Busta paga di fine rapporto di lavoro: cosa viene pagato?

Simone Micocci

18 Luglio 2022 - 16:37

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Competenze di fine rapporto: ecco cosa viene pagato con l’ultima busta paga e quando invece è lecito aspettarsi delle trattenute.

Busta paga di fine rapporto di lavoro: cosa viene pagato?

L’ultima busta paga per il lavoratore dipendente è più ricca, visto che al termine del contratto l’azienda ha il dovere di corrispondere le cosiddette competenze di fine rapporto di lavoro.

Tali competenze spettano indipendentemente dalla ragione che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro. Quindi vale per la scadenza di un contratto a tempo determinato, come pure per licenziamento o dimissioni: in ogni caso il dipendente ha diritto a ricevere tutte le competenze ancora in sospeso con il datore di lavoro, alle quali in alcune circostanze potrebbe aggiungersi anche l’indennità per il mancato preavviso.

Inoltre, tra le competenze di fine rapporto potrebbero figurare anche altri emolumenti risultanti da pattuizioni collettive o individuali, come possono essere gli incentivi all’esodo o anche i corrispettivi previsti dal patto di non concorrenza.

Ma potrebbero esserci anche trattenute nell’ultima busta paga, come vedremo meglio in questa guida dedicata.

Competenze di fine rapporto: cosa paga l’azienda alla cessazione del contratto

Come anticipato, l’ultima busta paga del dipendente è la più ricca visto che oltre allo stipendio erogato per l’ultimo mese di lavoro vengono erogate anche le cosiddette competenze di fine rapporto.

Solitamente, tra queste figurano i seguenti emolumenti:

  • ferie residue: come noto la Costituzione tutela il diritto alle ferie per il dipendente, stabilendo che non vi si può rinunciare neppure previa la promessa di pagamento. Tuttavia, il divieto di monetizzazione delle ferie non è assoluto, visto che in ogni caso i giorni non goduti vengono pagati alla cessazione del rapporto di lavoro. Ed è per questo motivo che ci sono aziende che anziché pagare le ferie arretrate preferiscono farle smaltire prima della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che ciò non è possibile durante il periodo di preavviso;
  • permessi residui: lo stesso vale per i permessi. Qualora alla cessazione del rapporto di lavoro dovessero risultare Rol non goduti, questi dovranno essere pagati al dipendente;
  • ratei residui di tredicesima mensilità: anche se la tredicesima viene solitamente pagata nel mese di dicembre, questa non si perde qualora si decida d’interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro. Alla cessazione, infatti, il lavoratore ha diritto alle mensilità di tredicesima fino ad allora maturate. Ad esempio, chi ha lavorato solamente tre mesi nell’anno in cui avviene lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a 1/4 della tredicesima;
  • ratei residui di quattordicesima mensilità: lo stesso vale per la quattordicesima, visto che il lavoratore ne matura - così come per la tredicesima - 1/12 per ogni mese di lavoro. Tuttavia, mentre per la tredicesima il periodo di riferimento è quello che va da gennaio a dicembre, per la quattordicesima solitamente si parte da luglio dell’anno prima. Quindi, il lavoratore che interrompe un rapporto di lavoro decennale nel mese di marzo, avrà diritto a 3/4 di quattordicesima. Ricordiamo comunque che la quattordicesima non spetta sempre, ma solo quando espressamente prevista dal contratto;
  • trattamento di fine rapporto maturato: ogni anno il lavoratore matura un importo più o meno simile a uno stipendio che verrà erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Ci riferiamo al trattamento di fine rapporto, di cui - come per tredicesima e quattordicesima - se ne matura 1/12 per ogni mese di lavoro. Il totale di quanto maturato nel corso dell’esperienza lavorativa, debitamente rivalutato, sarà quindi corrisposto al termine del rapporto di lavoro;
  • indennità di mancato preavviso: quando l’interruzione del rapporto di lavoro avviene per licenziamento, il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare un periodo di preavviso così da dare tempo al lavoratore di trovare un nuovo impiego. Un licenziamento in tronco non è legittimo, salvo quando sussiste la giusta causa, e in tal caso il datore di lavoro deve considerare il mancato preavviso come se fosse stato lavorato, aggiungendolo dunque alle competenze di fine rapporto. Ciò vale anche per le dimissioni per giusta causa e dimissioni per maternità, per le quali pur non essendoci l’obbligo del preavviso vige comunque l’obbligo per l’azienda di corrispondere la relativa indennità.

Quando invece l’ultimo stipendio si abbassa

Non sempre però ci sono notizie positive per il lavoratore. In alcuni casi, infatti, il datore di lavoro potrebbe essere costretto a effettuare delle trattenute dall’ultima busta paga.

È il caso, ad esempio, delle trattenute di carattere straordinario per il mancato rispetto dei patti, oppure di un risarcimento per danni provocati dal dipendente. Il caso più comune resta quello dell’indennità di mancato preavviso, qualora dunque il dipendente decida di lasciare immediatamente il lavoro senza dare all’azienda il tempo necessario per trovare un sostituto. Così come il datore di lavoro, infatti, anche il dipendente è dovuto al rispetto del preavviso - salvo alcuni casi, come appunto per le dimissioni per giusta causa - e contrariamente dovrà corrispondere al datore di lavoro un’indennità pari allo stipendio che avrebbe percepito nel caso di preavviso lavorato.

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