L’Europa sposta il focus dalla sostenibilità alla competitività: la Commissione UE rivede le regole ESG

Antonello Motroni

08/11/2025

Bruxelles punta a semplificare gli adempimenti senza compromettere la trasparenza e gli obiettivi green.

L’Europa sposta il focus dalla sostenibilità alla competitività: la Commissione UE rivede le regole ESG

Se le precedenti legislazioni europee si sono fortemente prodigate a favore della sostenibilità, la parola d’ordine dell’attuale è competitività. In tale contesto la Commissione Europea si è lanciata in un ambizioso pacchetto di modifiche a direttive e regolamenti comunitari per tagliare il cosiddetto “red tape” del 25%.

Sotto la lente di Bruxelles sono finiti anche importanti parti della recente legislazione ESG quali la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e la Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili (Omnibus Package I). Proprio in questi giorni il Consiglio Europeo ha rivisto i target di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2040, confermando l’obiettivo NetZero nel 2050.

Emissioni di gas serra dell'UE e obiettivi futuri Emissioni di gas serra dell’UE e obiettivi futuri .

Il nuovo approccio sta incontrando molte resistenze da parte dei settori pro-ambiente, viceversa viene salutato con favore dagli ambienti critici verso la svolta ESG. Il recente voto del Parlamento Europeo contro il Pacchetto Omnibus I rappresenta plasticamente la frattura tra i due campi.
Razionalizzazione ed efficientamento degli adempimenti ESG in capo alle imprese, in alcuni casi particolarmente gravosi, sono certamente auspicabili; d’altro canto tuttavia, tale revisione non dovrebbe andare a scapito dell’obiettivo strategico di riorientare gli investimenti verso impieghi sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di buona governance.

Quest’ultimo rischio è stato palesato dai rappresentanti degli investitori istituzionali con riferimento ai temi della disponibilità e qualità dei dati necessari alla selezione degli impieghi sostenibili e al relativo reporting.
La trasparenza degli investimenti sostenibili e dei partecipanti ai mercati finanziari in tema di sostenibilità sono disciplinati dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), per cui sono attese a breve proposte di revisione da parte della Commissione Europea. Il regolamento SFDR definisce le informazioni che le entità finanziarie debbono riportare alla propria clientela sugli investimenti sostenibili effettuati e sulle modalità di integrazione dei rischi ESG, sia a livello societario, sia a livello di prodotti finanziari.

A livello di entità, la principale informazione da dare riguarda la presa in considerazione dei Principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI). Tale scelta, opzionale per le entity con meno di 500 dipendenti, comporta la produzione di una dichiarazione annuale nella quale si dà conto dell’effetto prodotto dagli investimenti sui fattori di sostenibilità.
SFDR prevede un minimo di 18 PAI obbligatori, equamente suddivisi tra indicatori ambientali e sociali/di buona governance. Il valore assoluto dell’indicatore restituisce l’ampiezza dell’effetto e può essere valutato anche in serie storica.
A livello di prodotti finanziari, SFDR prevede due tipologie di prodotti caratterizzati da un diverso livello di ambizione ESG, i cosiddetti art. 8 e art. 9. Rispetto a tali prodotti il regolamento richiede una serie di informazioni che debbono essere rese nella documentazione precontrattuale, sui siti web e nelle relazioni annuali (bilanci). Tale reporting è definito da un regolamento delegato.

Sin da subito SFDR è stata oggetto di numerose critiche: complessità e dimensione del reporting, mancanza di dati affidabili per il calcolo degli indicatori (in particolare i PAI), costi elevati, definizioni legali vaghe, rischi di contenzioso, e assenza di criteri oggettivi per qualificare un prodotto come art. 8 o art. 9.
Nonostante tali problematiche abbiano in parte frenato l’allineamento al regolamento, molti hanno iniziato il percorso di adeguamento. Ad esempio, con riferimento ai Fondi pensione, i dati del Secondo Osservatorio Mefop sugli investimenti sostenibili danno conto di 78 linee di investimento offerte agli iscritti qualificate come art. 8 per un totale di circa 40 miliardi di euro di AUM (settembre 2024).

Nei mesi scorsi varie istituzioni hanno presentato proposte per rivisitare la SFDR e migliorarne gli aspetti problematici. La stessa Commissione Europea ha consultato più volte i cittadini e gli stakeholder principali. Tutte queste proposte avevano un tratto comune: la definizione di criteri per qualificare i prodotti finanziari come sostenibili. Le recenti guidance ESMA sull’uso di termini come “sostenibilità” nella denominazione degli OICR si muovono proprio in tale direzione.

Le proposte di modifica della SFDR sono attese nei prossimi giorni; tuttavia, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che la Commissione Europea sia determinata a muoversi sul solco delle indicazioni ricevute, con particolare riferimento alla definizione di una precisa categorizzazione dei prodotti finanziari che dovrebbe prevedere la sostituzione degli attuali prodotti art. 8 e 9 con tre nuovi prodotti: transition-related objectives, integration of sustainability factors e sustainability-related objective.

Le nuove categorie dovrebbero combinare quote minime significative di investimenti (almeno 80% secondo le linee guida ESMA) asserviti al perseguimento della finalità ESG del prodotto con criteri di esclusione di investimenti in settori non inclusi nella Tassonomia o non investibili ai sensi dei Paris aligned benchmarks.
Inevitabilmente una formalizzazione della classificazione dei prodotti finanziari implicherà la revisione degli schemi di trasparenza attualmente in uso per le documentazioni precontrattuali e per le relazioni annuali.

In chiave di semplificazione ci potrebbe essere la possibilità che gli adempimenti a livello di entità siano fortemente ridimensionati, con particolare riferimento al tema dei PAI.
A breve si conosceranno con precisione i cambiamenti alla SFDR e si potrà iniziare a valutare l’impatto sulle entità finanziarie e sui prodotti finanziari; l’auspicio è che la semplificazione non avvenga con aggravi di costi e con una rimessa in discussione di scelte già maturate.