Reddito di ultima istanza: novità nel decreto ufficiale Cura Italia per coronavirus

Teresa Maddonni

18/03/2020

18/03/2020 - 13:29

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Reddito di ultima istanza previsto nel decreto Cura Italia contro il coronavirus entrato in vigore il 17 marzo. Novità rispetto alla bozza iniziale che parlava di requisiti specifici che nel testo ufficiale vengono eliminati. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.

Reddito di ultima istanza: novità nel decreto ufficiale Cura Italia per coronavirus

Reddito di ultima istanza previsto nel decreto Cura Italia contro il coronavirus entrato in vigore il 17 marzo.

In particolare si tratta di un fondo per il reddito di ultima istanza che viene definito per i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano perso il lavoro a causa dell’epidemia COVID-19.

Per ottenere il reddito di ultima istanza nella bozza del decreto era necessaria una certa soglia reddituale, cosa che però scompare nel decreto ufficiale.

Vediamo allora a chi è rivolto il reddito di ultima istanza per l’emergenza coronavirus e in cosa consiste.

Reddito di ultima istanza nel decreto Cura Italia: novità

Nel decreto Cura Italia coronavirus c’è un reddito di ultima istanza per lavoratori dipendenti e autonomi. Nel testo ufficiale ci sono novità importanti rispetto alla bozza perché si vengono modificare alcuni elementi.

Il reddito di ultima istanza per l’emergenza coronavirus è rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano perso il lavoro. Inizialmente venivano inseriti anche i professionisti iscritti a elenchi o albi professionali, ma che nel nuovo testo ufficiale appaiono solo in un secondo momento.

Nel testo ufficiale si legge che per il sostegno al reddito di questi lavoratori viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Viene così inserito il limite di spesa e spariscono i liberi professionisti con il limite reddituale di 10.000 euro nel 2019. In particolare si legge nel decreto ufficiale che:

“Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

In questo ultimo caso si tratta di

“soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. ” o che "esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.”

Quindi possiamo dire che entro il 16 aprile avremo il decreto o i decreti con i criteri per concedere ai lavoratori dipendenti e autonomi il reddito di ultima istanza e solo in via eccezionale la quota di spesa eventuale da destinare anche ai liberi professionisti.

Licenziamenti sospesi

Nel medesimo decreto si prevede anche che i licenziamenti siano sospesi. Nel decreto si legge infatti, come ha confermato la ministra Nunzia Catalfo in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, che dalla data di entrata in vigore del decreto e per i 60 giorni successivi (quindi fino a metà maggio) le procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223) sono sospese, come anche quelle avviate a partire dal 23 febbraio, giorno in cui è iniziata l’emergenza di coronavirus nel nostro Paese.

Sempre nel decreto, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si prevede che le procedure di licenziamento avviate nello lo stesso periodo (dal 23 febbraio) per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, quindi per motivi economici, sono sospesi. La regola vale indipendentemente dal numero dei lavoratori dell’azienda.

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