Pannelli solari, quando i guadagni vanno dichiarati al Fisco e quante tasse si pagano

Emanuela Ceccarelli

30 Luglio 2026 - 23:35

Hai un impianto fotovoltaico e vendi l’energia in eccesso? Ecco quando i guadagni vanno dichiarati al Fisco.

Pannelli solari, quando i guadagni vanno dichiarati al Fisco e quante tasse si pagano

Grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico è possibile ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, persino di ottenere un guadagno dalla vendita dell’energia elettrica non consumata. Con la crescita degli impianti domestici e il crescente interesse verso l’autoproduzione dell’energia, sempre più famiglie italiane riescono ad approfittare di questa opportunità.

Proprio la possibilità di incassare somme dalla cessione dell’energia porta molti contribuenti a chiedersi se questi importi debbano essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi e se, di conseguenza, siano soggetti a tassazione. Su questo punto la situazione non è omogenea,molto dipende dalle modalità con cui viene venduta l’energia e dalla tipologia del proprio impianto.

Quando i guadagni del fotovoltaico diventano reddito imponibile

Non tutta l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico genera infatti obblighi fiscali. Se l’elettricità viene utilizzata esclusivamente per soddisfare i consumi della propria abitazione, per esempio, non si realizza alcun reddito e di conseguenza non va dichiarato al Fisco nessun importo.

Ciò accade quando l’energia supera il fabbisogno dell’abitazione e viene immessa nella rete elettrica ricevendo un corrispettivo economico. In questo caso le somme percepite possono assumere rilevanza fiscale e, a determinate condizioni, devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, i casi più frequenti riguardano la vendita dell’energia in eccesso attraverso i meccanismi gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In particolare, i redditi derivanti dalla vendita dell’energia possono essere considerati redditi diversi e, come tali, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Quali tasse si pagano sui proventi della vendita di energia

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione riguarda il tipo di tassazione applicata. Le somme percepite dalla vendita dell’energia, infatti, non rientrano nella casistica della tassazione separata o dell’imposta sostitutiva. In linea generale, i proventi vengono sommati agli altri redditi del contribuente, come quelli derivanti dal lavoro dipendente o dalla pensione, e sono quindi assoggettati all’Irpef secondo gli scaglioni previsti dalla normativa fiscale.

Ciò significa che l’importo da corrispondere dipenderà dalla situazione reddituale complessiva del contribuente; dunque, chi percepisce redditi più elevati potrebbe vedere applicata un’aliquota Irpef superiore rispetto a chi ha un reddito più contenuto.
Inoltre, è doveroso ricordare che il GSE non applica una ritenuta fiscale al momento del pagamento. Proprio per questo motivo, l’obbligo di dichiarare tali importi ricade sul contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Dove indicare questi importi nella dichiarazione dei redditi

I contribuenti che utilizzano il modello 730 per dichiarare i propri redditi dovranno indicare gli importi derivanti dalla vendita dell’energia accumulata tramite gli impianti fotovoltaici nel quadro D, rigo D5, dedicato agli altri redditi. Chi utilizza il modello Redditi Persone Fisiche deve indicare tali somme nel quadro RL, rigo RL14.

In molti casi queste informazioni sono già presenti nella dichiarazione precompilata grazie ai dati trasmessi dal GSE all’Agenzia delle Entrate, ma resta comunque responsabilità del contribuente verificarne la correttezza prima dell’invio. Per poter controllare gli importi basta consultare l’area riservata del portale GSE, dove viene reso disponibile il documento riepilogativo dei redditi riferiti all’anno precedente.

Quando cambia il regime fiscale

Queste regole sono da ritenersi valide soprattutto per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici domestici intestati a persone fisiche. Il trattamento fiscale cambia nel caso in cui l’impianto sia riconducibile a un’attività economica oppure presenti caratteristiche tali da configurare un’attività commerciale abituale.

In queste situazioni gli introiti non sono più qualificati come redditi diversi, ma rientrano nel reddito d’impresa, con tutti gli adempimenti fiscali del caso. Anche per quanto riguarda il settore agricolo ci sono regole specifiche. Dal 2026, ad esempio, la normativa ha modificato il regime fiscale applicabile alla vendita dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici delle imprese agricole di nuova realizzazione, introducendo modalità diverse di determinazione del reddito imponibile rispetto al passato.