Tassazione fotovoltaico, ecco quanto si pagherà di più dal 1° gennaio 2026

Nadia Pascale

14 Gennaio 2026 - 13:57

La Legge di Bilancio 2026 modifica la tassazione del fotovoltaico per le imprese agricole: addio al coefficiente di redditività, le imposte si versano sull’intero importo.

Tassazione fotovoltaico, ecco quanto si pagherà di più dal 1° gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2026 aumenta la tassazione per il fotovoltaico agricolo, ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2026.
La Legge di Bilancio 2026 conferma per i redditi dominicali e agrari le soglie di esenzione Irpef, ma interviene sui redditi prodotti dalla cessione di energia da fotovoltaico.
L’esenzione per i redditi dominicali e agrari viene così applicata:

  • fino a 10.000 euro sono interamente esenti da imposte sui redditi;
  • tra 10.000 euro e 15.000 euro sono tassati al 50%;
  • oltre 15.000 euro sono sottoposti a tassazione ordinaria.

La produzione di energia da fotovoltaico nei limiti di 260.000 kWh l’anno viene considerata attività connessa all’attività agricola e di conseguenza vi è attrazione di quella entrata nel reddito agrario. Ma cosa succede se viene superato tale limite e cosa cambia con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026?

Vediamo come aumenta la tassazione del fotovoltaico e quanto si pagherà di più.

Tassazione fotovoltaico: metodo del calcolo fin o al 31 dicembre 2025

Negli anni è stata incentivata l’installazione di pannelli fotovoltaici sui beni strumentali all’attività agricola, ad esempio capannoni, quindi senza il consumo di suolo. L’energia prodotta può essere utilizzata all’interno dell’attività e/o ceduta. In questo secondo caso vi è un vero e proprio reddito. La disciplina fiscale di questo reddito con la Legge di Bilancio 2026 cammina su binari paralleli e dipende dal momento di entrata in esercizio dell’impianto.

In base all’art.1, comma 423, della Legge 23 dicembre del 2005, n. 266 nel caso di produzione eccedente il limite di 260.000 kWh le imprese agricole (anche sotto forma societaria) determinano il reddito ai fini dell’IRPEF e dell’IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA relativamente alla componente che è riconducibile alla valorizzazione dell’energia (esclusa la quota di incentivo) il coefficiente di redditività del 25%. Si tratta di un coefficiente molto basso che presuppone spese elevate.
Questo implica che le imposte sui redditi su tale eccedenza di produzione viene calcolata e pagata solo su una quota e non vi è deduzione delle spese con metodo analitico.

Tassazione fotovoltaico, cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Tale regola, con l’entrata in vigore della Legge 199 del 2025, cioè Legge di Bilancio 2026, non trova più applicazione per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. In questo caso trova applicazione la tassazione ordinaria con Irpef a scaglioni, o Ires, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa. Ricordiamo che nella determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi per le imprese è possibile portare in deduzione i costi in questo caso con metodo analitico.

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 16 della legge 199 del 2025 ai fini della prova dell’entrata in esercizio prima del 31 dicembre 2025 si deve avere come riferimento la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).
Dal primo gennaio 2026 sono quindi in vigore due regimi di tassazione distinti per l’energia prodotta da fotovoltaico.

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