Bonus beni strumentali 2020 e 2021, pronti i codici tributo: le istruzioni delle Entrate

Rosaria Imparato

14/01/2021

25/10/2022 - 11:55

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Bonus beni strumentali 2020 e 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito sei codici tributo per l’uso in compensazione dei crediti d’imposta con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021. Nel documento di prassi le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2021 e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus beni strumentali 2020 e 2021, pronti i codici tributo: le istruzioni delle Entrate

Bonus beni strumentali 2020 e 2021, sono stati istituiti i codici tributo per l’uso in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti.

In totale ci sono sei codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021. Nel documento di prassi sono presenti anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 da inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

I primi tre codici tributo riguardano il bonus beni strumentali relativo alla normativa del 2020, gli altri codici tributo vanno utilizzati per beneficiare delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2021.

Bonus beni strumentali 2020, pronti i codici tributo: le istruzioni delle Entrate

I codici tributo per l’uso in compensazione del bonus beni strumentali sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021.

Risoluzione AdE n. 3/E del 13 gennaio 2021
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Con un unico documento di prassi sono stati istituiti i codici tributo validi sia per il credito d’imposta previsto dalla manovra 2020 che al bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

I primi tre codici tributo istituiti riguardano il bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, oppure fino al al 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • 6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • 6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. Le quote diventano tre per gli investimenti in beni immateriali.

I tempi della fruizione del credito dipendono dal tipo di investimento effettuato:

  • il contributo può essere speso dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico;
  • a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Bonus beni strumentali 2021, i codici tributo per l’uso in compensazione tramite modello F24

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle novità: il credito d’imposta è stato esteso agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni ordinari effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • 6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono le stesse sia per il credito d’imposta del 2020 che per quello del 2021: in entrambi i casi gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

L’“anno di riferimento” va compilato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

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