Acconto Iva 2025, obbligo di versamento entro il 29 dicembre

Nadia Pascale

3 Dicembre 2025 - 14:33

Entro il 29 dicembre i titolari di partita Iva devono versare l’acconto Iva 2025. Ecco come effettuare il versamento e chi sono i soggetti esonerati.

Acconto Iva 2025, obbligo di versamento entro il 29 dicembre

In scadenza l’acconto Iva 2025, i contribuenti mensili e trimestrali hanno l’obbligo di versamento entro il 29 dicembre 2025, ecco le istruzioni.

I titolari di partita Iva, esclusi quelli che hanno optato per il regime forfettario, entro il 27 dicembre devono versare l’acconto Iva. Siccome la scadenza capita di domenica il pagamento slitta fino al 29 dicembre 2025.

Ecco quali sono gli importi da pagare per l’acconto Iva, come effettuare il versamento e quali soggetti sono esonerati.

Metodo calcolo acconto Iva 2025

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

  • storico
  • previsionale
  • analitico.

Applicando il metodo storico (il più utilizzato), l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

La base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Il metodo analitico prevede che l’acconto sia calcolato sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). In questo caso l’acconto è pari al 100% dell’Iva a debito.

Come effettuare il pagamento dell’acconto Iva in scadenza al 29 dicembre 2025

Il pagamento dell’acconto Iva deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità telematica. Si possono utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate come “F24 web” o “F24 online” oppure i servizi di internet banking messi a disposizione da:

  • banche;
  • Poste Italiane;
  • Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

É possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità nel cassetto fiscale.
Per il pagamento si usano i codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Chi non deve pagare l’acconto Iva

Sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui si basa il calcolo.
Non si è tenuti al versamento nel caso in cui l’importo risultante a debito è inferiore a 103,29 euro.
Sono, inoltre, esonerati:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • produttori agricoli;
  • coloro che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • associazioni sportive dilettantistiche, proloco, organizzazioni senza fini di lucro;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

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