False partite IVA: novità della Riforma Fornero e chiarimenti INAIL

Valentina Pennacchio

23/03/2013

False partite IVA: novità della Riforma Fornero e chiarimenti INAIL

Elsa Fornero negli ultimi giorni ha fatto il bilancio della sua Riforma del Lavoro, che ha promosso con un bel 7, nonostante i vincoli istituzionali e finanziari. Il ministro si promuove, ma non esita ad ammettere che i risultati della sua riforma sono stati pochissimi, lo dicono i sondaggi, ma lo dice soprattutto la realtà.

Tra i dati diffusi emerge un boom di partite IVA pari a 549.000 solo nel 2012, di cui 211.500 di giovani under 35. Dietro questi numeri si nasconde una spinosa questione: il problema delle false partite IVA. In questa materia è intervenuta la riforma del lavoro, nonché la circolare INAIL n. 15/2013. Quali sono le novità della Riforma Fornero?

Lavoratori con partite IVA

Come ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e ripreso la circolare INAIL n. 15/2013, i lavoratori con partite IVA sono

“quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Più nello specifico, secondo l’art. 35 del d.p.r. 633/1972, sono titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.

In generale possono aprire una partita IVA i professionisti autonomi e i titolari di società.

Le novità della Riforma Fornero

La Riforma Fornero ha introdotto una presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare il rapporto di lavoro dei lavoratori con partite IVA si presume collaborazione coordinata e continuativa quando sussistono due dei seguenti requisiti:

  • Durata, ovvero una collaborazione di durata superiore agli otto mesi nell’anno solare per due anni consecutivi;
  • Fatturato, ovvero un corrispettivo superiore all’80% di quelli percepiti annualmente e complessivamente dal lavoratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • Postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.

Il presupposto della postazione fissa è facilmente e immediatamente verificabile, quanto agli altri due, inerenti alla continuità della committenza e a un determinato livello di reddito, i controlli INAIL scatteranno dal 2015.

Al fine di adeguare i rapporti preesistenti alla Riforma Fornero, è previsto un regime transitorio che prevede che suddetta riforma entri in vigore il 18 luglio 2013. I contratti successivi alla riforma sono invece già soggetti alle disposizioni dal 18 luglio 2012, da quanto è diventata operativa la Riforma Fornero.

Quando non opera la presunzione

La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, che il committente può contrastare con prova contraria a suo carico, non opera per le cosiddette partite IVA genuine, ovvero:

  • per iscritti in albi professionali;
  • quando la prestazione svolta è connotata da competenze teoriche di alto livello;
  • se la prestazione è svolta da un individuo con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali.

Quali sono gli effetti della presunzione?

Secondo la circolare INAIL la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa comporta “l’applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto”. In particolare se i lavoratori con partite IVA non svolgono lavoro autonomo occasionale presso il committente, il rapporto di lavoro si trasforma:

  • in collaborazione coordinata e continuativa a progetto, se questo progetto esiste;
  • in lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se questo progetto non esiste.

Conseguenze assicurative della presunzione

Quando il rapporto di lavoro dei lavoratori con partite IVA diventa collaborazione coordinata e continuativa a progetto, l’INAIL deve riscattare i contributi evasi.

L’obbligo assicurativo è assolto in base a quanto stabilito per i lavoratori parasubordinati, ovvero se sussistono le condizioni soggettive e oggettive per l’applicazione dell’assicurazione INAIL.

Il calcolo del premio assicurativo (ripartito nella misura pari a 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente) segue le stesse regole dei lavoratori parasubordinati ed è funzionale al tasso applicabile alla prestazione svolta, sull’ammontare delle erogate al lavoratore, nel limite minimo e massimo previsto per il versamento delle rendite erogate dall’INAIL.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it