Qual è il valore da considerare per il calcolo del valore dei beni strumentali per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario? Vediamo insieme le regole da seguire
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto il Regime Iva Forfettario, destinato a tutti i contribuenti dotati di partita Iva che consente, rispettando alcuni requisiti, di avere notevoli benefici in termini sia di minori imposte da versare che di minori adempimenti tributari da dover sostenere.
Si tratta di un regime naturale a cui si accede senza bisogno di una specifica comunicazione, basta soltanto rispettare i requisiti previsti dalla Legge.
I beni strumentali
Uno dei requisiti che sicuramente desta maggiori perplessità è quello legato alla detenzione di beni strumentali.
La norma, infatti, prevede, sia come requisito di accesso, che di permanenza nel regime, che al termine dell’esercizio precedente il valore lordo dei beni strumentali esistenti non sia superiore ai 20.000 euro.
Il riferimento operato dalla norma riguarda lo stock di beni strumentali esistenti in capo al contribuente ad una certa data (31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento) e non al flusso di beni acquistati nel triennio temporale precedente l’ingresso al regime, come valeva per i vecchi contribuenti minimi.
La verifica del parametro
Ai fini della verifica del parametro non rilevano gli oneri pluriennali, e le spese relative a più esercizi, in quanto non identificato beni qualificabili come strumentali.
Nel calcolo non va tenuto conto nemmeno dell’avviamento, in quanto la nozione di strumentalità dei beni, contenuta nella norma, induce a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi relativi ad attività immateriali, in quanto non si caratterizzano per il concreto utilizzo in attività d’impresa o di arte e professione.
Per quanto riguarda la determinazione del valore dei beni, in riferimento a quelli acquistati a titolo di proprietà, si dovrà considerare il costo storico di acquisto, mentre per quelli acquistati in leasing, si dovrà assumere il costo sostenuto dal concedente. In caso di noleggio o comodato la verifica prevista deve essere effettuata valutando il bene al valore normale.
Per i beni strumentali ad utilizzo promiscuo, il legislatore ha previsto che concorrano al computo del limite nella misura del 50 per cento del valore.
Il riferimento all’utilizzo promiscuo dei beni poteva lasciar intendere che la norma si riferisse ai soli beni di cui all’articolo 64, comma 2, del Tuir, mentre per i beni per i quali è prevista una deducibilità limitata, ai fini della verifica del parametro, occorresse utilizzare la percentuale di deduzione specifica prevista dal Tuir.
Tale disposizione, è invece applicabile anche ai beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del Tuir, vale a dire i mezzi di trasporto a motore e i telefoni cellulari.
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