Riscossione: ecco le novità su pignoramento e rateizzazione del Decreto del fare

Valentina Pennacchio

11 Luglio 2013 - 13:59

Riscossione: ecco le novità su pignoramento e rateizzazione del Decreto del fare

Il Decreto del fare è nato con l’obiettivo di mettere in pratica un Fisco più tollerante sia nei confronti delle aziende, che dei contribuenti. In quest’ottica sono state messe in campo misure come il bonus macchinari o introdotte novità per il mutuo o il pignoramento di stipendi e pensioni. Non solo.

Di notevole rilievo sono le novità in tema di pignoramento della casa e rateizzazione perché ridimensionano le procedure di riscossione coattiva a vantaggio di una maggiore tolleranza e dell’adempimento spontaneo da parte del contribuente.

A ciò si aggiunge un nuovo sistema di remunerazione dell’agente della riscossione non più basato sull’ aggio, bensì sul rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio consolidato.

Pignoramento

Oltre a quanto previsto sul pignoramento di stipendi e pensioni, come è già noto la novità principale in materia riguarda l’impignorabilità dell’abitazione principale del contribuente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, che vi risiede anagraficamente, ed adibito ad uso abitativo, tranne che per quanto riguarda: immobili di lusso, ville (categoria catastale A/8) e castelli e palazzi (categoria catastale A/9);
  • l’importo totale del credito non supera € 120.000;
  • non è stata iscritta l’ipoteca e non sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Da ciò ne consegue che se il debitore risiede anagraficamente in un altro immobile in affitto, la casa di proprietà sarà pignorabile se il credito supera € 120.000.

Rateizzazione

In materia dobbiamo innanzitutto ricordare l’agevolazione messe in atto da Equitalia che ha esteso la soglia massima per richiederla da € 20.000 a € 50.000.

A ciò si aggiunge la novità del Decreto del fare che prevede l’estensione delle rate da 72 a 120, sia in prima istanza che in proroga, per “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea a responsabilità dirette del contribuente”, ovvero quando ricorrono queste due situazioni:

  • accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento con un piano di rateazione ordinario;
  • valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Per la rateizzazione in proroga a queste due condizioni deve aggiungersi un ulteriore peggioramento delle condizioni economiche del contribuente, sempre connesso alla congiuntura economica e non alla sua responsabilità soggettiva, rispetto alla prima istanza di dilazione.

L’altra novità riguarda la decadenza dal beneficio, che avverrà in occasione del mancato pagamento di 8 rate (prima erano 2), anche non consecutive. In tal caso il contribuente non potrà più rateizzare il debito, che sarà immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione dall’agente di riscossione, anche mediante procedure esecutive e cautelari.

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