Riordino delle carriere Forze Armate e di Polizia: le commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere positivo sulla riforma. Si avvicina l’approvazione definitiva.
Riordino delle carriere delle Forze Armate e di Polizia: dopo due mesi di attesa è arrivato finalmente il parere delle commissioni parlamentari che hanno esaminato il testo alla ricerca di eventuali criticità.
Negli ultimi giorni il riordino delle carriere ha superato molti step importanti: prima l’esito favorevole dell’esame da parte del Consiglio di Stato, poi quello della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni. Due appuntamenti fondamentali poiché il parere di questi due organi hanno una valenza tecnica e di controllo della legittimità.
Arrivati a questo punto si attendeva solamente l’invio del parere da parte delle commissioni parlamentari che hanno analizzato la riforma per la firma definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Parere atteso per la giornata di oggi, mercoledì 10 maggio, ma pubblicato in anteprima dai sindacati.
Già nei giorni scorsi era circolata la voce per cui il parere parlamentare sul riordino delle carriere sarebbe stato positivo, segnalando l’assenza di proposte di modifica nel documento condiviso dalle commissioni competenti di Camera e Senato. Voci confermate dal parere ufficiale diffuso in queste ore e del quale trovate il testo integrale alla fine dell’articolo.
Il parere delle commissioni non sarebbe stato comunque vincolante per il Governo, dal momento che all’esecutivo era già stata concessa la piena libertà politica, tramite l’approvazione di una legge delega, di legiferare sul riordino.
Il parere positivo del Parlamento è comunque molto importante perché conferma quanto sostenuto dai sindacati favorevoli al riordino in questi mesi, ossia che la riforma “valorizza l’insostituibile compito a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini” delle Forze Armate.
Nonostante nel complesso si tratti di un parere positivo, ci sono dei punti per i quali le commissioni parlamentari hanno chiesto al Governo di rivedere il testo della riforma, come vedremo meglio di seguito.
Riordino delle carriere: qual è il parere delle commissioni?
Le commissioni I e IV di Camera e Senato riunite hanno analizzato lo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, con il quale è stato dato atto di quanto stabilito dalla Legge n°124 del 2015 in tema di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.
Nel parere inviato al Governo la riforma viene descritta come una valorizzazione dei compiti delle Forze Armate e di Polizia, ed è stata valutata in maniera positiva la fase “correttiva” (o transitoria) della durata di 12 mesi che precede l’entrata in vigore del decreto. Questa fase sarà molto utile dal momento che sarà possibile modificare o adeguare le norme che si rivelano inefficaci.
I complimenti del Parlamento riguardano anche gli obiettivi fissati dalla riforma, come la “valorizzazione del merito” e gli “innalzamenti dei livelli professionali” che saranno raggiunti attraverso la modifica dei titoli di studio richiesti per i concorsi e per gli avanzamenti di grado.
Il diploma superiore diventa obbligatorio per l’accesso ai ruoli base Forze Armate, così come la laurea triennale per chi vuole diventare ispettore. Confermata la laurea magistrale per gli ufficiali.
Gli obiettivi suddetti saranno raggiunti anche tramite un maggior riconoscimento delle capacità acquisite nel corso della carriera, grazie all’introduzione di nuove qualifiche e all’impiego in incarichi di maggiori responsabilità per i militari appartenenti ai gradi più elevati.
C’è però un aspetto che non convince il Parlamento. Si tratta del comma 27 dell’articolo 45 nel quale il decreto prevede, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici del riordino decorrano dalla sua entrata in vigore.
Per le commissioni in questo caso c’è un “eccesso di delega”, poiché tra i criteri direttivi ai quali il Governo doveva attenersi per la realizzazione del progetto non è contemplato alcun intervento in materia previdenziale.
Questa disposizione, oltre ad essere viziata di “eccesso di delega” incide in senso negativo su due fattori molto importanti:
- sull’attuale sistema previdenziale;
- sul principio di uguaglianza.
Tolto questo aspetto non ci sono punti del riordino contestati dalle commissioni parlamentari competenti; ecco perché l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio dei Ministri sembra essere una questione di giorni o, al massimo, di qualche settimana.
Di seguito, il testo ufficiale del parere parlamentare sul riordino delle carriere che oggi, mercoledì 10 maggio, sarà inviato al Consiglio dei Ministri.
Le Commissioni riunite I e IV, esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395);
Ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tale previsione delega il Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia;
Rilevato che il provvedimento costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria),già individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Considerato che l’attuale riforma riempie di contenuti il concetto di specificità delle Forze di polizia presente nell’ordinamento già dal 2010, alorizzandone l’insostituibile compito a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini e valutata positivamente la previsione di una “fase correttiva” di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto durante la quale si potranno modificare ed adeguare le norme che si fossero dimostrate inefficaci e, quindi, introdurre appropriati correttivi;
Riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa,considerato che l’ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa
e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;Ritenute positive le previsioni di:
- valorizzazione del merito, attraverso l’accesso con titolo di studio di secondo grado;
- innalzamento dei livelli professionali, attraverso il conseguimento della laurea, triennale per gli ispettori e quinquennale per gli ufficiali;
- riconoscimento delle capacità acquisite, attraverso l’avanzamento, le qualifiche introdotte e l’impiego in incarichi di maggiore responsabilità per i militari nei gradi più elevati delle categorie Appuntati, Sovrintendenti e Ispettori;
- valorizzazione dell’autonomia decisionale e operativa, attraverso lo sviluppo di carriera a carattere direttivo per gli ispettori;
- valorizzazione dell’azione di comando, mediante lo sviluppo di carriera a carattere dirigenziale per gli ufficiali;
Tenuto conto che il Consiglio di Stato è intervenuto a più riprese nell’ambito del contenzioso sollevato in merito alle modalità di transito di ufficiali dei Carabinieri dal Ruolo Normale Unico nel disciolto Ruolo Tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 1993 e alla successiva immissione degli stessi ope legis (articolo 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) nell’attuale Ruolo Tecnico Logistico riconoscendo ad un esiguo numero di ufficiali “il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell’Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell’articolo 16” e rilevato che l’articolo 45, comma 27, del presente decreto prevede, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici del provvedimento decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso; osservato che la disposizione appare viziata da un eccesso di delega, tenuto conto che l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non contempla, tra i criteri direttivi, un intervento in materia previdenziale, come invece opera il comma 27 in commento.
Inoltre, la norma incide, in senso negativo:
- sull’attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio) che, a legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta indennità, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buonuscita tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali);
- sul principio di uguaglianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l’attuale sistema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante personale del pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retributivi percepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai dal passaggio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora non ha trovato concreta realizzazione l’introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto garantire il “secondo pilastro” dei fondi pensione, a fronte di un’inevitabile riduzione del trattamento pensionistico previsto dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);
Considerati il parere n. 00915/2017 del 21 aprile 2017 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza unificata del 6 maggio 2017;
esprime PARERE FAVOREVOLE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA