Ecco come funziona la tassazione sulle criptovalute in Italia, tra aliquote da conoscere e istruzioni per il calcolo. Quante tasse si pagano (e come) sulle crypto?
Quali sono e come funzionano le tasse sulle criptovalute nel 2026? Il quadro normativo è cambiato profondamente negli ultimi anni, comprendendo anche le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dalla legge di Bilancio 2026 in materia di fisco e proventi.
Dopo il primo inquadramento organico arrivato con la legge di Bilancio 2023 e l’entrata a regime del regolamento MiCA a livello europeo, in Italia la tassazione delle cripto-attività è stata rivista radicalmente: è stata eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro, è stata introdotta una doppia aliquota (33% ordinaria e 26% per i token di moneta elettronica in euro) ed è scattato lo scambio automatico dei dati tra exchange e Agenzia delle Entrate per effetto della direttiva DAC8. Di seguito scopriamo, in maniera semplice e dettagliata, tutto ciò che c’è da sapere sulla tassazione delle criptovalute oggi.
Tasse e criptovalute: ecco come funzionano
Il perimetro fiscale delle criptovalute resta quello disegnato dalla legge di Bilancio 2023, che ha definito le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Questa definizione, allineata al regolamento europeo MiCA (Regolamento UE 2023/1114), ha reso autonoma la categoria delle cripto-attività, che non sono più assimilate alle valute estere come riteneva in precedenza l’Agenzia delle Entrate.
Sul piano impositivo, l’art. 1, comma 126 della legge di Bilancio 2023 aveva inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) la lettera c-sexies) dell’art. 67, che qualifica come «redditi diversi» le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, assoggettandoli a imposta sostitutiva. Su questo impianto sono intervenute due manovre che ne hanno modificato in modo sostanziale aliquote e soglie:
- la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), ai commi da 23 a 29, ha eliminato la soglia di non imponibilità di 2.000 euro già dal 1° gennaio 2025 e ha disposto l’innalzamento dell’aliquota dal 26% al 33% a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), all’art. 1, comma 28, ha confermato l’aliquota ordinaria del 33% per la generalità delle cripto-attività dal 1° gennaio 2026, prevedendo però il mantenimento dell’aliquota del 26% per i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCA.
In breve, per capire come funziona la tassazione sulle criptovalute nel 2026 bisogna tenere a mente che:
- ogni plusvalenza realizzata convertendo cripto-attività in valuta tradizionale (euro, dollari) è ora soggetta a tassazione, senza più alcuna soglia di esenzione: rientra tra i Redditi Diversi ed è colpita dall’imposta sostitutiva del 33%;
- le operazioni che riguardano i token di moneta elettronica in euro (le stablecoin ancorate all’euro conformi a MiCA) restano tassate con l’aliquota agevolata del 26%;
- le permute tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (ad esempio lo scambio di un token con un altro dello stesso tipo) non costituiscono una fattispecie fiscalmente rilevante, in continuità con il regime in vigore dal 2023.
Aliquota tassazione criptovalute
La vera novità del 2026 è il passaggio da un’aliquota unica a un sistema a doppia aliquota. I redditi soggetti a tassazione riguardano le plusvalenze derivanti dagli scambi tra cripto-attività e valuta fiat, così come gli «altri proventi» generati dalle attività correlate alle criptovalute.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2026 si applicano le seguenti regole:
- le plusvalenze e i proventi sulla generalità delle cripto-attività (Bitcoin, altcoin e conversioni in euro incluse) sono soggetti all’aliquota ordinaria del 33%. Non esistendo più la soglia dei 2.000 euro, l’imponibile è pari al 100% della plusvalenza realizzata: ad esempio, su un profitto di 3.000 euro le tasse dovute saranno pari a 3.000 euro x 33% = 990 euro;
- le plusvalenze e i proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro scontano l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%: è dunque fondamentale distinguere una stablecoin in euro conforme a MiCA da una comune criptovaluta o da una stablecoin non EMT, perché il trattamento fiscale è diverso. Sul tema delle stablecoin resta comunque opportuna una lettura attenta della qualificazione del singolo token;
- gli scambi tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni equivalenti non generano plusvalenza e non sono soggetti a tassazione;
- gli «altri proventi» o le ricompense, come i redditi generati attraverso il lending o lo yield farming, sono soggetti a tassazione indipendentemente da plusvalenze da cessione. Lo stesso vale, in linea generale, per i proventi da staking delle criptovalute, mining e airdrop, che concorrono a formare i redditi diversi. Su alcune di queste fattispecie permangono margini di incertezza interpretativa, che rendono consigliabile un riscontro con un professionista caso per caso.
Calcolo delle tasse sulle criptovalute
Il calcolo della tassazione sulle criptovalute in Italia nel 2026 segue le disposizioni della legge di Bilancio e della normativa fiscale vigente. Di seguito analizziamo i principali aspetti da considerare per dichiarare correttamente le cripto-attività e liquidare l’imposta dovuta.
Dichiarazione delle criptovalute: le cripto-attività vanno indicate nella dichiarazione dei redditi annuale in due distinti quadri. Il quadro RT del modello Redditi PF (o il quadro T del modello 730) accoglie le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno; il quadro RW (quadro W nel 730) assolve invece al monitoraggio fiscale delle attività detenute, indicando il controvalore in euro. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche in assenza di operazioni: è sufficiente detenere cripto-attività al 31 dicembre.
