Rinuncia al congedo parentale: quando conviene

Simone Micocci

17 Dicembre 2018 - 14:31

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Rinunciare al congedo parentale in alcuni casi può essere conveniente; molto, però, dipende dalle necessità della lavoratrice.

Rinuncia al congedo parentale: quando conviene

Scegliere quando e se usufruire del congedo parentale è una decisione non facile per le lavoratrici; ci sono dei casi, infatti, in cui la rinuncia al congedo parentale potrebbe comportare dei vantaggi per la lavoratrice.

Prima di vedere qual è il motivo per cui bisogna scegliere se rinunciare al congedo parentale è bene ricordare cosa prevede questa misura: il congedo parentale non è altro che il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni della loro vita, così da soddisfare i loro bisogni affettivi e relazionali.

A differenza del congedo di maternità, però, il lavoratore non è obbligato ad usufruire del congedo parentale e quindi può rinunciarci.

Il congedo parentale non goduto non può essere monetizzato; tuttavia ci sono diversi motivi per rinunciarci. Questo, infatti, non è compatibile con alcuni strumenti alternativi che lo Stato riconosce ai dipendenti i quali, a seconda delle proprie esigenze, possono essere persino più vantaggiosi del congedo stesso.

Come viene pagato il congedo

Prima di scoprire quali sono questi strumenti alternativi al congedo parentale, bisogna capire come viene indennizzata questa misura.

I giorni di permesso riconosciuti dal congedo parentale solamente in alcuni casi vengono retribuiti e nella misura del 30% dello stipendio. Ciò avviene quando questi vengono goduti:

  • prima del compimento dei 6 anni del figlio;
  • dai 6 agli 8 anni del figlio ma solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Negli altri casi il congedo parentale - che può essere usufruito fino al compimento dei 12 anni del figlio - non viene retribuito (a meno che il genitore non abbia diritto all’estensione del congedo parentale per il figlio con disabilità grave).

Quindi anziché accontentarsi di una retribuzione minima, tra l’altro riconosciuta solamente in un determinato arco temporale, il lavoratore potrebbe decidere di rinunciare a priori al congedo parentale optando per una soluzione alternativa: ad oggi queste misure - che andremo ad approfondire di seguito - sono due, il voucher baby sitter e asili nido e i riposi per allattamento.

Voucher baby sitter e asili nido

Alle lavoratrici dipendenti appena diventate mamme che rinunciano al congedo parentale possono essere riconosciuti i voucher baby sitter o asili nido. Questi sono utili per pagare le spese sostenute per la baby sitter o per la retta all’asilo nido, ma devono essere richiesti entro gli 11 mesi successivi dal rientro dalla maternità obbligatoria.

L’importo mensile dei voucher è di massimo 600€ e questi possono essere corrisposti per un periodo che va dai 6 (per le lavoratrici dipendenti) ai 3 mesi (per le autonome). Nel caso in cui questi buoni vengano usufruiti per il servizio asilo nido, il contributo verrà erogato dall’INPS direttamente alla struttura scolastica in cui si decide di iscrivere il proprio figlio; qualora invece vengano utilizzati per pagare la baby-sitter allora il contributo verrà erogato attraverso il sistema buoni lavoro del Libretto Famiglia.

Quindi rinunciando al congedo parentale usufruendo del voucher baby sitter si ha un duplice vantaggio: da una parte la retribuzione non viene ridotta dal momento che la lavoratrice torna a lavoro una volta scaduto il termine del congedo di maternità, dall’altra questa può usufruire di un servizio a costo zero - o quasi - a cui affidare il proprio figlio nelle ore in cui si è impegnati a lavoro.

Permessi per allattamento

La lavoratrice che diventa mamma può decidere di fruire dei riposi giornalieri per allattamento.

Si tratta di permessi orari - non cumulabili appunto con il congedo parentale - della durata variabile da 2 a 1 ora a seconda dell’orario di lavoro dell’interessato.

Nel dettaglio, se questo è impiegato per almeno 6 ore allora le ore di permesso (utilizzabili posticipando l’inizio dell’attività lavorativa giornaliera o anticipando l’uscita) sono 2, mentre chi ha un orario lavorativo più basso ha diritto solamente ad 1 ora di permesso al giorno. Nel caso in cui i figli per i quali si richiedano i permessi sono due (quindi per il parto gemellare) allora la loro durata raddoppia (da 2 a 4 ore o da 1 a 2 ore).

Questi permessi possono essere fruiti fino al compimento del 1° anno di età del figlio e sono retribuiti al 100% per il lavoratore. Quindi grazie ai riposi giornalieri per allattamento si potrà seguire un orario di lavoro ridotto, così da avere più tempo da dedicare al proprio figlio, ma senza influire negativamente sulla retribuzione visto che lo stipendio non subirà decurtazioni.

In alternativa la lavoratrice può decidere di fruire del congedo parentale, anche frazionato in modalità oraria: con questa misura, quindi, si ha più tempo da passare con il figlio (complessivamente la madre può godere di 6 mesi di permessi, senza superare però il limite di 10 mesi se si tiene conto anche del padre) ma percependo uno stipendio più basso.

Ricapitolando, nel 1° anno di età del figlio la lavoratrice può decidere di fruire in alternativa:

  • di 1 o 2 ore di riposo ogni giorno retribuite al 100%;
  • di un massimo di 6 mesi di permessi (frazionabili ad ore) retribuiti però al 30%.

È bene precisare, comunque, che scegliere i permessi per allattamento non comporta la perdita del congedo parentale: si può infatti, fruire dei riposi per allattamento e negli anni successivi godere del congedo parentale, in formula di giornate intere o ad ore, fino all’esaurimento del monte previsto per ogni figlio, entro i termini di età indicati.

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