Il MiCA ora è legge anche in Italia e attribuisce a Banca d’Italia e Consob il potere di vigilare su negoziazioni e CASP. Tutto quello che c’è da sapere sul regolamento UE delle criptovalute.
MiCA è legge. Ecco cos’è, cosa prevede e cosa cambia per le criptovalute.
La legge italiana di attuazione del Markets in Crypto-Assets Regulation, meglio conosciuto con l’acronimo “MiCA”, è stata pubblicata nella GU 215 del 13 settembre 2024, adeguandosi al Regolamento UE 2023/1114 approvato lo scorso 20 aprile 2023 dal Parlamento europeo.
Tale regolamento fa parte di un progetto di regolamentazione che non riguardo solo le criptovalute ma il settore finanziario-digitale tutto, con lo scopo di favorire l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie finanziarie, proteggendo al tempo stesso i consumatori, nonché la stabilità finanziaria europea.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo approvato il 30 agosto 2024, l’Italia integra il regolamento europeo nella legislazione nazionale, contribuendo a un’armonizzazione del quadro normativo del settore delle cripto-attività.
Cos’è il MiCA
MiCA è il quadro normativo europeo che disciplina i cosiddetti cripto-asset, tra cui le note criptovalute. In particolare, il MiCA ha disciplinato tre tipi di cripto-asset:
token collegati ad attività (o stablecoin)
token di moneta elettronica
cripto-asset diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica.
Con il termine «cripto-asset» ai sensi del MiCA si fa riferimento, in via generale, a una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Come riportato dal testo del MiCA, le nuove regole per le criptovalute nell’Unione Europea riguardano:
- obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
- autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;
- gestione, organizzazione e governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;
- disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;
- misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
Il MiCA si rivolge a tutte quelle cripto-attività che non rientrano nella vigente legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari nonché i token di moneta elettronica. Inoltre disciplina le attività dei prestatori di servizi per cripto-attività (“crypto-assets service providers” o CASP) e delle piattaforme di negoziazione.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio europeo,con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo del MiCA è finalmente legge.
Gli obiettivi del MiCA
Il MiCA fa parte di un pacchetto di misure regolatrici sul mondo della finanza digitale con l’obiettivo di sostenere il suo sviluppo, puntando al rafforzamento dell’innovazione, garantendo la concorrenza e minimizzando i rischi, così da rendere l’economia europea pronta ad operare al meglio all’interno dell’era digitale.
Tale pacchetto comprende anche una proposta relativa a un regime pilota sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT), una proposta per la resilienza operativa digitale e una proposta volta a chiarire o modificare determinate norme dell’UE in materia di servizi finanziari, come si riporta nelle premesse nel testo del MiCA.
Il MiCA si è reso necessario poiché la «maggior parte delle cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari e pertanto non sono soggette, tra l’altro, alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato, sebbene comportino tali rischi».
Ma una delle urgenze principali per la quale l’UE è intervenuta attraverso il MiCA riguarda le stablecoin. Come si legge nel testo del disegno di legge, «sebbene il mercato delle cripto-attività rimanga di dimensioni modeste e non costituisca attualmente una minaccia per la stabilità finanziaria, la situazione potrebbe cambiare con l’avvento di stablecoin globali che mirano a una più ampia adozione mediante l’integrazione di caratteristiche volte a stabilizzarne il valore e lo sfruttamento degli effetti di rete derivanti dalle imprese che promuovono tali attività».
In sintesi, gli obiettivi del MiCA sono i seguenti:
- certezza del diritto - è necessario un quadro giuridico puntuale affinché il mercato delle criptovalute e delle cripto-attività possa svilupparsi all’interno dell’UE.
- sostenere l’innovazione - la concorrenza leale e l’istituzione di un quadro normativo definito sono essenziali per promuovere l’innovazione, lo sviluppo del mondo delle criptovalute e la crescita della tecnologia legata allo strumento del registro distribuito (DLT).
- tutela dei consumatori e degli investitori - sono opportuni dei livelli adeguati di sicurezza e tutela per garantire integrità all’interno del mercato.
- garantire la stabilità finanziaria - il MiCa punta alla salvaguardia del settore e alla minimizzazione dei rischi ai fini di garantire la stabilità finanziaria.
Cosa prevede il MiCA, il regolamento UE sulle criptovalute
Se da una parte il MiCA va a disciplinare la regolamentazione delle cripto-attività ad oggi al di fuori di ogni contesto giuridico, dall’altra va ad istituire norme specifiche per le cosiddette stablecoin.
