Ecobonus 110%, cessione del credito o detrazione? Cosa conviene e casi particolari

Anna Maria D’Andrea

24/07/2020

Ecobonus 110%, tempo di valutare la convenienza della cessione del credito, con contestuale sconto in fattura, in alternativa alla detrazione. Aspetti da considerare e casi particolari da tenere a mente.

Ecobonus 110%, cessione del credito o detrazione? Cosa conviene e casi particolari

Ecobonus del 110%, in attesa delle regole attuative è il tempo di valutare quando conviene la cessione del credito e quando invece la detrazione fiscale.

La super detrazione fiscale per la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici è il piatto forte del decreto Rilancio. L’obiettivo perseguito dalla norma è duplice: incentivare i lavori di ristrutturazione di edifici esistenti e risollevare il mercato edilizio.

Due motivazioni che hanno portato alla previsione di una percentuale di guadagno: oltre a poter beneficiare del rimborso del totale della spesa sostenuta, il super bonus concede un 10% in più, che tuttavia non sempre sarà riconosciuto al contribuente che commissiona i lavori.

In caso di cessione del credito o sconto in fattura, l’ecobonus del 110% viene di fatto trasferito in toto. Se da un lato si potrà sfruttare la chance di fare “lavori in casa gratis” (o quasi), dall’altro si accetta di rinunciare al premio di Stato.

Arrivati a questo punto verrebbe da dire che conviene utilizzare l’ecobonus del 110% come detrazione fiscale, attendendo i 5 anni previsti per il recupero in dichiarazione dei redditi. Attenzione però: se è vero che non esistono ad oggi titoli che garantiscono un guadagno pari al super bonus, dall’altro bisogna fare i conti con i casi di incapienza.

Facciamo quindi una breve ma utile disamina degli aspetti da tenere a mente per fare la scelta giusta tra cessione del credito e sconto in fattura o utilizzo diretto della detrazione fiscale dell’ecobonus 110%.

Ecobonus 110%, cessione del credito o detrazione? Cosa conviene e casi particolari

È abbastanza banale che tra le opzioni previste dal decreto Rilancio, è quella dell’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ad essere più conveniente economicamente, in quanto consente di beneficiare di quel 10% di ritorno previsto dal super bonus.

Bisogna però scendere affondo per capire in maniera specifica le regole e gli aspetti da considerare caso per caso.

In prima battuta, ricordiamo che ancor prima dell’ecobonus del 110% la cessione del credito (e lo sconto in fattura per i grandi lavori in condominio) era stata introdotta come meccanismo per agevolare i soggetti incapienti, ovvero coloro che non versando abbastanza Irpef erano di fatto tagliati fuori dai bonus fiscali sui lavori in casa.

Pur essendo mutate le regole generali, non cambia la ratio della cessione della detrazione fiscale: tra le ragioni da considerare per la scelta, vi è proprio la capienza Irpef disponibile.

La detrazione fiscale riconosciuta con l’ecobonus del 110% viene infatti ripartita in 5 quote annuali di pari importo, ed il mancato utilizzo di una parte o dell’intero importo della rate di sgravio Irpef viene di fatto persa.

L’importo “incapiente” non si può richiedere a rimborso e non può essere usato negli anni successivi. Insomma, non solo si rischia di veder “scemare” il guadagno del 10%, ma anche di perdere parte della detrazione fiscale riconosciuta.

Un rischio che evidentemente è particolarmente alto per i contribuenti con redditi bassi, ma che bisognerà considerare caso per caso. Si pensi anche a chi detrae dall’Irpef un numero elevato di spese (istruzione, spese sanitarie, contributi, e via di seguito).

Il rischio di incapienza per l’ecobonus del 110% è generalizzato, anche considerando il recupero sprint della detrazione Irpef, spalmata in 5 anni in luogo dei consueti 10 anni previsti per i lavori di riqualificazione energetica.

Ecobonus del 110%, sconto e cessione del credito per evitare il rischio incapienza

È la possibilità di superare il problema dell’incapienza Irpef a rendere ancor più conveniente le due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale del 110%, cioè la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Chi dovesse optare per il trasferimento del super bonus ad altri soggetti - impresa che effettua i lavori o banche - rinuncerebbe però a quel 10% di guadagno previsto dal decreto Rilancio.

In tal caso infatti l’ecobonus del 110% passerebbe al soggetto cessionario del credito fiscale. Una perdita ma, se consideriamo quando analizzato sopra, la sicurezza di non incorrere nel rischio di perdita della detrazione.

La cessione del credito, unita allo sconto in fattura, risulta poi estremamente conveniente per chi non ha liquidità sufficiente per affrontare i lavori di riqualificazione energetica, in quanto - entro i limiti di spesa fissati dal decreto Rilancio - si potrebbe di fatto decidere di avviare lavori rilevanti senza alcun esborso economico.

L’ecobonus del 110% porta di fatto alla nascita della moneta fiscale, con la possibilità di chiamare in ballo anche le banche oltre che le imprese ed il fornitore.

Anche per questi però bisognerà tener conto della regola prevista dal comma 3 dell’articolo 121 del decreto Rilancio: anche le imprese perdono la rata del credito maturato in caso di incapienza.

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