Agevolazioni fiscali per il trasporto disabili, ecco quando si può avere la deduzione

Nadia Pascale

30 Giugno 2025 - 15:36

Il trasporto disabili in quali casi può portare a un maggiore risparmio di imposta con le deduzioni fiscali? Ecco cosa dice la Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni fiscali per il trasporto disabili, ecco quando si può avere la deduzione

Quali sono le agevolazioni fiscali previste per il trasporto disabili? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate su deduzioni e detrazioni.

Siamo ormai nel pieno della stagione dichiarativa con modello 730/2025 o con modello Redditi Persone Fisiche, in questa fase è importante conoscere tutte le spese che possono portare a un risparmio di imposta.

Vediamo ora un caso particolare, cioè il trattamento fiscale del trasporto disabili effettuato da una ONLUS. Sicuramente si possono avere agevolazioni fiscali, ma quale tipologia prevale tra detrazioni e deduzioni? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Il caso: come sono trattate le elargizioni in favore di una ONLUS per il trasporto disabili?

Ho un figlio disabile, mi rivolgo frequentemente a un’associazione di volontariato per il trasporto in strutture per la fisioterapia e per alcune visite specialiste, non verso un corrispettivo, ma per riconoscenza periodicamente effettuo delle donazioni alla ONLUS. Qual è il trattamento fiscale di queste elargizioni di denaro?

Questa la domanda pervenuta da una lettrice. La prima cosa da dire è che le spese sostenute per il trasporto di disabili sono detraibili come spese sanitarie e spetta uno sconto di imposta pari al 19% del corrispettivo. Nel caso in oggetto però la signora sottolinea che non effettua il versamento di un corrispettivo, ma elargizioni in denaro sotto forma di donazione come atti di riconoscenza per le operazioni di volontariato. A chiarire il punto è la guida alle erogazioni liberali dell’Agenzia delle Entrate, ultima edizione 2023.

Guida erogazioni liberali Agenzia delle Entrate
Trattamento trasporto disabili

Agenzia delle Entrate, ecco come avere le deduzioni per il trasporto disabili

La Guida precisa che l’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Sottolinea a pagina 46 che rientrano tra le donazioni deducibili

i contributi volontariamente erogati a una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4)

Ricordiamo a questo punto che le spese sanitarie prevedono una detrazione del 19% del corrispettivo erogato, con franchigia di 129,11 euro. Facciamo caso che il trasporto sia stato pagato 100 euro e che la franchigia sia superata con altre spese mediche, si ottiene un risparmio di imposta di 19 euro. Se 100 euro sono donati, la base imponibile viene ridotta di 100 euro e pur applicando l’aliquota Irpef più bassa, il risparmio di imposta sarebbe almeno di 23 euro.

Tra le ONLUS che si occupano di trasporto disabili, ricordiamo c’è la Croce Rossa che sicuramente è la più conosciuta, ma non la sola ONLUS che opera nel settore.

Dobbiamo, infine, ricordare che affinché una donazione in favore di una ONLUS possa essere agevolata fiscalmente è necessario che la spesa sia sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili.

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