Il regolamento introduce nell’UE un quadro giuridico completo con il fine di armonizzare i requisiti normativi per le criptovalute e i servizi ad esse correlati per la loro emissione e negoziazione, proteggere i consumatori e prevenire possibili abusi sul mercato. Inoltre, il MiCA va definire la necessità di autorizzazione per i fornitori di servizi di cripto-asset e degli emittenti di token e monete elettroniche e la relativa vigilanza.
Nello specifico, il testo del MiCA è suddiviso in 9 titoli, in cui si prevede quando segue.
Titolo I
Il Titolo I del testo del MiCA definisce i termini del settore e i soggetti a cui la normativa deve essere applicata, insieme agli obblighi di trasparenza, ovvero:
- l’applicazione del regolamento agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività;
- gli obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all’emissione, al funzionamento, all’organizzazione e alla governance dei fornitori di servizi per le cripto-attività;
- le norme e misure a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato;
- limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento alle cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari;
- la definizione dei termini più utilizzati nel settore, tra cui «cripto-attività» , «emittente di cripto-attività», «token collegati ad attività» (spesso descritti come stablecoin), «token di moneta elettronica» (spesso descritti come stablecoin), «fornitore di servizi per le cripto-attività», «utility token» e altri;
- la definizione dei vari servizi per le cripto-attività.
Titolo II
Il Titolo II del testo del MiCA definisce la necessità di un White Paper da parte delle emittenti e relativi obblighi informativi, ovvero:
- che per attuare offerta e commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica l’emittente ha il diritto di offrire tali cripto-attività al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di dette cripto-attività qualora soddisfi l’obbligo di stabilimento sotto forma di persona giuridica o l’obbligo di redigere un White Paper sulle cripto-attività, di notificarlo alle autorità competenti e di pubblicarlo;
- che pubblicato un White Paper, l’emittente delle cripto-attività può offrire le sue cripto-attività nell’UE o chiederne l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione;
- che sono esenti dalla pubblicazione di un White Paper chi offre cripto-attività di importo limitato (inferiori a 1 000 000 EUR in un periodo di 12 mesi) e per le offerte rivolte a investitori qualificati ai sensi del regolamento relativo al prospetto [regolamento (UE) 2017/1129];
- la definizione degli obblighi di informativa previsti per il White Paper;
- la definizione degli obblighi relativi al materiale di marketing prodotto dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica;
- che il White Paper deve essere notificato alle autorità nazionali competenti unitamente a una valutazione dell’ammissibilità o meno delle cripto-attività in questione a uno strumento finanziario ai sensi, in particolare, della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE);
- che le autorità competenti hanno la facoltà di sospendere o vietare l’offerta, di esigere l’inserimento di informazioni aggiuntive all’interno del White Paper o di rendere di dominio pubblico il fatto che l’emittente non rispetta il regolamento;
- le disposizioni specifiche sulle offerte di cripto-attività limitate nel tempo, sulle modifiche di un White Paper sulle cripto-attività iniziale, sul diritto di recesso riconosciuto agli acquirenti di cripto-attività, sugli obblighi imposti a tutti gli emittenti di cripto-attività e sulla responsabilità per gli emittenti derivante dal White Paper sulle cripto-attività.
Titolo III
Il Titolo III del testo del MiCA definisce tutti i dettagli ai fini dell’autorizzazione ad operare da parte degli emittenti di criptovalute e cripto-asset e i loro obblighi, ovvero:
- la definizione della procedura per l’autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività e per l’approvazione del loro White Paper sulle cripto-attività da parte delle autorità nazionali competenti;
- che per essere autorizzati a operare nell’Unione, gli emittenti di token collegati ad attività sono costituiti sotto forma di soggetto giuridico stabilito nell’UE;
- che nessun token collegato ad attività può essere offerto al pubblico nell’Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se l’emittente non è autorizzato a operare nell’Unione e non pubblica un White Paper sulle cripto-attività approvato dall’autorità competente di riferimento;
- le esenzioni per i token collegati ad attività su piccola scala nonché per i token collegati ad attività che sono commercializzati, distribuiti e detenuti esclusivamente da investitori qualificati;
- la procedura di revoca di un’autorizzazione;
- la procedura per la modifica del White Paper sulle cripto-attività;
- gli obblighi per gli emittenti di token collegati ad attività. Essi devono agire in modo onesto, corretto e professionale;
- le norme per la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle eventuali comunicazioni di marketing e i requisiti per tali comunicazioni;
- l’obbligo di informativa continua per gli emittenti, che sono tenuti a istituire una procedura di trattamento dei reclami;
