Jobs Act: contratto a tutele crescenti e licenziamento economico. Tutte le regole per il 2015

Vittoria Patanè

24 Dicembre 2014 - 17:03

Contratto a tutele crescenti e licenziamento economico, il CDM dice sì al decreto attuativo. Ecco le regole in vigore dal 2015

Jobs Act: contratto a tutele crescenti e licenziamento economico. Tutte le regole per il 2015

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo del Jobs Act che regolamenta il contratto a tutele crescenti, modifica l’articolo 18 e stabilisce i nuovi indennizzi in caso di licenziamento illegittimo. Attesa per il decreto relativo al’Aspi e all’estensione degli ammortizzatori sociali a categorie di lavoratori esclusi fino ad oggi dalla tutela.

Si anche al decreto sul’Ilva, che passa così sotto amministrazione straordinaria, mentre a Taranto vengono destinati fondi per per le bonifiche, risorse per il Porto e per il Museo.

Non ci sarà più nessun reintegro per i licenziamenti economici e per la maggior parte di quelli disciplinari.
A partire dal 2015 arriverà per i neoassunti il contratto a tutele crescenti. La nuova disciplina sarà estesa anche ai licenziamenti collettivi (che sono economici per definizione). Questi i capisaldi del decreto attuativo approvato pochi minuti fa dal Consiglio dei ministri.

Jobs Act: contratto a tutele crescenti e licenziamenti economici
Modificato anche l’articolo 18. Il decreto attuativo prevede che le tutele crescenti per i licenziamenti economici illegittimi partano da 2 mensilità per anno di servizio con un limite massimo pari a 24 mensilità. Viene introdotto un indennizzo economico minimo pari a quattro mensilità cui i lavoratori avranno diritto dopo il periodo di prova.

I contratti a tutele crescenti daranno inoltre diritto a benefici fiscali e contributivi, mentre viene confermata la conciliazione veloce: il datore di lavoro avrà la possibilità di offrire una mensilità per anno di anzianità fino a un tetto di 18 mensilità, con un minimo di due.

Licenziamenti disciplinari
Modificato parzialmente quanto previsto dalla legge Fornero. Il reintegro sarà possibile solo in caso di insussistenza materiale del fatto contestato. Scompare invece la cosiddetta clausola di opting out, che permetteva al datore di lavoro di convertire la reintegra con l’indennizzo monetario. La tutela reale scatterà invece in due casi:
1) nel caso in cui il fatto non sussiste,
2) nel caso in cui il fatto sia punito con una sanzione conservativa nei CCNL.
Cosa cambia? Decade il riferimento ai ccnl e si delimita il fatto al solo fatto materiale. Rimane invece la discrezionalità dei giudici.

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