Assunzione disabili, ecco ogni quanti dipendenti sono obbligatorie

Simone Micocci

16 Settembre 2025 - 16:16

Come funzionano le assunzioni obbligatorie disciplinate dalla legge n. 68 del 1999? Ogni quanti dipendenti bisogna assumere un lavoratore con disabilità?

Assunzione disabili, ecco ogni quanti dipendenti sono obbligatorie

Le assunzioni di lavoratori con disabilità, come pure appartenenti alle categorie protette, sono disciplinate dalla legge.

Ogni azienda con determinati requisiti di organico è infatti obbligata ad assumere lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette in una certa percentuale al fine di evitare discriminazioni. Questi lavoratori hanno infatti diritto ad alcuni benefici, necessari a garantire loro un’uguaglianza sostanziale nel mondo del lavoro, favorendo l’inclusione e tutelando la salute.

Di conseguenza, rischiano di essere penalizzati nelle assunzioni, anche semplicemente perché molti datori di lavoro temono maggiori assenze.

Per evitare che i cittadini siano danneggiati a causa di condizioni che sono invece meritevoli di tutela, la legge dispone alcune misure, tra cui appunto le assunzioni obbligatorie. A tal proposito, per i datori di lavoro è essenziale conoscere queste regole per evitare sanzioni, ma anche per i dipendenti, al fine di far valere i propri diritti.

Assunzioni obbligatorie disabili, ogni quanti dipendenti?

L’assunzione di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette è obbligatoria soltanto per le aziende, pubbliche o private, che occupano almeno 15 lavoratori dipendenti.

In altri termini, i datori di lavoro che hanno fino a 14 dipendenti possono scegliere liberamente se assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette senza vincoli. Chi, invece, supera questa soglia è tenuto al collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 68/1999, a pena di sanzioni.

Il numero minimo di dipendenti da assumere obbligatoriamente varia a seconda dell’organico complessivo. In particolare, è dovuta l’assunzione di almeno:

  • 1 lavoratore con disabilità o appartenente alle categorie protette per aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori con disabilità o appartenenti alle categorie protette per aziende che hanno da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% dell’organico per aziende con più di 50 occupati.

Si tratta di quote minime, che il datore di lavoro può eventualmente superare. Servono però delle informazioni aggiuntive per capire meglio il funzionamento del collocamento mirato.

Come calcolare i lavoratori

Nel calcolo dei dipendenti si tiene conto di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche part-time o in smart working, ma sono esclusi:

  • lavoratori occupati obbligatoriamente;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori con qualifica di dirigenti;
  • assunti con contratto di apprendistato;
  • assunti con contratto di lavoro a domicilio;
  • lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • lavoratori assunti per attività lavorativa all’estero, durante il periodo indicato;
  • lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • aderenti al programma di emersione;
  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;
  • lavoratori in telelavoro che hanno questa modalità contrattuale a tempo pieno.

Eventuali lavoratori disabili assunti senza collocamento mirato sono invece considerati nell’adempimento dell’obbligo, purché rientrino in una riduzione delle seguenti situazioni:

  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
  • minorazioni comprese tra la prima e la sesta categoria nella tabella del testo unico sulle pensioni di guerra;
  • disabilità intellettive e psichiche con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Chi ha diritto all’assunzione e come fare

Il collocamento mirato è riservato ai cittadini disabili:

  • invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi con capacità lavorative ridotte in via permanente a meno di un terzo;
  • invalidi da attività lavorativa superiore al 33% accertata dall’Inail;
  • non vedenti;
  • sordomuti;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
  • invalidi da lavoro nel settore privato per infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, a condizione di esser inabile alle mansioni per cui è avvenuta l’assunzione e senza responsabilità del datore di lavoro.

Come anticipato, lo stesso trattamento è riservato anche alle categorie protette. Per usufruire di questo diritto i lavoratori devono iscriversi presso gli uffici di collocamento obbligatorio, a cui i datori devono fornire un rendiconto annuale. Il mancato rispetto degli obblighi comporta per le aziende sanzioni elevate, da 196,05 euro (cinque volte il contributo esonerativo di base) per ogni giorno lavorativo di inadempimento.

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