- che gli emittenti devono rispettare anche altri requisiti, quali le norme sui conflitti di interesse, la notifica delle modifiche dell’organo di amministrazione alla rispettiva autorità competente, i dispositivi di governance, i fondi propri, le norme sulla riserva delle attività a garanzia dei token collegati ad attività e i requisiti per la custodia delle attività di riserva;
- che l’emittente può investire le attività di riserva solo in attività sicure e a basso rischio;
- l’obbligo di informativa sui diritti connessi a tali token, compresi eventuali crediti diretti nei confronti dell’emittente o della riserva di attività;
- la definizione dei diritti minimi a tutti i possessori di token collegati ad attività nei casi in cui l’emittente di detti token non offra diritti di rimborso o crediti diretti nei confronti dell’emittente o sulle attività di riserva a tutti i possessori di tali token;
- che agli emittenti di token collegati ad attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività è vietato concedere qualsiasi interesse ai possessori di token collegati ad attività;
- che i criteri che l’ABE utilizza per determinare se un token collegato ad attività sia significativo sono:
- le dimensioni della clientela dei promotori dei token collegati ad attività,
- il valore dei token collegati ad attività o la loro capitalizzazione di mercato,
- il numero e il valore delle operazioni,
- l’entità della riserva di attività,
- la rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti,
- l’interconnessione con il sistema finanziario;
Titolo IV
Il Titolo IV del testo del MiCA è forse quello più interessante, che va a definire nuove definizioni ed obblighi legati alle stablecoin, di seguito chiamate «token di moneta elettronica», ovvero:
- la procedura di autorizzazione come emittente di token di moneta elettronica:
- nessun token di moneta elettronica può essere offerto al pubblico nell’Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività a meno che l’emittente non sia autorizzato come ente creditizio o «istituto di moneta elettronica»,
- i «token di moneta elettronica» sono considerati moneta elettronica ai fini della direttiva 2009/110/CE;
- i possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell’emittente: questi sono emessi al valore nominale e al ricevimento dei fondi e, su richiesta del possessore, gli emittenti devono rimborsarli in qualsiasi momento e al valore nominale;
- il divieto per gli emittenti di token di moneta elettronica e i fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di token di moneta elettronica;
- che nel White Paper sulle cripto-attività che accompagna l’emissione di token di moneta elettronica deve essere presente:
- descrizione dell’emittente,
- descrizione dettagliata del progetto dell’emittente,
- indicazione se si tratta di un’offerta al pubblico di token di moneta elettronica o di ammissione di tali token a una piattaforma di negoziazione,
- informazioni sui rischi connessi all’emittente di moneta elettronica, ai token di moneta elettronica e all’attuazione di eventuali progetti;
- i requisiti per le potenziali comunicazioni di marketing prodotte in relazione a un’offerta di token di moneta elettronica;
- che i fondi ricevuti da un emittente in cambio di token di moneta elettronica sono investiti in attività denominate nella valuta di riferimento del token di moneta elettronica;
- l’ABE classifica i token di moneta elettronica come significativi sulla base dei criteri elencati all’articolo 39;
- gli obblighi aggiuntivi applicabili agli emittenti di token di moneta elettronica significativi;
- gli emittenti di token di moneta elettronica significativi devono applicare la norma sulla custodia delle attività di riserva e sull’investimento di tali attività descritte nel titolo precedente.
Titolo V
Il Titolo V del testo del MiCA definisce disposizioni, obbighi e condizioni correlati ai fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP), ovvero:
- disposizioni relative all’autorizzazione e alle condizioni operative dei CASP:
- il contenuto della domanda, la sua valutazione e i diritti di revoca sono riconosciuti alle autorità competenti,
- l’ESMA ha il compito di istituire un registro di tutti i CASP nel quale saranno conservate anche informazioni sui White Paper sulle cripto-attività notificati alle autorità competenti,
- i dettagli e le modalità con cui le informazioni sulle attività transfrontaliere delle cripto-attività dovrebbero essere comunicate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine a quella dello Stato membro ospitante;
- i requisiti applicabili a tutti i CASP, quali l’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale, tutele prudenziali, requisiti organizzativi, norme sulla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, l’obbligo di istituire una procedura di trattamento dei reclami, norme sul conflitto di interesse e norme sull’esternalizzazione;
- i requisiti per servizi specifici:
- custodia delle cripto-attività (articolo 67),
- piattaforme di negoziazione delle cripto-attività,
- scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività,
- esecuzione di ordini,
- collocamento di cripto-attività,
- ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi,
- consulenza sulle cripto-attività;
- le norme sull’acquisizione di fornitori di servizi per le cripto-attività.
