Le criptovalute vanno inserite nella dichiarazione dei redditi? Una guida per capire come funziona la tassazione, il calcolo delle plusvalenze e tutti gli obblighi informativi tramite il quadro RW.
La tassazione e il calcolo delle plusvalenze sulle criptovalute sono temi molto controversi, su cui manca una regolamentazione specifica del legislatore. Molti contribuenti hanno interpretato questo vuoto normativo come una assenza di imponibilità: nulla di più sbagliato.
Vediamo allora quando le criptovalute sono fiscalmente rilevanti e come vanno inserite nella dichiarazione dei redditi.
In base all’attuale orientamento giuridico, gli obblighi dichiarativi per il contribuente sono di due fattispecie:
- tassazione, al momento dello scambio di criptovalute per l’acquisto di beni, servizi o di altra valuta(tradizionale o virtuale) e al momento del prelievo;
- monitoraggio fiscale, legato alla detenzione e possesso delle criptovalute (che non comporta tassazione).
La creazione (mining) di criptovaluta non fa sorgere alcun obbligo fiscale.
In realtà anche lo scambio e il prelievo di criptovalute non sono sempre fiscalmente rilevanti: la tassazione avviene solo ad alcune condizioni che vediamo di seguito.
Criptovalute nella dichiarazione dei redditi: tassazione e calcolo delle plusvalenze
- Criptovalute: come funziona la tassazione in Italia
- Criptovalute: quando è obbligatorio il monitoraggio fiscale
- Prelevare criptovalute è fiscalmente rilevante?
- Criptovalute: come calcolare la plusvalenza
- Criptovalute: come compilare il quadro RT
- Criptovalute: come indicare la minusvalenza nella dichiarazione dei redditi
Criptovalute: come funziona la tassazione in Italia
Le criptovalute sono uno strumento ibrido non ancora definito dal nostro legislatore: non sono uno strumento finanziario, né una valuta né un’attività immateriale. Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha però assimilato le criptovalute a valute estere (Risoluzione n.72/E/2016), rinviando all’articolo 67 del Tuir (testo unico delle imposte sui redditi) per il calcolo delle plusvalenze.
In generale, dunque, la cessione a titolo oneroso di Bitcoin e delle criptovalute è assoggettata all’aliquota del 26% nel caso di plusvalenze, a condizione che la giacenza dei depositi e dei conti corrente del contribuente sia superiore a 51.645,59 euro per almeno sette giorni consecutivi.
Per calcolare il valore di giacenza media, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni nella risposta a Interpello n.788/2021:
«il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione»
.
Criptovalute: quando è obbligatorio il monitoraggio fiscale
Come visto prima, l’assimilazione delle criptovalute a valute estere comporta anche l’obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. n 167/1990:
la detenzione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da parte di persone fisiche comporta l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi
.
Per adempiere a questo obbligo, il contribuente deve compilare il quadro RW del modello Redditi PF o, in alternativa, integrare il modello 730/2022 con il quadro RW ed eventualmente con i quadri RM ed RT nel caso abbia realizzato delle plusvalenze.
È sempre obbligatorio il monitoraggio fiscale?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste se le criptovalute sono detenute:
- tramite intermediario non residente in Italia (Circolare 38/E/2013);
- tramite portafogli digitali (wallet), anche se il contribuente detiene la chiave privata (risposta a Interpello 788/2021).
Non è obbligatorio invece se l’intermediario è residente in Italia.
Le valute virtuali non sono invece assoggettate a IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia): tale imposta si applica infatti esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura bancaria.
Prelevare criptovalute è fiscalmente rilevante?
Prelevare criptovalute è fiscalmente rilevante. Il momento impositivo non sorge dunque solo con lo scambio e la cessione di criptovalute, ma anche quando si preleva dal portafoglio digitale la cui giacenza media ha superato la soglia di 51.645,69 euro per almeno sette giorni.
Costituiscono prelievo potenzialmente soggetto a tassazione:
- la vendita di criptovaluta contro valuta fiat e il successivo trasferimento su conto corrente;
- il trasferimento di criptovaluta a un portafoglio digitale di terzi;
- l’acquisto di un bene o servizio con pagamento in criptovaluta;
- l’utilizzo di carte di debito offerte dall’exchange.
Questo significa che il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi sia le cessioni che i prelievi fatti sopra la soglia indicata, applicando sull’importo un’imposta sostitutiva del 26% da liquidare nel quadro RT del modello Redditi PF.
Criptovalute: come calcolare la plusvalenza
Una volta accertato il superamento della soglia di 51.645,69 euro indicata dal TUIR, per calcolare la plusvalenza tassabile occorre fare la differenza tra:
- Il valore di carico della criptovaluta
- il valore della criptovaluta alla cessione o al prelievo
Nel caso di un portafoglio che contiene più criptovalute acquistate in momenti diversi, per il calcolo della plusvalenza occorre applicare il principio LIFO (last in first out) disposto dall’articolo 67 comma1-bis del TUIR.
Facciamo un esempio:
- al 1° gennaio 2022 possiedo 2 Bitcoin acquistati nel 2021 a 30.000 euro che valgono 46.200 euro ciascuno (sono sopra giacenza)
- 2 marzo 2022: acquisto di 1 Bitcoin a 45.000 euro
- 29 marzo 2022: vendita di 1 Bitcoin a 48.000 euro
La plusvalenza realizzata è di 3.000 euro (48.000 - 45.000) e andrà indicata nel quadro RT applicando un’aliquota del 26%.
Se si fosse realizzata una minusvalenza, è possibile riportarne il valore negli esercizi successivi portandolo in deduzione dalle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, fino al quarto.
Criptovalute: come compilare il quadro RT
Dopo aver visto come calcolare la plusvalenza per la cessione o il prelievo di criptovalute, vediamo ora come compilare il quadro RT.
Tornando all’esempio di prima, andremo a compilare il quadro RT in questo modo:
Rigo Quadro RT | Compilazione |
---|---|
RT21 - Totale corrispettivi | 48.000 euro: il valore totale annuale dei corrispettivi di vendita registrati |
RT22 - Totale dei costi o dei valori di acquisto | 45.000 euro: il valore totale annuale dei corrispettivi di acquisto registrati |
RT23 - Plusvalenza | 3.000 euro |
RT29 - Imposta sostitutiva | 780 euro, pari al 26% della plusvalenza |

Criptovalute: come indicare la minusvalenza nella dichiarazione dei redditi
Quando si rileva una minusvalenza è importante riportarla in dichiarazione in modo da diminuire il reddito imponibile degli esercizi futuri.
In questo caso, oltre alla compilazione del rigo RT24 - Eccedenza di minusvalenze, si dovrà compilare anche la sezione V del quadro RT, indicando le minusvalenze che non hanno trovato compensazione nell’anno di imposta e che possono essere riportate nei quattro anni successivi.

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