Plusvalenze e minusvalenze: la plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto, tenendo conto anche delle commissioni di transazione. Il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi: in assenza di prove adeguate, il costo è considerato pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo. Le minusvalenze realizzate nell’anno si compensano algebricamente con le plusvalenze del medesimo periodo; l’eventuale eccedenza può essere riportata in deduzione fino al quarto periodo d’imposta successivo, esclusivamente all’interno del comparto delle cripto-attività. Con l’eliminazione della soglia dei 2.000 euro, viene meno anche il vecchio limite che consentiva di dedurre le sole minusvalenze superiori a tale importo.
Aliquota fiscale: come visto, l’imposta sostitutiva è pari al 33% per la generalità delle cripto-attività e al 26% per i token di moneta elettronica in euro. L’aliquota si applica sulla base imponibile data dalla differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto, al netto delle minusvalenze compensabili.
Periodo di detenzione: le plusvalenze sono tassate come redditi finanziari e l’aliquota si applica indipendentemente dal periodo di detenzione. È comunque essenziale conservare una documentazione accurata delle transazioni e delle date di acquisto e vendita.
Imposta di bollo: le cripto-attività scontano un’imposta patrimoniale del 2 per mille (0,2%) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre, in continuità con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 e in analogia con gli altri strumenti finanziari. Quando le cripto sono detenute presso un intermediario italiano che opera come sostituto d’imposta, è quest’ultimo ad applicare l’imposta di bollo; negli altri casi il prelievo è versato dal contribuente in sede di dichiarazione.
Rivalutazione del valore (affrancamento): la legge di Bilancio 2025 aveva consentito di rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, assumendo il valore di mercato a quella data e pagando un’imposta sostitutiva del 18% (versamento entro il 1° dicembre 2025, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali e interessi del 3% sulle rate successive alla prima). Il termine per aderire è ormai scaduto e, allo stato attuale, non risultano attive nuove finestre di affrancamento: chi intende valutare eventuali riaperture dovrebbe verificarne l’introduzione con un professionista.
Scambio automatico dei dati (DAC8): dal 1° gennaio 2026 è operativa la direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 194 del 10 dicembre 2025 e resa attuativa dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026. In virtù di questo impianto, gli exchange e gli altri prestatori di servizi su cripto-attività autorizzati (CASP) comunicano automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti residenti, con il primo scambio di informazioni atteso nel 2027 sui dati relativi al 2026. È dunque venuto meno, nei fatti, il margine per omettere la dichiarazione confidando nell’anonimato.
ISEE: dal 2026 le criptovalute detenute dal nucleo familiare concorrono al patrimonio mobiliare ai fini ISEE, al pari degli altri strumenti finanziari.
È essenziale tenere presente che le informazioni fornite si basano sullo stato attuale della normativa fiscale italiana e potrebbero essere soggette a modifiche nel tempo. Per quanto la redazione di Money.it si impegni a tenere aggiornata la presente guida in modo tempestivo, è sempre consigliabile consultare un commercialista specializzato in materia di criptovalute per ottenere una consulenza personalizzata e aggiornata in base alla situazione specifica.
Casi pratici di tassazione su criptovalute: esempi
Di seguito analizziamo tre casi pratici di calcolo della tassazione sulle criptovalute aggiornati alle regole 2026:
1) Plusvalenza su cripto-attività ordinaria al 33%
Supponiamo di aver acquistato 1 Bitcoin al prezzo di 35.000 euro e di venderlo nel 2026 al prezzo di 70.000 euro. La plusvalenza realizzata è pari a 35.000 euro (70.000 euro - 35.000 euro).
Poiché dal 1° gennaio 2026 non esiste più la soglia dei 2.000 euro, l’intera plusvalenza è imponibile. Applicando l’aliquota ordinaria del 33%, l’imposta da pagare sarà di 11.550 euro (35.000 euro x 33%). Con la vecchia aliquota del 26% l’imposta sarebbe stata di 9.100 euro: l’inasprimento pesa quindi per 2.450 euro sullo stesso guadagno.
2) Operazioni su token di moneta elettronica in euro al 26%
La distinzione tra cripto-attività «ordinarie» e token di moneta elettronica in euro incide direttamente sull’imposta. Immaginiamo di realizzare un provento di 4.000 euro da operazioni su una stablecoin in euro qualificabile come EMT conforme a MiCA. In questo caso l’aliquota applicabile è quella agevolata del 26%, per cui l’imposta dovuta sarà di 1.040 euro (4.000 euro x 26%).
Lo stesso provento di 4.000 euro, se derivante da una comune cripto-attività, sconterebbe invece l’aliquota ordinaria del 33%, con un’imposta di 1.320 euro: una differenza di 280 euro che rende decisiva la corretta qualificazione del token detenuto.
3) Compensazione tra plusvalenze e minusvalenze
La base imponibile su cui si applica l’aliquota tiene conto sia delle plusvalenze che delle minusvalenze realizzate nell’anno. Supponiamo di aver conseguito nel 2026 plusvalenze per 8.000 euro e, nello stesso periodo, minusvalenze per 3.000 euro. La base imponibile sarà pari a 5.000 euro (8.000 euro - 3.000 euro) e l’imposta dovuta, con l’aliquota del 33%, sarà di 1.650 euro (5.000 euro x 33%).
Se nel periodo d’imposta le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi successivi, fino a un massimo di quattro anni, ma solo nell’ambito delle cripto-attività. È necessario indicare tali minusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state realizzate, così da poterle utilizzare negli esercizi seguenti.