Transizione 5.0 e Zes confermate, ma con nuove regole. Cosa cambia per le imprese?

Nadia Pascale

23 Ottobre 2025 - 11:30

Cosa cambia per le imprese con la Legge di Bilancio 2026? Confermati il Piano di Transizione 5.0, bonus ZES e ZLS, ma con nuove regole. Ecco tutte le percentuali della super deduzione fiscale.

Transizione 5.0 e Zes confermate, ma con nuove regole. Cosa cambia per le imprese?

Confermati gli incentivi per le imprese nella legge di Bilancio 2026, ma cambiano le regole e il Bonus Zes e il Piano di transizione 5.0 si trasformano, addio ai crediti di imposta, arrivano il super ammortamento e iper ammortamento graduati in base alla tipologia di investimento e all’ammontare dello stesso.

Il termine ZES indica Zona Economica Speciale, è stato introdotto con la Legge 124 del 2023, prevede crediti di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno ed è uno strumento volto ad aiutare le questa particolare area economica depressa ad accelerare il passo. Il Piano di Transizione 5.0 è uno strumento volto ad agevolare investimenti in beni strumentali e immateriali che prevedano tecnologie innovative e in grado di assicurare un elevato efficientamento energetico.

Ecco come cambiano nel 2026 le regole per il Bonus ZES e il Piano di transizione 5.0 in favore delle imprese.

Super-ammortamento e iper-ammortamento, le novità nel Piano di Transizione 5.0

L’articolo 94 del testo bollinato della legge di Bilancio 2026 all’esame ora del Parlamento, introduce nuove regole ed è rubricato “ Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali ”. Fin da subito diciamo, visti i dubbi sollevati in sede di conferenza stampa, che sono coperti anche gli investimenti in beni immateriali, ad esempio software e hardware.

Il comma 1 prevede che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione degli investimenti per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure successivamente indicate.

Gli interventi agevolati sono:

  • investimenti beni materiali e immateriali strumentali nuovi interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio.

Per questi investimenti il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% la maggiorazione della deduzione dei costi è pari a:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Ricordiamo che questa super deduzione fiscale abbatte in modo considerevole la base imponibile delle imposte sui redditi e di conseguenza porta a un notevole risparmio di imposte.

Limiti e cumulabilità degli aiuti alle imprese

Sono previsti dei limiti, indicati al comma 2 dell’articolo 94: il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
Sono escluse anche le imprese destinatarie di misure interdittive. Per le imprese ammesse al beneficio la spettanza è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Tra le novità vi è la cumulabilità del beneficio con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Agricoltura, ZES, ZLS: confermati i crediti di imposta

L’articolo 95 del testo della legge di Bilancio 2026 ora all’esame del Parlamento, si occupa della proroga delle agevolazioni ZES Unica e ZLS (Zone logistiche semplificate). L’investimento previsto è di 2,3 miliardi di euro.

L’articolo 96 conferma il credito di imposta per investimenti in beni strumentali per le imprese del settore agricolo, la differenza è dovuta anche al diverso modo di calcolo dei redditi per le imprese nel settore dell’agricoltura.

Le misure ora viste consentono l’ammortamento (super e iper) anche nel caso di locazione finanziaria, cioè “acquisizione” dei beni con contratto di leasing.

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