Bonus vacanze non spettante e ISEE errato: le istruzioni per la restituzione

Anna Maria D’Andrea

01/02/2021

25/05/2021 - 13:00

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Bonus vacanze non spettante, cosa fare in caso di ISEE errato e fruizione dello sconto dell’80%? A fornire le indicazioni operative relative alla restituzione dell’importo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 66 del 1° febbraio 2021.

Bonus vacanze non spettante e ISEE errato: le istruzioni per la restituzione

Bonus vacanze non spettante a causa dell’ISEE errato: come effettuare la restituzione dell’importo?

A fornire le istruzioni operative è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 66 del 1° febbraio 2021. Il caso analizzato è relativo ad un contribuente che ha già utilizzato l’80% del tax credit vacanze spettante, mediante applicazione di uno sconto da parte della struttura ricettiva.

La non spettanza del bonus vacanze, riscontrata soltanto dopo l’utilizzo, è stata determinata dalla compilazione errata dell’ISEE, parametro per l’accesso alla misura.
Il limite per poter fruire dell’agevolazione è fissato a 40.000 euro.

Sarà in sede di dichiarazione dei redditi 2021 che si potrà restituire la somma non spettante, senza conseguenze per la struttura ricettiva che ha applicato lo sconto e beneficiato del relativo credito d’imposta.

Bonus vacanze non spettante e ISEE errato: le istruzioni per la restituzione

Non sono dovute sanzioni e relativi interessi nel caso di restituzione del bonus vacanze indebitamente fruito. Questo è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 66 del 1° febbraio 2021.

La restituzione, nel caso di ISEE errato e quindi fruizione del tax credit vacanze senza averne diritto, dovrà essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o redditi PF. La somma da restituire, pari all’80% dello sconto applicato dall’esercente, verrà addebitata come maggiore Irpef.

Scendendo ancora più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle istruzioni operative relative all’indicazione del bonus vacanze nel modello 730/2021.

Il bonus vacanze è considerato una detrazione fiscale, anche se fruito all’80% come sconto diretto in fattura, e soltanto al 20% come detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione deve essere esposta nella sezione VI (Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta) del quadro E (Oneri e spese).

Nel rigo E83 (Altre detrazioni), deve essere indicato, con il “codice 4”, l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 66 del 1 febbraio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - indebita fruizione del tax credit vacanze - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Bonus vacanze non spettante, restituzione nel modello 730/2021

Sarà quindi con il modello 730/2021 o con il modello Redditi PF 2021 che si potrà procedere con la restituzione del bonus vacanze. L’importo sarà addebitato al contribuente a titolo di maggiore Irpef, o come debito d’imposta o a riduzione del rimborso Irpef spettante in relazione al 2020.

In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che:

  • l’istante non dovrà compilare il rigo E83, codice 3 (non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20 per cento);
  • il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione (rispondendo solo qualora ne benefici in misura maggiore rispetto al dovuto/ricevuto).

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