I chiarimenti della Corte di Cassazione sulle prestazioni Inps per gli invalidi civili dopo un incidente e il risarcimento.
Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione complessa ma fondamentale per i cittadini. In particolare, ciò riguarda gli invalidi civili a seguito di un incidente stradale che percepiscono l’indennizzo dall’Inps, anche se il principio individuato dalla Corte può essere d’aiuto anche in altre occasioni.
Il tema è il rapporto tra il risarcimento del danno per il sinistro stradale e la prestazione erogata dall’Inps, visto che secondo la legge il risarcimento non può superare il danno effettivamente subito. Ecco perché c’è il rischio di subire una diminuzione del risarcimento danni, da cui sottrarre i trattamenti pagati dall’Inps, nel dettaglio la pensione di inabilità civile e l’assegno ordinario di invalidità civile. Così hanno infatti deciso alcuni giudici, anche se la questione non è di facile interpretazione. I nuovi chiarimenti della Cassazione si rivelano fondamentali.
Invalidità causata da incidente stradale, risarcimento e prestazioni Inps
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6031/2025, ha riconosciuto agli invalidi civili a seguito di un incidente stradale il diritto al risarcimento e alle prestazioni dell’Inps.
Queste ultime non devono essere detratte dalla riparazione del danno causata dal sinistro, come invece sosteneva un orientamento giurisprudenziale. Potrebbe trattarsi di una conclusione banale e scontata, ma proprio la presenza di diverse sentenze opposte nei tribunali ordinari dimostra l’importanza dell’ordinanza e la complessità dell’argomento. La questione ruota intorno alla regolamentazione dei risarcimenti e al limite da osservare nella loro quantificazione.
Nel dettaglio, il Codice civile prevede che i risarcimenti siano calcolati esclusivamente sulla base dei danni effettivi subiti dai cittadini e soprattutto che non superino questo importo. Il risarcimento mira infatti a ripristinare la situazione del cittadino prima che subisse l’evento dannoso e non deve trasformarsi in una fonte di guadagno. Così, la giurisprudenza ha individuato l’istituto “compensatio lucri cum damno” che, contrariamente alle apparenze, è piuttosto intuitivo. Considerando che i risarcimenti non sono fonti di guadagno, se l’evento che ha causato i danni ha procurato anche dei vantaggi questi ultimi devono essere calcolati e sottratti dall’ammontare del risarcimento.
Bisogna appunto compensare il guadagno con il danno.
Questo istituto è stato regolamentato proprio dalla Cassazione, che con diverse sentenze ne ha fissato limiti ed eccezioni, a tutela della cittadinanza.
L’applicazione di questo istituto è da sempre oggetto di dibattito, ma in linea generale il danneggiato non dovrebbe avere una situazione economica migliore (ma neanche peggiore) rispetto a quella precedente al danno subito. Proprio nell’ambito degli incidenti stradali, per esempio, gli emolumenti delle assicurazioni private sono sottratti dal calcolo del risarcimento. Ciò vale, tuttavia, soltanto se il vantaggio è dovuto allo stesso evento. Non stupisce quindi che alcuni tribunali abbiano detratto le prestazioni Inps per l’invalidità dall’ammontare del risarcimento per incidente stradale (che ha causato l’invalidità). Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, si tratta di un’interpretazione scorretta.
Risarcimento del danno e assegno di invalidità, spettano entrambi
Secondo la Corte di Cassazione l’istituto della compensatio lucri cum damno non può essere applicato rispetto ai trattamenti erogati dall’Inps per l’invalidità civile causata da un incidente stradale e il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro.
Questo perché non si tratta di un arricchimento ulteriore, ma della riparazione di danni completamente differenti e indipendenti tra loro. Il risarcimento del danno da incidente stradale deve infatti essere calcolato sulla base del danno biologico subito dal cittadino, un danno non patrimoniale che riguarda la lesione del benessere psicofisico conseguente all’incidente.
Le prestazioni erogate dall’Inps, l’assegno ordinario di invalidità civile e la pensione di inabilità civile, servono invece a compensare il danno patrimoniale dovuto al sinistro stradale. Nel dettaglio, la perdita di capacità lavorativa e di conseguenza reddituale a causa delle condizioni di salute. Non è quindi corretto sottrarre le prestazioni dal risarcimento, trattandosi di misure differenti e necessarie alla completa riparazione del danno.
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