Dis-Coll, la guida aggiornata al 2026: cosa serve sapere su importi e requisiti dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori, dottorandi e assegnisti di ricerca.
Quando si parla di indennità di disoccupazione bisogna fare una distinzione tra lavoratori subordinati e parasubordinati. Se per i primi lo strumento di riferimento è la Naspi, per i cosiddetti Co.co.co., ossia i collaboratori coordinati e continuativi, come pure per gli assegnisti di ricerca e i dottorandi con borsa di studio, la tutela prevista in caso di perdita involontaria del lavoro è la Dis-Coll.
Si tratta di un ammortizzatore sociale che ha la stessa finalità della Naspi e ne riprende alcuni meccanismi, a partire dal calcolo dell’importo e dalla riduzione progressiva dell’assegno. Rivolgendosi però a lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, presenta requisiti e regole specifiche.
Anche la Dis-Coll, come le altre indennità di disoccupazione, viene rivalutata ogni anno sulla base dell’inflazione. Per il 2026 cambiano quindi i parametri utilizzati per il calcolo della prestazione, rendendo necessario un aggiornamento rispetto alla guida dello scorso anno.
Vediamo allora chi può richiedere la Dis-Coll, quali sono i requisiti, quanto spetta e per quanto tempo viene riconosciuta, oltre alle modalità e alle scadenze da rispettare per presentare la domanda.
A chi spetta
Possono accedere alla Dis-Coll i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli delle Pubbliche amministrazioni, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
È necessario essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non essere titolari di pensione e risultare privi di Partita Iva al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza, chi ne è titolare deve procedere alla chiusura prima di richiedere la prestazione.
L’iscrizione esclusiva alla Gestione separata presuppone inoltre che, durante il rapporto di collaborazione, l’assegno di ricerca o il dottorato, non vi sia stata una sovrapposizione con un’altra attività lavorativa, ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.
Nel 2026 l’Inps ha comunque chiarito che la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non comporta automaticamente il rigetto della domanda, purché i contributi siano stati regolarmente versati. Resta però necessario regolarizzare la propria posizione.
L’accesso alla Dis-Coll è invece precluso a:
- i collaboratori titolari di pensione;
- i titolari di Partita Iva;
- gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti
Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll è necessario essere contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
- trovarsi in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- poter far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto e la data della cessazione stessa.
Calcolo dell’importo
L’importo della Dis-Coll viene determinato sulla base del reddito imponibile ai fini previdenziali derivante dai rapporti di collaborazione, dagli assegni di ricerca o dai dottorati con borsa di studio.
Si prendono in considerazione i versamenti contributivi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione e la cessazione stessa. Il reddito complessivo viene poi diviso per il numero di mesi di contribuzione, comprese le eventuali frazioni di mese.
Nel 2026 la Dis-Coll viene calcolata come segue:
- è riconosciuto il 75% del reddito medio mensile quando questo è pari o inferiore a 1.456,72 euro;
- se il reddito medio è superiore a questa soglia, al 75% di 1.456,72 euro si aggiunge il 25% della parte eccedente;
- l’importo non può comunque superare il limite massimo di 1.584,70 euro al mese.
Ad esempio, un collaboratore con un reddito imponibile medio di 1.600 euro riceverà il 75% di 1.456,72 euro, pari a 1.092,54 euro. Sulla parte eccedente, pari a 143,28 euro, viene invece calcolato il 25%, ossia 35,82 euro. L’importo complessivo della Dis-Coll sarà quindi pari a 1.128,36 euro al mese.
Dal primo giorno del sesto mese di fruizione, l’importo della Dis-Coll si riduce del 3% ogni mese.
Contribuzione figurativa
Per i periodi durante i quali viene percepita la Dis-Coll spetta anche la contribuzione figurativa, calcolata sulla base del reddito medio mensile utilizzato per determinare l’indennità.
La copertura è tuttavia riconosciuta entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Dis-Coll previsto per l’anno in corso.
Nel 2026, considerando un importo massimo dell’indennità pari a 1.584,70 euro, la contribuzione figurativa può quindi essere riconosciuta entro il limite di 2.218,58 euro al mese.
Durata
La Dis-Coll viene corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto e la cessazione stessa.
Ai fini del calcolo della durata, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione, dell’assegno di ricerca o del dottorato con borsa di studio.
Non vengono considerati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di una precedente Dis-Coll. La durata della prestazione non può comunque superare i 12 mesi.
Quando fare domanda
La decorrenza della Dis-Coll dipende dal momento in cui viene presentata la domanda. Nel dettaglio, l’indennità decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, dell’assegno di ricerca o del dottorato con borsa di studio, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, quando questa viene inviata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda viene presentata durante uno di questi periodi indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene inviata dopo la fine della maternità o della degenza ospedaliera, purché entro i termini previsti dalla legge.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, dell’assegno di ricerca o del dottorato con borsa di studio. Il termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto.
In presenza di un periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabile, il termine di 68 giorni viene sospeso per tutta la durata dell’evento e riprende a decorrere successivamente per la parte residua.
La richiesta deve essere trasmessa online attraverso il servizio dedicato sul portale Inps. In alternativa, è possibile presentarla:
- chiamando il Contact center al numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure allo 06 164 164 da rete mobile;
- rivolgendosi a un patronato o a un altro intermediario abilitato.
La presentazione della domanda equivale alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Entro i 15 giorni successivi, il beneficiario deve inoltre contattare il Centro per l’impiego per la stipula del Patto di servizio personalizzato.