Fanno davvero tenerezza questi tentativi fatti dai governi europei, ed anche da quelli italiani, di tassare i colossi del Web, le multinazionali americane che hanno spesso raggiunto quotazioni stratosferiche al Nasdaq, come Facebook, Google o Twitter.
Va tanto di moda parlarne, perché sono piattaforme che veicolano quotidianamente centinaia di milioni di messaggi tra altrettanti milioni di persone che le seguono con assiduità e passione.
Per evitare la incostituzionalità della normativa in vigore in quanto illegittimamente discriminatoria, visto che prende in considerazione solo i “colossi” del Web escludendo tutti gli altri “piccoli” operatori, l’articolo 4 comma 1 del disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede di estendere a tutte le imprese il pagamento dell’Imposta sui Servizi digitali (Digital Service Tax), con un’aliquota del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La tassazione ha dunque ad oggetto non solo la pubblicità “digitale” su siti e social network, ma anche i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme per la “profilazione” degli utenti che viene effettuata elaborando i dati relativi al loro comportamento.
Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato, usando per l’identificazione l’indirizzo IP per l’accesso alla rete. Affinché un ricavo sia considerato imponibile è parimenti necessario che l’utente del servizio digitale sia localizzato nel territorio nello Stato.
Tassare i ricavi e non gli utili, come si fa in genere, consente di avere una base imponibile certa, visto che non bisogna esibire i bilanci visto che non sempre esiste una filiale nazionale e considerando che i costi sono difficilmente imputabili quando si tratta di organizzazioni così complesse in ordine alla stessa allocazione geografica degli asset: in pratica, siamo tornati indietro di decenni, a prima dell’Iva, con una imposta in percentuale sul valore della transazione. Più o meno, come l’IGE o l’imposta di bollo sulle cambiali!
Rispetto alla normativa in vigore, decisa con l’articolo 1, comma 36 della legge di bilancio per il 2019, vengono quindi eliminati i requisiti dimensionali che “fotografavano” solo i colossi del Web, in quanto considerando come soggetti passivi dell’imposta unicamente gli esercenti attività d’impresa, residenti e non residenti, che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell’anno solare precedente avessero registrato congiuntamente: un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro; un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali sopra citati non inferiore a 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.
Il gettito atteso per il 2023 è stato assai più modesto rispetto alle previsioni: sono stati incassati appena 390 milioni di euro rispetto ai 700 milioni previsti. E, di certo, andando ora a prendere anche i “piccoli”, è ben poca cosa l’aumento che viene previsto con la estensione della Digital Service Tax a tutti gli operatori: in totale, infatti, considerando anche l’aumento al 46% della tassazione delle criptovalute che viene disposta sempre all’articolo 4, si prevedono maggiori entrate per appena 16,7 milioni di euro per l’anno 2025; 68,3 milioni di euro per l’anno 2026; 68,3 milioni di euro per l’anno 2027.
Ancora più deludente è la Global minimum tax, una misura concordata a livello internazionale nell’ambito del G20/OCSE, in attesa di raggiungere l’accordo sul cosiddetto Primo pilastro, quello che si applicherebbe alle grandi imprese multinazionali, quelle che hanno ricavi globali di almeno 20 miliardi di dollari ed un margine di profitto lordo di almeno il 10%, al fine di introdurre misure volte ad evitare la erosione della base imponibile nei Paesi in cui è stato effettivamente generato il fatturato.
La Global minimum tax, prevista da una apposita direttiva europea che è stata recepita in Italia con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno, introduce un livello minimo di tassazione dei profitti per le imprese multinazionali che abbiano un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro. E’ previsto che paghi comunque il 15% di tasse sul “profitto” complessivamente realizzato, anche se l’aliquota del Paese in cui ha sede la Capogruppo è più bassa o nulla, trattandosi di una sorta di Paradiso fiscale, retrocedendo la differenza ai Paesi a cui si riferisce il profitto generato in ciascuno di questi: il gettito annuo a livello globale è stato stimato dall’OCSE in circa 220 miliardi di dollari, rispetto a cui la quota dell’Italia per l’anno in corso sarebbe pari a 380 milioni di euro.
Vedremo che cosa accadrà in concreto perché, soprattutto nel settore ICT, ormai le singole filiali delle multinazionali non fanno quasi mai utili di bilancio in quanto “comprano” dalla Capogruppo i diritti d’uso dei software oppure gli apparati praticamente allo stesso prezzo a cui lo rivendono al dettaglio sul loro rispettivo mercato, applicando solo un esiguo margine che serve per coprire le spese vive: se fosse così, la Global minimum tax potrebbe rivelarsi un ennesimo bluff.