Pace fiscale: come funziona la dichiarazione integrativa speciale 2019

Martina Cancellieri

24 Ottobre 2018 - 16:00

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Dichiarazione integrativa speciale con aliquota al 20%: i contribuenti potranno accedere al condono fino al limite di 100.000 euro. Ecco come funziona la pace fiscale presente nel testo del Decreto fiscale 2019.

Pace fiscale: come funziona la dichiarazione integrativa speciale 2019

La dichiarazione integrativa speciale è la principale novità della pace fiscale contenuta nel testo definitivo del DL n. 119/2018.

Il condono delle somme non dichiarate prevede il pagamento, sui maggiori imponibili emersi, di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20%.

Con la dichiarazione integrativa speciale, il contribuente potrà sanare fino a un terzo delle somme dichiarate nell’anno precedente entro il limite di 100.000 euro.

La sanatoria prevista riguarderà solo i soggetti che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi, pertanto tali contribuenti potranno accedere alla pace fiscale presentando una dichiarazione integrativa speciale con aliquota ridotta del 20% da applicare sui maggiori imponibili dichiarati.

Vediamo di seguito come funziona la dichiarazione integrativa speciale con aliquota al 20%.

Dichiarazione integrativa speciale con aliquota al 20%: come funziona

La dichiarazione integrativa speciale con aliquota al 20% rientra tra le novità in tema di pace fiscale contenute nel testo definitivo del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 pubblicato in GU il 23 ottobre 2018.

Tra le numerose misure fiscali presenti nel DL n.119/2018 la dichiarazione integrativa speciale è certamente tra le più attese da parte dei contribuenti in debito col Fisco.

È l’art. 9 del DL fiscale 2019 che spiega come funziona la dichiarazione integrativa speciale.

Si ricorda che potranno accedere a tale condono esclusivamente i contribuenti che hanno effettuato in precedenza la dichiarazione dei redditi.

L’art. 9 del DL n. 119/2018 stabilisce che fino al 31 maggio 2019 i contribuenti potranno modificare integrando, tramite la dichiarazione integrativa speciale, le seguenti dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017:

  • ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • delle ritenute e dei contributi previdenziali;
  • dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA.

Si precisa che la dichiarazione integrativa speciale prevede il versamento delle imposte dovute con aliquota ridotta del 20%, che sarà applicata sui maggiori imponibili emersi e fino al 30% delle somme già dichiarate, nel rispetto del limite massimo di 100.000 euro.

Nel caso di dichiarazione avente ad oggetto un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR, l’integrazione è comunque ammessa fino a 30.000 euro.

Dichiarazione integrativa speciale: aliquota sostitutiva sul maggiore imponibile

Le disposizioni in tema di dichiarazione integrativa speciale prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul maggiore imponibile integrato per ogni anno di imposta, senza interessi e sanzioni.

Di seguito le imposte sostitutive applicate sul maggiore imponibile modificato con la dichiarazione integrativa speciale:

  • un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
  • l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.

Quando non è possibile determinare l’aliquota media, viene applicata l’aliquota ordinaria.

Come funziona la dichiarazione integrativa speciale: ecco le istruzioni

Per poter accedere al condono dei debiti col Fisco i contribuenti devono inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.

I contribuenti che vogliono beneficiare della citata misura prevista dalla pace fiscale provvedere al pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 e senza avvalersi della compensazione.

Il pagamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo con scadenza il 30 settembre 2019 per la prima rata, mentre il 31 luglio 2019 è il termine entro il quale completare il saldo.

Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze, saranno applicate le disposizioni dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nonché gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima.

Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

Quando non è ammessa la dichiarazione integrativa speciale

La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile, deve essere sottoscritta personalmente ed è esperibile solo nel caso in cui il contribuente abbia presentato le dichiarazioni fiscali.

In alcuni casi i contribuenti non possono fruire del beneficio della dichiarazione integrativa speciale, ecco quando non è ammessa:

  • se il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
  • se la richiesta viene presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie;
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
  • dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Si informa infine che le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate che emanerà le istruzioni necessarie per l’attuazione delle misure.

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