Dalla mezzanotte americana del 24 luglio entrano in vigore i dazi Section 301 legati al lavoro forzato. Per i prodotti europei l’aliquota è del 10% al netto del dazio MFN. Aliquote ed esenzioni.
L’amministrazione Trump ha sostituito il proprio impianto tariffario prima che scadesse. Il 23 luglio il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha adottato l’azione finale su indicazione del presidente ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, imponendo dazi a 60 economie per non aver introdotto e applicato in modo efficace un divieto di importazione dei beni prodotti con lavoro forzato.
Le nuove aliquote si applicano ai prodotti immessi in consumo, o prelevati da deposito doganale, a partire dalle 00:01 ora della costa orientale del 24 luglio 2026. È prevista una sola finestra di tolleranza: le merci già caricate sulla nave nel porto di imbarco e in transito sull’ultimo tratto prima di quell’ora, se sdoganate entro le 00:01 del 28 luglio, non sono soggette al nuovo dazio.
Secondo il fact sheet dell’USTR (Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti), l’azione riguarda i primi 60 partner commerciali degli Stati Uniti e copre il 99,4% dell’import statunitense.
Nuovi dazi, le aliquote: chi paga il 10% e chi il 12,5%
Il meccanismo distingue tra chi ha adottato un divieto di importazione dei beni da lavoro forzato e chi no.
Aliquota del 10% - Si applica alle economie che impongono un divieto di importazione dei beni da lavoro forzato, che si sono impegnate a introdurlo e ad applicarlo attraverso un Agreement on Reciprocal Trade, oppure che hanno adottato un regime parziale con l’effetto di impedire l’importazione di determinati beni. Rientrano in questo gruppo Argentina, Bangladesh, Cambogia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Giordania, Malesia, Messico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Regno Unito.
Aliquota del 10% o 12,5% al netto del dazio MFN - Riguarda determinati prodotti di Unione Europea, Taiwan, Giappone, Corea del Sud e Svizzera non altrimenti esentati.
Aliquota del 12,5% - Si applica a tutte le altre economie sottoposte a indagine, tra cui Cina, Brasile, Vietnam, Turchia, Russia, Thailandia, Singapore, Israele, Arabia Saudita, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda.
Greer ha sintetizzato la logica in un’intervista alla CNN: chi è sulla strada giusta paga circa il 10%, chi non lo è paga un’aliquota leggermente più alta, il 12,5%.
Il caso dell’Unione Europea: come funziona il «netto MFN»
Per l’UE il meccanismo è diverso da un semplice sovrapprezzo. Il Federal Register notice specifica che, per un prodotto dell’Unione Europea, quando il dazio MFN è inferiore al 10% la somma tra dazio MFN e dazio Section 301 deve essere pari al 10%; quando il dazio MFN è pari o superiore al 10%, il dazio Section 301 applicato è pari a zero.
Lo stesso criterio vale per Taiwan, mentre per Giappone, Corea del Sud e Svizzera la soglia complessiva è fissata al 12,5%. L’USTR precisa che porre in questo modo un tetto ai dazi complessivi è coerente con i rispettivi Agreement on Reciprocal Trade o accordi analoghi.
È il passaggio più rilevante per l’export italiano poiché si tratta di un tetto onnicomprensivo, non di un’addizionale che si somma alla tariffa doganale ordinaria. Restano inoltre fuori dall’azione tutti gli articoli e le parti di articoli soggetti ai dazi Section 232, che continuano quindi a seguire il proprio regime - acciaio e alluminio in primis.
Resta da verificare, prodotto per prodotto, l’articolazione con il quadro dell’accordo di Turnberry. L’intesa firmata nel luglio 2025 da Donald Trump e Ursula von der Leyen fissa al 15% il tetto dei dazi statunitensi sui beni europei, ed è entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2026 dopo il via libera del Parlamento europeo del 16 giugno e la pubblicazione dei regolamenti attuativi in Gazzetta ufficiale dell’Unione il 30 giugno. Il 10% applicato ai prodotti Ue dovrebbe restare compreso entro quel tetto.
| Cosa sono i dazi MFN? MFN è l’acronimo di Most Favoured Nation, la clausola della nazione più favorita prevista dall’articolo I del GATT: ogni membro dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio - in inglese WTO, World Trade Organization) deve riservare a tutti gli altri membri il trattamento daziario concesso al partner più favorito, salvo accordi preferenziali. Il dazio MFN è quindi la tariffa doganale ordinaria applicata di default, che negli Stati Uniti corrisponde alla colonna 1 della tariffa HTSUS. Il livello varia in modo sensibile da prodotto a prodotto: prossimo allo zero su molti macchinari e semiconduttori, intorno al 4-5% sulla meccanica strumentale, sensibilmente più alto su tessile, abbigliamento e calzature. Nel provvedimento del 23 luglio il dazio Section 301 sui prodotti europei è fissato al 10% al netto dell’MFN: non si somma alla tariffa ordinaria, ma la integra fino a raggiungere il 10% complessivo. Se il dazio MFN è già pari o superiore al 10%, il dazio Section 301 è pari a zero e resta dovuto il solo MFN. |
Le esenzioni: dal caffè ai macchinari per semiconduttori
L’elenco delle esclusioni è ampio. Non sono coperti dall’azione i materiali informativi, le donazioni e i bagagli accompagnati, oltre a tutti i beni già soggetti alla Section 232.
