Maternità e cassa integrazione: quale prevale?

Teresa Maddonni

02/04/2020

11/06/2021 - 16:37

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Maternità e cassa integrazione: quale prevale sull’altra? Rispondiamo a questa domanda per le lettrici in congedo la cui azienda ha sospeso l’attività per emergenza da COVID-19.

Maternità e cassa integrazione: quale prevale?

Maternità e cassa integrazione: quale prevale? Cerchiamo di fare un attimo chiarezza su una questione importante e che sta suscitando non pochi interrogativi negli utenti.

La questione riguarda le donne che si trovano in congedo di maternità e la loro azienda che ha avuto accesso alla cassa integrazione.

Il prevalere della maternità sulla cassa integrazione o viceversa, la questione della frizione tra l’indennità e l’ammortizzatore sociale ha carattere universale, ma assume maggiore pregnanza oggi con l’emergenza coronavirus e le varie misure messe in campo dal governo con il decreto Cura Italia. La maternità prevale sempre sulla cassa integrazione.

Maternità e cassa integrazione: la prima prevale

Tra maternità e cassa integrazione la prima prevale, sempre. Non vi è alcun dubbio in merito e le donne che si trovino in maternità possono stare tranquille se l’azienda ha sospeso l’attività per COVID-19 e ha avuto accesso alla cassa integrazione ordinaria o in deroga che sia.

L’indennità di maternità e quindi la retribuzione a essa collegata prevale sempre sulla cassa integrazione, in altre parole il trattamento economico della prima prevale sul secondo.

Ricordiamo che la maternità (salvo casi eccezionali di rischio per la salute di madre e bambino) può essere fruita nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi dopo, nel mese precedente e i 4 successivi, nei 5 mesi dopo il parto.

La maternità dà diritto all’80% della retribuzione giornaliera, ma alcuni contratti collettivi prevedono anche il 100% festività comprese. La cassa integrazione prevede in linea generale l’80% della retribuzione.

Gravidanza e sospensione dell’attività

Se la lavoratrice che si trovi in maternità può stare tranquilla anche se l’azienda ha avuto accesso alla cassa integrazione per gli stipendi dei dipendenti perché la prima prevale, diverso è il caso della donna in gravidanza.

Questa infatti può essere sospesa dal lavoro solo nel caso di corrispondente sospensione totale dell’attività dell’azienda e quindi nel caso di cassa integrazione come sta avvenendo in questi giorni.

Lo stesso discorso vale per la donna che sia rientrata al lavoro dopo la maternità entro un anno di età del figlio.

Per le donne in gravidanza ed entro l’anno di vita del bambino è previsto a tutela l’articolo 54 comma 4 del decreto 151/2001 che riguarda il divieto di licenziamento. Il comma in oggetto recita che:

“Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.”

Il divieto di licenziamento della lavoratrice è previsto al comma 1 del medesimo articolo:

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.”

Gravidanza o meno anche gli altri lavoratori possono per il momento stare tranquilli dato che il governo ha imposto il divieto di licenziamento in questo periodo di emergenza nazionale.

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