Disabili: per l’invalidità civile basta la mancanza di occupazione

Chiara Troncarelli

12 Maggio 2016 - 13:54

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Pensione di invalidità civile per disabili: la Cassazione con la sentenza del 9 maggio scorso indica i requisiti per il diritto all’assegno di invalidità. Ecco le novità.

Disabili: per l’invalidità civile basta la mancanza di occupazione

La corte di Cassazione con la sentenza n. 9292/2016, pubblicata lo scorso 9 maggio 2016, ha fornito chiarimenti su quali siano i requisiti necessari e sufficienti per la pensione di invalidità civile.

Pensione di invalidità civile: i requisiti

La pensione di invalidità civile è una prestazione economica che l’Inps eroga mensilmente ai cittadini che, a seguito di uno specifico accertamento, presentano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

L’Inps prevede una serie di requisiti specifici che il cittadino deve possedere per poter presentare domanda:

  • requisiti sanitari: il tipo di malattia invalidante di cui è affetta la persona deve rientrare nelle fattispecie individuate dalla legge e la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Sanitaria ASL deve essere compresa tra il 100% e il 74%;
  • requisiti di età: l’assegno di invalidità viene erogato a favore di cittadini con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Negli altri casi esistono altri tipi di prestazioni;
  • requisiti di reddito: la pensione di invalidità spetta in relazione al reddito del soggetto beneficiario.

Pensione di invalidità: le novità della sentenza

Inizialmente la normativa prevedeva all’art. 13 della L. 30 marzo 1971, n.118 che per avere diritto all’assegno mensile di invalidità:

  • fosse accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%;
  • il soggetto fosse incollocato al lavoro.

Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, adesso non viene più richiesta la «incollocazione al lavoro», ma semplicemente lo stato di inoccupazione.

Come chiarisce la Cassazione, tra i due concetti vi è differenza in quanto il disabile incollocato al lavoro è colui che è privo di lavoro e si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro, rendendosi così disponibile all’assunzione obbligatoria.

Pensione di invalidità per disabili: cosa dice la Cassazione?

Il caso oggetto della sentenza della Cassazione riguarda un soggetto che era stato riconosciuto invalido al 74% dal 2001, anno in cui era ancora vigente la legge n. 68/1999.

La Corte di Cassazione dunque ha specificato che, dalla entrata in vigore della L. n. 68/1999 sino a quando la L. n.247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare:

  • di aver fatto la richiesta di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n.104/92 per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili;
  • di non aver lavorato in tale periodo.

Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni, ma non potrà essere fornita con una mera dichiarazione del disabile.

Dal 2007 fino ad oggi secondo la Corte è sufficiente provare la mera mancanza di occupazione.

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