Premi di risultato arretrati: ecco quando si applica la tassazione separata

Guendalina Grossi

15 Dicembre 2017 - 17:30

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Premi di risultato arretrati a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale deve essere la corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazione di lavoro dipendente.

Premi di risultato arretrati: ecco quando si applica la tassazione separata

Premi di risultato arretrati: quando si applica la tassazione separata? L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.151/E del 13 dicembre 2017 fornisce chiarimenti sul reddito di lavoro dipendente.

In particolare l’interpello chiede in quali casi si applica la tassazione separata, specificando che è necessario che il ritardo sia considerato non fisiologico.

Nello specifico, è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno.

Vediamo dunque cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate.

Premi di risultato arretrati a tassazione separata: il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere agli istanti, ha ricordato che l’art. 17,comma 1, lettera b del TUIR prevede che la tassa sui premi di risultato arretrati per prestazioni di lavoro dipendente si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che per “emolumenti arretrati”, devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti.

L’Agenzia delle Entrate per spiegare quali premi di risultato possano essere sottoposti a tassazione separata riprende la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, nella quale l’Amministrazione Finanziaria precisava che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi:

  • quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
  • quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Nel caso delle cause di carattere giuridico quindi non si dovrà effettuare alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico ma sarà sufficiente che questi ultimi si riferiscano ad anni precedenti.

Per quanto riguarda invece le oggettive situazioni di fatto deve essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico.

Qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustificherà l’applicazione della tassazione separata.

Quando il ritardo può essere considerato fisiologico?

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito quando è prevista la tassazione separata per gli emolumenti arretrati, spiega in quali casi il ritardo nella corresponsione di questi ultimi può essere considerato fisiologico.

L’Agenzia spiega infatti che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

Quindi non sarà giustificata l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.

Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riportato qui di seguito.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.151/E del 13 dicembre 2017
Ecco la risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione della tassazione separata sui premi di risultato arretrati

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