Tfr all’ex moglie o marito, ecco quanto spetta secondo la legge

Simone Micocci

26 Maggio 2026 - 17:00

In caso di divorzio una parte del Tfr va all’ex coniuge, ma solo se vengono soddisfatti una serie di parametri. Ecco come si calcola la quota spettante.

Tfr all’ex moglie o marito, ecco quanto spetta secondo la legge
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Non solo la pensione di reversibilità: in caso di divorzio, l’ex moglie o l’ex marito mantengono il diritto a una quota del Tfr. Una vera e propria beffa per chi, dopo il divorzio, sperava di non dover avere più nulla a che fare con l’ex coniuge, salvo poi rendersi conto che le forme di tutela riconosciute dalla legge alla parte economicamente più debole sono diverse, tanto da non estinguersi neppure con la morte.

Per quanto riguarda il cosiddetto trattamento di fine rapporto, la beffa può essere ancora più pesante, visto che chi sperava di avere diritto all’intera quota maturata al termine dell’attività lavorativa si sbagliava: il diritto a riceverne una parte, infatti, si estende anche all’ex coniuge.

Una conferma è arrivata in questi giorni dalla giurisprudenza, con una sentenza del Tribunale di Palermo - la n. 2411 del 2026 - che, in applicazione dell’articolo 12 della legge sul divorzio, la legge n. 898/1970, ha ribadito come il diritto al Tfr non venga meno con l’interruzione del matrimonio, rientrando nella natura assistenziale e perequativo-compensativa propria dell’assegno di divorzio.

Così come vale anche per la pensione di reversibilità, però, è necessario che l’ex coniuge che fa valere il diritto a una quota di Tfr dell’altro soddisfi determinate condizioni: vediamo quali.

Tfr anche al coniuge divorziato

Come anticipato, il diritto a una quota di Tfr - più o meno ampia a seconda dei casi - è previsto dalla stessa legge sul divorzio che, all’articolo 12, recita:

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Non solo quindi l’assegno di divorzio - che secondo quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2023 n. 6027, ha anche la funzione di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare - ma anche una parte del Tfr rientra nei diritti dell’altra parte.

Come precisato dalla sentenza n. 2411 del 2026 pronunciata dal Tribunale di Palermo, però, affinché si possa avere diritto a una quota del Tfr è strettamente necessaria la percezione dell’assegno divorzile, così come - fattore determinante anche ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità - il fatto che l’ex coniuge non si sia risposato.

Altra condizione essenziale è che il periodo di lavoro che dà luogo al Tfr si sia svolto almeno in parte durante il matrimonio, rientrando così nella parte di “formazione del patrimonio familiare” a cui l’altro coniuge ha dato il proprio contributo.

Va sottolineato poi che il diritto si acquisisce solo nel momento in cui il Tfr diventa esigibile, ossia quando, con l’interruzione del rapporto di lavoro, viene messo a disposizione del lavoratore. È in questo momento, quindi, che devono sussistere le tre condizioni suddette.

Quanto spetta di Tfr all’ex coniuge

Mentre per quanto riguarda l’assegno di divorzio è generalmente il giudice a fissare l’importo, tenendo conto di una serie di parametri, per la quota di Tfr esiste invece una formula di calcolo ben precisa.

È nel secondo comma del suddetto articolo 12, infatti, che viene specificato che “tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Pensiamo quindi al caso di un lavoratore che abbia prestato servizio per 10 anni, tutti coincidenti con il matrimonio. Per ogni anno ha accantonato il 6,91% della retribuzione lorda, di cui appunto il 40% andrà all’ex coniuge.

Consideriamo che in media lo stipendio percepito sia stato di 30.000 euro l’anno: si tratta di 2.073 euro l’anno di Tfr, poco più di 20.000 euro in totale. Di questi, circa 8.000 euro andranno all’ex coniuge, in aggiunta all’assegno di divorzio.