Entro il 30 giugno 2025 è previsto il versamento dell’acconto IRES 2025 e del saldo IRES 2024. Ecco chi sono i soggetti passivi dell’imposta e i codici tributo da utilizzare.
Importanti scadenze entro il 30 giugno, i contribuenti devono provvedere al versamento dell’acconto IRES 2025 e saldo IRES 2024. Ecco le cose da non dimenticare e i codici tributo per il versamento.
L’IRES è l’Imposta sul reddito delle società, sarebbe l’IRPEF applicata alle società. La principale differenza rispetto all’IRPEF è determinata dal fatto che la prima è progressiva con aliquote che vanno dal 23% al 43% e la seconda, l’IRES, è proporzionale con aliquota al 24%. L’aliquota al 24% è in vigore dal 2016, con legge di Bilancio 2016, in precedenza era 27,50%.
Fatta questa premessa, vediamo chi deve pagare l’IRES e i codici tributo da usare per il versamento entro il 30 giugno dell’IRES.
Chi deve versare l’IRES 2025 entro il 30 giugno 2025
L’IRES è l’Imposta sul reddito delle società, disciplinata dal decreto legislativo 344 del 2003, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’IRPEG.
Sono tenuti a versare l’acconto IRES 2025 e il saldo 2024:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
Come effettuare il versamento dell’IRES 2025
I soggetti IRES devono presentare ogni anno entro il termine del 10° mese dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione IRES con il modello Redditi SC (articolo 11, decreto legislativo 1 del 2024). Quando l’esercizio coincide con l’anno solare la scadenza cade al 31 ottobre. Dalla dichiarazione emerge il saldo da versare e gli acconti, di cui il primo in scadenza il 30 giugno e il secondo il 30 novembre.
L’acconto è pari all’imposta versata per l’anno di imposta precedente e si versa in misura del 40% entro il 30 giugno e 60% entro il 30 novembre. A giugno dell’anno successivo si effettua il conguaglio e può emergere un importo in credito o in debito. In caso di credito, si può effettuare la compensazione.
Quando, invece, il totale dell’IRES è inferiore a 52 euro, il contribuente non è tenuto al versamento di acconti, ma potrà versare direttamente il saldo secondo le scadenze previste.
Attenzione ai codici tributo, infatti, per ogni scadenza c’è un codice tributo differente da inserire nel modello F24, sezione “Erario”.
In particolare:
- per l’acconto del 30 giugno è necessario utilizzare il codice tributo 2001;
- per il secondo acconto (30 novembre) si usa il codice tributo 2002;
- per il saldo deve essere usato il codice tributo 2003.
In caso di ritardo nel versamento si applicano sanzioni. Se il ritardo è inferiore a 90 giorni, la stessa corrisponde al 25% dell’imposta dovuta, misura introdotta dal decreto Sanzioni entrato in vigore il 1° settembre 2024, in precedenza la sanzione era del 30%.
Alla sanzione si applicano gli interessi legali. Le sanzioni risultano ridotte in caso di ravvedimento operoso.
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