Cassa integrazione 2021 ed esonero contributivo: ecco a chi spetta

Teresa Maddonni

24/02/2021

25/10/2022 - 12:00

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Chi rinuncia alla cassa integrazione 2021 della Legge di Bilancio può accedere all’esonero contributivo per 8 settimane. INPS chiarisce quali sono i requisiti e quindi a chi spetta con la circolare n° 30 del 19 febbraio.

Cassa integrazione 2021 ed esonero contributivo: ecco a chi spetta

La cassa integrazione 2021, quella di 12 settimane prevista dalla Legge di Bilancio, è legata all’esonero contributivo. Ma a chi spetta l’agevolazione?

Arrivano in merito le prime indicazioni INPS con la circolare n° 30 del 19 febbraio 2021. La circolare anticipa quella sull’esonero contributivo per chi assume donne lavoratrici sempre secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio.

L’esonero contributivo introdotto con la circolare INPS viene riconosciuto a chi rinuncia alle 12 settimane di cassa integrazione nel 2021.

INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’esonero contributivo legato alla cassa integrazione, specificando i requisiti per accedervi.

Le istruzioni dettagliate per godere dell’esonero contributivo, come specifica l’Istituto, arriveranno con un apposito messaggio a seguito della necessaria autorizzazione della Commissione europea.

Cassa integrazione 2021: esonero contributivo per chi rinuncia

Per chi rinuncia alla cassa integrazione Covid del 2021 è previsto un esonero contributivo di otto settimane. In particolare ai datori di lavoro del settore privato, ad esclusione di quello agricolo, che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga di 12 settimane introdotta dalla Legge di Bilancio, la medesima legge riconosce l’esonero contributivo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021.

Per il riconoscimento dell’esonero i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, della cassa integrazione Covid nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Specifica INPS:

“L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.”

Chi può accedere all’esonero contributivo: requisiti

Non basta rinunciare alla cassa integrazione di 12 settimane per accedere all’esonero contributivo di 8 settimane, ma è necessario anche avere altri requisiti e nel dettaglio:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro oltre a rispettare la condizione di rinunciare la cassa integrazione, come anche aver fruito della stessa con causale Covid nei mesi di maggio e/o giugno, deve anche rispettare la norma sul divieto di licenziamento e per motivazioni economiche a oggi in vigore fino al 31 marzo 2021.

INPS specifica che in una stessa unità produttiva se il datore di lavoro fruisce della cassa integrazione non può richiedere l’esonero dei contributi sulla base del principio di alternatività tra le due misure.

Tuttavia, lo stesso datore di lavoro per diverse unità produttive può fruire per alcune dell’esonero e per altre unità produttive della cassa integrazione.

Inoltre INPS ricorda, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio, che il datore di lavoro che ha richiesto l’esonero contributivo ai sensi del decreto Ristori e ha rinunciato a una frazione dello stesso, richiesto e non goduto, può richiedere la cassa integrazione Covid 2021.

Se lo stesso datore di lavoro che ha rinunciato a parte dell’esonero contributivo del decreto Ristori non intende invece accedere alla cassa integrazione 2021, può godere dell’esonero contributivo della Legge di Bilancio.

Quanto spetta?

Per chi rinuncia alla cassa integrazione 2021 quanto spetta di esonero contributivo 2021? La risposta si trova sempre nella circolare di INPS che alleghiamo di seguito per una completa lettura.

L’ammontare dell’esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione 2021 è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di CIG fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero contributivo è “pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi. L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.”

L’esonero contributivo, come abbiamo anticipato, può essere fruito entro il 31 marzo 2021 per un massimo di 8 settimane che vanno riparametrate su base mensile. INPS chiarisce che la quota di esonero contributivo che il datore di lavoro può fruire non può essere superiore a quella astrattamente dovuta nei mesi di fruizione dell’agevolazione per chi rinuncia alla cassa integrazione.

“Più specificamente, si rappresenta che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.”

Per determinare le ore di cassa integrazione fruite nelle mensilità di maggio e/o giugno si considerano sia quelle a pagamento diretto sia quelle a conguaglio. Pertanto, precisa INPS che la retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

“Inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.”

Per maggiori dettagli, in attesa delle istruzioni con il messaggio INPS per richiedere l’esonero contributivo se si rinuncia alla cassa integrazione Covid 2021 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, rimandiamo al testo completo della circolare.

Circolare numero 30 del 19-02-2021.pdf
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono la cassa indicazione 2021 per Covid. Indicazioni INPS.

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