ISA 2021, i benefici premiali: come si calcola il punteggio, vantaggi e novità

Rosaria Imparato

28/04/2021

25/10/2022 - 11:55

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Con il provvedimento del 26 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di calcolo del punteggio degli ISA 2021, e di conseguenza l’accesso ai benefici premiali.

ISA 2021, i benefici premiali: come si calcola il punteggio, vantaggi e novità

ISA 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i benefici premiali dello scorso anno: ma come si calcolano e quali sono i vantaggi di un buon voto di affidabilità fiscale?

Con provvedimento del 26 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020.

Gli ISA vengono definiti come la pagella dell’imprenditore proprio perché attribuiscono ai contribuenti un voto da 1 a 10, una sorta di giudizio in merito all’affidabilità fiscale basato su diversi parametri: i titolari di partita IVA con un voto da 8 in su avranno accesso a dei benefici premiali.

ISA 2021, i benefici premiali: come si calcola il punteggio e novità

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile ha confermato gli stessi livelli di punteggio dello scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali collegati a un buon voto negli ISA 2021.

La novità è che verrà presa in considerazione anche la media dei punteggi ottenuti negli anni di imposta 2019 e 2020: gli ISA del 2021, quindi, si basano su un arco temporale più ampio rispetto al singolo anno di imposta.

Un voto alto (dall’8 in su) comporta una serie di vantaggi, tra cui l’esclusione dagli accertamenti.

Verranno esclusi dai controlli fiscali i contribuenti:

  • con un livello di affidabilità pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;
  • con un voto pari almeno a 9, risultante dalla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti con gli ISA 2020 e 2019.
Provvedimento Ade n.103206 del 26 aprile 2021
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

ISA 2021: i benefici premiali per un buon voto sulla pagella dell’imprenditore

I benefici premiali spettanti ai titolari di partita IVA con un buon punteggio ISA sono identificati dalle lettere da a) a f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50.

I benefici previsti per i contribuenti ritenuti affidabili sono:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20mila euro annui in relazione alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies, dell’articolo 2, del Dl n. 138/2011;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli nn. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973 e 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articoli nn. 43, comma 1, Dpr n. 600/1973 e 57, comma 1, Dpr n. 633/1972;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

In base alle novità del provvedimento del 26 aprile, si ha accesso ai benefici premiali con i seguenti punteggi:

Benefici premialiPunteggio ISA 2021 Punteggio ISA 2019/2020
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive 8 8,5
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 8 8,5
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
9 9
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8,5 9
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8 -
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9 9

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