Titolo VI
Il Titolo VI del testo del MiCA contiene dispozioni che vietano l’abuso di mercato, l’utilizzo di informazioni privilegiate e altri abusi, ovvero:
- divieti e obblighi per prevenire gli abusi di mercato riguardanti le cripto-attività;
- l’obbligo per l’emittente le cui cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività di comunicare le informazioni privilegiate;
- disposizioni che vietano l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
Titolo VII
Il Titolo VII del testo del MiCA definisce modalità ed obblighi correlate alle autorità a cui compete la vigilanza e l’applicazione del quadro normativo, nonché le sanzioni per chi viola tale regolamento, ovvero:
- l’imposizione agli Stati membri dell’obbligo di designare una o più autorità competenti ai fini del regolamento MiCA, compresa un’autorità competente designata come punto di contatto unico;
- disposizioni sui poteri delle autorità nazionali competenti, sulla cooperazione tra le autorità competenti, con l’ABE e l’ESMA o con altre autorità;
- le norme in materia di segreto professionale, protezione dei dati e misure precauzionali che possono essere adottate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri ospitanti;
- le sanzioni e le misure amministrative che possono essere adottate dalle autorità competenti (in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5.000.000 di euro) e relativo diritto di impugnazione;
- disposizioni sui poteri e sulle competenze dell’ABE in materia di vigilanza degli emittenti, comprese le responsabilità di vigilanza e le norme sui collegi delle autorità di vigilanza. Il collegio è composto, tra l’altro, dall’autorità competente dello Stato membro d’origine in cui l’emittente dei token collegati ad attività ha ricevuto l’autorizzazione, dall’ABE, dall’ESMA e dalle autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività più rilevanti, sui depositari, sugli enti creditizi, ecc. che forniscono servizi connessi ai token collegati ad attività significativi, nonché dalla BCE;
- che il collegio ha il potere di formulare pareri non vincolanti, che possono riguardare l’obbligo per un emittente di detenere un importo più elevato di fondi propri, la modifica di un White Paper sulle cripto-attività, la revoca prevista dell’autorizzazione, l’accordo per lo scambio di informazioni previsto con un’autorità di vigilanza di un paese terzo, ecc. Le autorità competenti o l’ABE tengono debitamente conto dei pareri del collegio;
- che i poteri e le competenze dell’ABE in materia di vigilanza sugli emittenti: segreto professionale degli operatori del diritto, richiesta di informazioni, poteri di indagine generali, ispezioni in loco, scambio di informazioni, accordo sullo scambio di informazioni con paesi terzi, comunicazione di informazioni da paesi terzi e cooperazione con altre autorità;
- che l’ABE dovrebbe poter imporre agli emittenti il pagamento di commissioni sulla base di un atto delegato adottato a norma del regolamento.
Titolo VIII
Il Titolo VIII del testo del MiCA prevede:
- che la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per specificare alcuni elementi, requisiti e disposizioni secondo quanto stabilito dal regolamento.
Titolo IX
Il Titolo IX del testo del MiCA definisce le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della legge, ovvero:
- l’obbligo per la Commissione di redigere una relazione di valutazione dell’impatto del regolamento;
- le misure transitorie, tra cui una clausola di salvaguardia per le cripto-attività emesse prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica;
- la modifica alla direttiva sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione a cui viene aggiunto il MiCA;
- che tale modifica deve essere recepita nel diritto nazionale 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;
- il regolamento diviene applicabile 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni relative ai token di moneta elettronica e ai token collegati ad attività, che divengono applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento.
Cosa cambia per gli emittenti con il MiCA
Il regolamento MiCA individua tre diverse tipologie di emittenti:
- emittenti di asset-referenced tokens ("ART");
- emittenti di e-money token o token di moneta elettronica ("EMT");
- emittenti di altri cripto-asset, tra cui gli utility token e altre criptovalute tra cui Bitcoin o Ethereum.
Tutte le tipologie di emittenti devono, con una volta che il MiCA entrerà in vigore, necessariamente pubblicare un white paper riportante i dettagli dell’emittente, le caratteristiche dei cripto-asset, le tempistiche del progetto, i rischi e altre possibili problematiche. L’obiettivo è raggiungere un regime di divulgazione armonizzato e comune per tutti gli emittenti di cripto-asset.
Per gli emittenti di cripto-asset diversi da ART o EMT, il MiCA stabilisce poi dei requisiti di divulgazione, trasparenza e governance. L’offerta al pubblico di questi tipi di cripto-asset (o la loro quotazione su una piattaforma di trading) non richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale, ma gli emittenti dovranno informare l’autorità di regolamentazione di riferimento e pubblicare il white paper in anticipo.
