Chi si assenta per troppi giorni rischia di essere considerato dimissionario. Ecco qual è il limite da non superare.
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Attenzione a pensare che con l’approvazione del Collegato lavoro siano cambiate automaticamente tutte le regole sulle assenze ingiustificate. La legge n. 203 del 2024 ha introdotto le cosiddette dimissioni per fatti concludenti, ma la loro applicazione richiede il rispetto di condizioni e termini precisi.
L’obiettivo è contrastare un comportamento tutt’altro che raro: il dipendente smette di presentarsi al lavoro nel tentativo di costringere l’azienda a licenziarlo. La differenza è sostanziale: con le dimissioni, infatti, il lavoratore generalmente non ha diritto alla Naspi, mentre il licenziamento disciplinare consente di accedere all’indennità di disoccupazione, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti.
Per impedire che l’assenza ingiustificata venga utilizzata per ottenere il licenziamento, il legislatore ha quindi previsto che, oltre una determinata durata, il rapporto possa considerarsi risolto per volontà del lavoratore. Non esiste, però, una soglia identica in ogni situazione: bisogna verificare anzitutto quanto stabilito dal contratto collettivo applicato.
A fare chiarezza è intervenuta una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna, secondo cui 14 giorni di assenza ingiustificata non sono sempre sufficienti per far scattare le dimissioni di fatto. Il Collegato lavoro, infatti, non parla di due settimane: in assenza di una specifica previsione del contratto collettivo, richiede che l’assenza si protragga per più di 15 giorni.
Assenza ingiustificata e dimissioni, cosa cambia con le nuove norme
Prima di capire dopo quanti giorni possono scattare le dimissioni per fatti concludenti, bisogna chiarire cosa si intende per assenza ingiustificata. È la situazione in cui il dipendente non si presenta al lavoro senza avere richiesto ferie o permessi e senza poter giustificare l’assenza, ad esempio, con una malattia.
In alcuni casi il lavoratore smette persino di comunicare con l’azienda, lasciando intendere di non voler più proseguire il rapporto.
Un comportamento che può nascondere un obiettivo preciso: spingere il datore di lavoro a procedere con un licenziamento disciplinare. In questo modo, anziché dimettersi e perdere generalmente il diritto alla Naspi, il dipendente potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione in seguito alla cessazione involontaria del rapporto.
L’azienda dispone comunque di diversi strumenti di tutela. Ad esempio, le giornate di assenza ingiustificata non vengono retribuite e possono incidere, secondo la loro durata e quanto previsto dal contratto collettivo, anche sulla maturazione degli istituti collegati alla retribuzione. Il datore di lavoro può inoltre avviare un procedimento disciplinare che, nei casi più gravi o quando l’assenza si prolunga, può concludersi con il licenziamento.
A queste tutele si sono aggiunte le dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’articolo 19 della legge n. 203 del 2024. La norma ha inserito il comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, stabilendo che, quando l’assenza ingiustificata supera il termine previsto dal contratto collettivo applicato oppure, in mancanza di una specifica previsione, si protrae per più di 15 giorni, il datore di lavoro può comunicarla all’Ispettorato territoriale del lavoro. A quel punto il rapporto viene considerato risolto per volontà del dipendente, senza bisogno delle consuete dimissioni telematiche.
Da parte sua il lavoratore può dimostrare di non avere potuto comunicare le ragioni dell’assenza per cause di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro.
Inoltre, resta da capire quale disposizione del contratto collettivo possa effettivamente sostituire il limite legale dei 15 giorni. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che è intervenuta la Corte d’Appello di Bologna: come vedremo, non basta che il contratto collettivo indichi dopo quanti giorni di assenza può essere disposto il licenziamento disciplinare perché quello stesso termine valga anche per le dimissioni di fatto.
Dopo quanti giorni di assenza scattano le dimissioni?
Il datore di lavoro che intende considerare cessato il rapporto ricorrendo alle dimissioni per fatti concludenti deve prestare molta attenzione ai termini. D’altronde, è il comportamento del dipendente a essere interpretato come manifestazione della volontà di dimettersi: proprio per questo una breve assenza non può essere automaticamente considerata sufficiente.
Come visto nel capitolo precedente, la norma individua due possibilità. Nel dettaglio, se il contratto collettivo applicato disciplina espressamente le dimissioni per fatti concludenti, bisogna rispettare il termine indicato dal Ccnl. In mancanza di una previsione specifica, invece, l’assenza deve protrarsi per più di 15 giorni: di conseguenza, il datore di lavoro può attivare la procedura a partire dal sedicesimo giorno.
Ma cosa succede quando il contratto collettivo non parla di dimissioni di fatto e si limita a indicare dopo quanti giorni di assenza può essere disposto il licenziamento disciplinare? A rispondere è stata la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 508 del 19 agosto 2026, pronunciata sul caso di un lavoratore rimasto assente per 14 giorni senza copertura medica.
L’azienda aveva applicato il Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione, che consente il licenziamento disciplinare quando l’assenza ingiustificata supera i 4 giorni. Sulla base di questa disposizione aveva quindi considerato il dipendente dimissionario e comunicato la cessazione del rapporto all’Ispettorato del lavoro.
Secondo i giudici, però, quel termine non poteva essere utilizzato, in quanto la disposizione del Ccnl riguardava il licenziamento disciplinare che è un istituto diverso dalle dimissioni per fatti concludenti. Per derogare alla soglia prevista dalla legge serve una clausola contrattuale dedicata specificamente alle dimissioni di fatto, con un termine sufficientemente ampio da rendere inequivocabile la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto.
Nel caso esaminato, quindi, bisognava applicare il limite legale: 14 giorni non erano sufficienti, perché l’assenza avrebbe dovuto superare i 15 giorni. La comunicazione effettuata dall’azienda è stata perciò ritenuta illegittima, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro e riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte fino alla riammissione in servizio.
I giorni di assenza devono essere consecutivi?
Rispondiamo, prima di concludere, a un’ultima domanda: i giorni di assenza possono essere sommati oppure devono riguardare un unico periodo? Ebbene, affinché possano configurarsi le dimissioni per fatti concludenti, l’assenza deve essere continuativa e ininterrotta.
Non è quindi possibile sommare, ad esempio, 5 giorni di assenza a gennaio, altrettanti a febbraio e 6 a marzo per ritenere superato il limite previsto dalla legge. Se il dipendente torna al lavoro, anche solo per un breve periodo, il conteggio si interrompe e un’eventuale nuova assenza fa decorrere un altro termine. Le assenze ripetute e non consecutive possono comunque giustificare una sanzione disciplinare o, nei casi previsti dal Ccnl, il licenziamento, ma non possono essere utilizzate automaticamente per applicare la disciplina delle dimissioni di fatto.
Resta poi da capire come devono essere contati i giorni. Secondo la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del ministero del Lavoro, in assenza di indicazioni differenti nel contratto collettivo si prendono in considerazione i giorni di calendario. Nel conteggio rientrano quindi anche sabati, domeniche, festività e giornate di riposo comprese nel periodo di assenza.
La questione non è comunque del tutto pacifica, perché una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto più corretto contare solamente le giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto effettivamente lavorare.
Per evitare contestazioni, quindi, l’azienda deve verificare attentamente il Ccnl applicato e, soprattutto, mai anticipare la procedura: quando manca una disciplina specifica, al termine del quindicesimo giorno l’assenza non è ancora sufficiente e la comunicazione all’Ispettorato può essere effettuata solamente dal sedicesimo giorno.
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