Detrazione spese da conto cointestato 2025, come non perdere il rimborso Irpef

Patrizia Del Pidio

13 Giugno 2025 - 08:37

Le detrazioni pagate con conto cointestato spettano interamente a chi ha sostenuto la spesa o vanno divise al 50%.

Detrazione spese da conto cointestato 2025, come non perdere il rimborso Irpef

Le detrazioni delle spese pagate con conto cointestato a chi spettano? Se uno dei due coniugi sostiene, al 100%, una spesa, ma la paga con un conto corrente cointestato, a chi spetta la detrazione? Può beneficiare interamente della detrazione solo il coniuge che ha sostenuto la spesa? O si rischia di perdere il 50% della detrazione?

La stagione della dichiarazione dei redditi è nel pieno svolgimento, con l’Agenzia delle Entrate che ha messo i modelli precompilati a disposizione dei contribuenti dallo scorso 30 aprile. Le spese detraibili pagate con un conto corrente cointestato devono seguire specifiche regole, in caso contrario si rischia di perdere, in tutto o in parte, il beneficio fiscale al 100%.

Vediamo le regole specifiche che devono essere rispettate.

Detrazione spese da conto cointestato: a chi spetta?

In caso di pagamenti effettuati da conto corrente cointestato la detrazione spetta a chi ha materialmente sostenuto le spese.

Questo significa che spettano alla persona il cui nome e codice fiscale risultano indicati nella copia del bonifico e nelle fatture.

Avere un conto corrente cointestato non impedisce di avere i rimborsi Irpef spettanti: il principio è stato indicato sia nella circolare n. 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate che nei chiarimenti del MEF arrivati in seguito alla controversa sentenza n. 104/21 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, secondo cui la detrazione spetterebbe solo al 50% a ciascun cointestatario.

A dover compilare il modello 730 inserendo i dati delle spese sostenute nel 2024 tramite conto cointestato è, quindi, la persona a cui sono intestati i documenti fiscali attestanti le compere fatte o i servizi acquistati.

Come non perdere le detrazioni per pagamenti da conto cointestato: i documenti da conservare

Il fatto di avere un conto cointestato, quindi, non impedisce a chi ha sostenuto la spesa di beneficiare della detrazione.

Sono, invece, importanti altri due fattori:

  • pagare con mezzi tracciabili;
  • conservare i giustificativi di spesa.

È quindi fondamentale conservare i documenti come:

  • scontrini, ricevute, fatture e quietanze di pagamento relative a spese detraibili e deducibili;
  • a partire dalle spese sostenute nel 2022, documenti che provano l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili;
  • modelli F24 relativi ai versamenti d’imposta eseguiti;
  • contratto d’affitto registrato, in caso di locazione.

Altri modi per recuperare la detrazione pagata da altri

A chiarire questo punto è anche una risposta del Mef al riguardo nella quale specifica che il diritto alla detrazione, indipendentemente da chi sia l’esecutore materiale del pagamento, spetta al soggetto che è intestatario dei documenti di spesa e che la spesa stessa sia stata sostenuta effettivamente da chi è intestatario dei documenti che dimostrano il costo sostenuto.

Basta, quindi, che la tracciabilità del pagamento riconduca al contribuente che è intestatario dei documenti di spesa che potrà fruire delle detrazioni al 100% anche se il pagamento proviene da un conto cointestato.

Il Mef precisa anche che utilizzare la propria carta di credito per pagare spese che può portare in detrazione il coniuge, non fa perdere a quest’ultimo il diritto al beneficio fiscale: il conto cointestato su cui poggia la carta di credito è una ulteriore prova che la spesa è stata sostenuta dall’intestatario del documento di pagamento.

La detrazione, inoltre, non si perde neanche se si paga la spesa con la carta di credito di un figlio a patto che sia dimostrato che a sostenere l’onere sia il soggetto intestatario del documento di spesa. In questo caso, per dimostrare il sostenimento della spesa può bastare anche una dichiarazione del genitore che afferma di aver rimborsato al figlio l’importo speso.

A supporto di questa interpretazione ci sono anche le risposte a Interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 431 del 2 ottobre 2020 e la 484 del 19 ottobre 2020.

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