Cos’è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria

Giorgia Dumitrascu

24 Settembre 2025 - 13:45

Dal 2025 la polizza catastrofale è obbligatoria per le imprese e detraibile al 19% per i privati: ecco cosa copre, cosa esclude e chi deve farla.

Cos’è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria

Nel 2023 i danni da eventi naturali in Italia hanno superato i 15 miliardi di euro, secondo l’IVASS e la Protezione Civile. Terremoti, frane e alluvioni hanno colpito soprattutto imprese e famiglie prive di coperture adeguate. Per questo la Legge di Bilancio 2024 (l. n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo della polizza catastrofale per le imprese, con scadenze differenziate nel 2025. Senza contratto, si rischia di perdere contributi e agevolazioni pubbliche. Ma la polizza non è utile solo alle aziende: anche i privati possono stipularla e godere della detrazione fiscale del 19% sui premi. Vediamo nel dettaglio cosa copre, cosa esclude e quando conviene.

Polizza catastrofale: quali eventi copre per legge?

La polizza catastrofale (Cat Nat) copre i danni diretti causati da eventi naturali di particolare gravità, previsti dalla l. n. 213/2023, co.101-111 e definiti dal D.M. MEF 30 gennaio 2025, n. 18. Gli eventi inclusi sono tre: terremoti, frane e alluvioni, comprese esondazioni e inondazioni.

Secondo i dati ufficiali di IVASS e Protezione Civile, questi fenomeni provocano oltre l’80% dei danni catastrofali in Italia e spesso impongono allo Stato di intervenire con costosi piani di emergenza e ricostruzione. Le ricadute sono tali da mettere a rischio la continuità delle imprese e, in molti casi, la stessa abitabilità degli immobili.

Altri eventi atmosferici come grandine, vento forte o trombe d’aria, non rientrano nella categoria Cat Nat, ma possono essere assicurati solo come estensione facoltativa. In sostanza, se un capannone industriale viene distrutto dalla grandine, il danno non è coperto dalla polizza catastrofale obbligatoria, ma solo da una polizza multirischio aggiuntiva.
Invece, i fenomeni che si susseguono nello stesso territorio, ad esempio le scosse di assestamento dopo un sisma o le ondate successive di piena, vengono considerati come un unico evento se avvengono entro 72 ore. Ciò comporta che, l’assicurato non può frammentare le richieste di indennizzo per ogni scossa o per ogni picco di piena, ma tutto ciò confluisce in un unico sinistro.

Cosa copre la polizza catastrofale e quali beni restano esclusi?

La polizza catastrofale riguarda i beni materiali iscritti a bilancio alla voce B-II: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Non conta il titolo di proprietà, ma l’uso nell’attività d’impresa: rientrano quindi anche i beni in leasing o in locazione, se detenuti dall’impresa utilizzatrice (art. 103 l. n. 213/2023; D.M. MEF 18/2025).

Restano invece fuori dalla copertura:

  • i beni in costruzione (voce B-II n. 5);
  • i veicoli iscritti al PRA;
  • i danni a terzi;
  • i danni derivanti da conflitti armati, terrorismo, tumulti, sostanze radioattive o contaminazioni.

Il decreto esclude anche gli immobili realizzati con abusi edilizi o privi dei titoli urbanistici richiesti, compresi gli abusi sopravvenuti dopo la costruzione. Quando si verifica un evento catastrofale, l’assicuratore paga fino al massimale fissato in contratto, mentre una parte del danno rimane a carico dell’impresa sotto forma di scoperto.

L’art. 6, D.M. 18/2025 stabilisce che:

“Lo scoperto massimo, per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, non può eccedere il 15% dell’ammontare del danno indennizzabile.”

Pertanto, se un macchinario assicurato per 2 milioni subisce un danno diretto da alluvione pari a 1 milione, l’indennizzo massimo sarà di 850 mila euro e i restanti 150 mila resteranno a carico dell’impresa. Oltre i 30 milioni, o per le grandi imprese, la percentuale è lasciata alla libera negoziazione tra le parti.

