Prescrizione dell’abuso edilizio: le sfumature dell’innocenza secondo la Cassazione

Vittorio Proietti

6 Aprile 2017 - 12:53

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La Cassazione introduce novità sul reato di abuso edilizio, che cade in prescrizione anche con cambio di destinazione d’uso. Ecco la novità.

Prescrizione dell’abuso edilizio: le sfumature dell’innocenza secondo la Cassazione

Il reato di abuso edilizio può non essere perseguibile se rientra nel periodo di prescrizione e ciò vale anche per i soggetti che cambiano la destinazione d’uso dell’immobile senza autorizzazione di inizio attività.

Nel caso dell’abuso edilizio, inoltre, si compie anche illecito amministrativo, che comporta il sequestro e la demolizione. Il reato non ammette sfumature di innocenza, non vi è prescrizione e non è il solo titolare del permesso ad esserne coinvolto.

Ad essere responsabili, infatti, sono anche committente, responsabile dei lavori e chiunque abbia permesso che il reato si consumasse, persino l’operaio. Ciò dipende dalla possibilità di rifiutarsi di completare un opera abusiva, che corrisponde ad un tacito consenso per la legge.

Vediamo quali sono i termini di prescrizione e qual è il nuovo intervento della Cassazione sul reato di abuso edilizio.

Il reato di abusivismo e l’illecito amministrativo: la demolizione

Il reato di abuso edilizio si compie ogniqualvolta si realizzino opere e costruzioni senza richiedere e possedere la dichiarazione di inizio attività, ridotta in acronimo DIA. Come anticipato, il reato riguarda anche il cambio di destinazione d’uso senza autorizzazione.

La legge non prevede una condotta tipizzata per l’abuso edilizio, la sanzione può andare dall’ammenda all’arresto, ma il reato comporta comunque un illecito amministrativo: l’opera realizzata potrà ricevere un accertamento di conformità, essere sanata o essere demolita sotto richiesta dell’ente locale di competenza.

L’ente che ne delibera la demolizione dovrà necessariamente giustificare la risoluzione definitiva, poiché tutti i provvedimenti repressivi devono essere motivati, soprattutto se la rimozione della costruzione abusiva è di interesse pubblico.

I termini di prescrizione e l’aggiunta della Sentenza di Cassazione

Il reato di abuso si prescrive dopo 4 anni dal compimento dell’opera senza autorizzazione, nei casi in cui non vi siano atti che interrompano questo periodo. Gli anni salgono a 5, invece, se interviene un decreto di citazione a giudizio o l’arresto del condannato.

Nel caso di abuso edilizio l’autorità giudiziaria interviene mettendo l’immobile sotto sequestro e anche questo può far decorrere la prescrizione. Tuttavia, una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha inserito una deroga all’avvio.

La Sentenza 15427/2016 ha specificato che nel caso in cui venga presentata istanza di conformità, l’accertamento sospenderà il processo e la prescrizione non decorrerà. Ciò sarà valido solo nel caso in cui l’ente locale non emetta un atto entro 60 giorni dalla richiesta, per cui, occorrerà prestare attenzione all’intervento del Comune competente.

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