La regolamentazione per le stablecoin è più complessa. In sostanza, il MiCA introduce l’obbligo di autorizzazione per gli emittenti ART, mentre gli EMT potranno essere offerti o quotati su una piattaforma di scambio solo da istituti di credito o istituti e-money autorizzati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD2). Sebbene non vi sia alcun requisito di autorizzazione specifico per gli emittenti EMT ai sensi del MiCA, questi devono rispettare comunque i requisiti richiesti agli ART per poter essere autorizzati, elencati di seguito:
- avere un programma operativo, specificando il business model perseguito;
- avere un capitale iniziale provato di € 350.000 o del 2% del valore medio di riserva dell’ART (o più alto);
- fornire i dettagli sull’assetto di governance e sulla struttura di shareholding dell’emittente;
- presentare un parere legale che confermi che l’ART non si qualifica come EMT o come emittente di cripto-asset escluso dal MiCA;
- presentare un white paper sui cripto-asset;
- specificare le varie politiche e procedure, il piano di continuità operativa, i meccanismi di controllo interno, il quadro di gestione del rischio e le misure di sicurezza richieste dal MiCA.
Le regole del MiCA per CASP
Il MiCA introduce delle regole sia generali che specifiche per i CASP (crypto-asset service providers, in italiano "fornitori di servizi di cripto-asset). L’elenco dei servizi in criptovalute regolati dal MiCA si ispira alla MiFID II (direttiva 2014/65/UE). Un CASP che intende fornire servizi legati ai cripto-asset (come consulenza sugli investimenti, gestione del portafoglio, servizi di intermediazione o gestione di una piattaforma di trading) a clienti europei dovrà avere sede in Europa e l’autorizzazione da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale. Consob e Banca d’Italia sono dunque le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni, per l’emissionel offerta al pubblico, richiesta di ammissione alla negoziazione dei token, di vigilanza e di indagine (per la trasparenza, i doveri nei confronti dei clienti e le politiche e procedure interne).
Il regolamento MiCA ricade anche sui i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), gli istituti di credito e gli istituti di moneta elettronica che operano sotto altri regimi normativi ma offrono anche servizi in criptovalute. Sebbene non sia necessaria un’autorizzazione separata ai sensi del MiCA, queste società dovranno informare l’autorità di regolamentazione nazionale almeno 40 giorni prima di fornire servizi di cripto-asset, insieme al programma delle operazioni e l’altra documentazione richiesta ai sensi del MiCA.
Nella formulazione attuale, il regolamento presenta un articolo in più rispetto ai 47 della precedente versione, con una disposizione aggiuntiva per garantire una strategia per l’emissione di strumenti finanziari digitali non contabilizzati con un SS DLT o un TSS DLT: gli strumenti finanziari digitali, non negoziati in un mercato regolamentato, saranno comunque qualificati strumenti finanziari ex MiFID nel caso in cui siano negoziabili in un mercato di capitali.
Inoltre, grazie alla proroga del periodo di grandfathering, i soggetti già iscritti nel registro dell’OAM entro il 27 dicembre 2024 potranno richiedere una licenza entro il 30 giugno 2025 e potranno continuare a fornire i propri servizi fino al 30 dicembre 2025 secondo il regime attuale (o fino all’approvazione/rifiuto della domanda di licenza).
I CASP hanno tempo fino al 31 maggio 2025 per comunicare ai clienti i loro piani di licenza.
La normativa italiana sull’offerta al pubblico di prodotti finanziari non si applica alle cripto-attività che rientrano nell’ambito di applicazione del MiCA. Ciò significa che le cripto-attività esentate dal MiCA (NFT, cripto-attività emesse da un’entità non identificabile come il bitcoin) possono richiedere la pubblicazione di un prospetto a determinate condizioni.
Cosa cambia per le criptovalute con il MiCA
Riassumendo, possiamo individuare le seguenti novità e relativo impatto sul mondo delle criptovalute provenienti dal regolamento MiCA:
- il mercato delle criptovalute sarà finalmente regolamentato. La normativa protegge i consumatori e garantisce l’integrità del mercato, nonché una stabilità finanziaria;
- la maggiore sicurezza va a beneficio anche degli emittenti e fornitori di servizi, che potranno operare in quadro giuridico chiaro;
- ci si aspetta una riduzione drastica degli abusi sul mercato delle criptovalute e di società poco serie, data la lunga lista di requisiti necessari per operare;
- emittenti e fornitori hanno così la possibilità di scalare più rapidamente, potendo offrire i propri servizi nel mercato unico più grande del mondo, di cui fanno parte 450 milioni di persone.
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