Oltre alle esenzioni già proposte a giugno, l’USTR ha escluso ulteriori 471 prodotti. Tra questi: alcuni prodotti di origine animale, sementi da semina, zucchero in quota, caffè solubile non aromatizzato, input per fertilizzanti e pesticidi, pelli e cuoio, alcuni prodotti in legno, ossidi e idrossidi di vanadio, ghisa, rottami ferrosi e di alluminio, idrossido di alluminio, scarti di batterie, apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, alcuni principi attivi farmaceutici, indumenti usati e alcune categorie di opere d’arte, antichità e oggetti da collezione.
È prevista anche l’istituzione, appena tecnicamente possibile, di contingenti tariffari triennali per Bangladesh, Cambogia, Indonesia e Malesia, calibrati sugli acquisti di cotone e prodotti tessili statunitensi. Il memorandum presidenziale indica che i contingenti non sono attuabili al momento, ma lo diventeranno entro il 1° settembre 2026.
Perché Washington è passata alla Section 301
Il ricorso alla Section 301 è la risposta a un vincolo temporale. Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema ha stabilito che il presidente non dispone dell’autorità di imporre dazi in base all’International Emergency Economic Powers Act; lo stesso giorno Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha revocato tutti i dazi basati sull’IEEPA e ha attivato la Section 122 del Trade Act, che consente sovrattasse all’importazione fino al 15% per un massimo di 150 giorni. La tariffa globale del 10% è entrata in vigore il 24 febbraio ed era destinata a scadere il 24 luglio 2026.
Quello strumento era per definizione provvisorio e già contestato. Il 7 maggio 2026 la Court of International Trade ha giudicato invalida la proclamazione che aveva istituito la sovrattassa, perché non identificava il tipo di deficit della bilancia dei pagamenti richiesto dalla norma. Il governo ha presentato appello davanti alla Corte d’appello per il Federal Circuit.
La Section 301, al contrario, è lo strumento tradizionale della politica commerciale statunitense, non ha scadenza automatica e ha già superato il vaglio giudiziario quando fu usata contro la Cina nel primo mandato Trump.
Le reazioni europee
Bruxelles contesta l’impianto nel merito. L’Alta rappresentante Kaja Kallas ha definito infondate le accuse secondo cui l’UE non disporrebbe di strumenti adeguati contro il lavoro forzato. Già a giugno il portavoce per il Commercio della Commissione, Olof Gill, aveva dichiarato che l’esecutivo Ue prende atto delle azioni proposte e continuerà il dialogo con Washington, ma ritiene ingiustificati dazi imposti per queste ragioni.
Il punto tecnico su cui si è concentrata la contestazione europea è il calendario: il Regolamento (UE) 2024/3015, che vieta l’immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti realizzati con lavoro forzato, è già in vigore ma si applicherà solo dal 14 dicembre 2027.
Nell’ambito dell’istruttoria l’USTR ha respinto le argomentazioni di chi chiedeva aliquote più basse per i Paesi con normative interne contro il lavoro forzato o con la ratifica delle convenzioni ILO, ritenendole non pertinenti rispetto all’oggetto delle indagini, e ha respinto anche la tesi secondo cui i dazi sarebbero inefficaci.
Cosa aspettarsi ora?
Il fronte non si chiude qui. Nel marzo 2026 l’USTR ha avviato due indagini Section 301: quella sul lavoro forzato e una seconda, ancora aperta, sulla presunta sovracapacità produttiva strutturale di 16 partner commerciali, tra cui Cina, Unione europea, Singapore, Svizzera, Norvegia, Indonesia e Malesia. Una conclusione in senso restrittivo di quel dossier aprirebbe la strada a un ulteriore livello tariffario nella seconda parte dell’anno.
Per l’Italia, l’esposizione resta significativa. Secondo l’Istat, nel 2025 l’export italiano di beni verso gli Stati Uniti è cresciuto del 7,2%, in netto contrasto con il calo superiore al 9% di Germania e Spagna e con la flessione dello 0,9% della Francia; l’istituto segnala però che l’esposizione italiana ai mercati extra-UE è stata più elevata rispetto alle altre grandi economie del blocco, un fattore che può rappresentare un elemento di vulnerabilità. Nello stesso anno il surplus commerciale con gli Stati Uniti si è ridotto da 38,9 a 34,2 miliardi di euro.