Polizza catastrofale obbligatoria? Le scadenze e le sanzioni

Dal 2025 la polizza catastrofale è obbligatoria per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, comprese le società estere con stabile organizzazione in Italia. L’unica eccezione riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c., che restano soggette al sistema mutualistico di settore. L’obbligo può essere assolto anche tramite una polizza collettiva: ad esempio, un consorzio o un capofiliera può stipulare un contratto unico per conto delle imprese aderenti. In questi casi, però, è fondamentale verificare che i beni iscritti a bilancio alla voce B-II dell’impresa partecipante siano effettivamente inclusi nella copertura e che i massimali non risultino già saturati dagli altri membri.

Cosa rischia chi non stipula la polizza catastrofale?

Chi non stipula la polizza catastrofale non incorre in una multa, ma rischia di perdere agevolazioni pubbliche. Infatti, la legge stabilisce che l’inadempimento debba essere valutato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e incentivi. Tuttavia l’esclusione non è automatica, ma ogni amministrazione deve inserire la clausola nei propri bandi e regolamenti, indicando da quando l’esclusione diventa operativa.

Il D.l. n. 39/2025, conv. in l. 78/2025, ha fissato le scadenze 2025 entro cui le imprese devono adeguarsi:

  • grandi imprese: 31 marzo 2025 (l’effetto sui contributi decorre dopo 90 giorni);
  • medie imprese: 1 ottobre 2025;
  • piccole e microimprese: 31 dicembre 2025.

Polizza catastrofale per privati: detrazione IRPEF 19%

I privati possono stipulare la polizza catastrofale per proteggere la propria abitazione e beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sul premio versato (codice 43 in dichiarazione). Lo sconto fiscale si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo e alle relative pertinenze, anche quando la garanzia è inclusa in una polizza multirischio casa.
Se il fabbricato è in condominio, ciascun condomino può portare in detrazione la propria quota del premio, purché risulti dal riparto dell’amministratore o dalla documentazione contrattuale. Dal 2020, inoltre, la detrazione spetta solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili (bonifico, carte, sistemi cashless) e se il contribuente conserva ricevuta o attestazione dell’assicurazione.

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

“La detrazione per premi assicurativi spetta al contraente della polizza, anche se diverso dal proprietario dell’immobile, purché la copertura riguardi un’unità abitativa.” (Ris. 7/E 2011)

Pertanto, la detrazione spetta al contraente della polizza, anche se non è il proprietario dell’immobile, per esempio, un genitore che paga la polizza su una casa donata al figlio. L’agevolazione è infatti legata al bene e alla copertura del rischio, non all’intestazione formale. In termini economici, il beneficio non è trascurabile: un premio annuo di 300 euro genera un risparmio fiscale di 57 euro.

Ma il vero valore per il privato emerge nei casi in cui l’immobile si trovi in zona a rischio medio-alto (sismico o idraulico) o abbia un costo di ricostruzione che supera nettamente le disponibilità familiari. In queste situazioni la polizza è uno strumento di continuità abitativa, soprattutto se è in corso un mutuo: la detrazione non dipende dal finanziamento, ma la presenza della copertura può costituire un elemento positivo anche agli occhi della banca.

Polizza catastrofale: cosa fare prima e dopo l’evento

Per le imprese il primo passo è la mappatura aggiornata dei beni iscritti a bilancio (voce B-II). Senza un censimento puntuale il rischio è di assicurare valori superati o di dimenticare macchinari rilevanti. La scelta di massimali, franchigie e scoperti non è un dettaglio economico, infatti, un massimale troppo basso equivale a sottoassicurazione, con indennizzo limitato.

Per le famiglie la valutazione deve partire dal valore di ricostruzione dell’abitazione. Stipulare una polizza su valori inferiori significa ottenere un rimborso insufficiente in caso di sisma o alluvione. Se l’immobile è gravato da un mutuo, la copertura diventa anche uno strumento di protezione finanziaria, evitando che la rata sopravviva a una casa distrutta.

Quando si verifica un sisma, un’alluvione o una frana, l’assicurato deve attivarsi subito. La denuncia del sinistro va presentata nei termini indicati in polizza, allegando:

  • fotografie e video dei danni;
  • perizia tecnica o relazione di un professionista abilitato;
  • verbali delle autorità intervenute (Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale).

L’iter liquidativo segue le regole dell’assicurazione contro i danni (artt. 1904 ss. c.c.) e delle condizioni contrattuali. Per i fabbricati la base di riferimento è il valore di ricostruzione a nuovo; per impianti e macchinari, il costo di rimpiazzo a parità di utilità.

Quando c’è il rischio di sottoassicurazione, ad esempio, per impianti dal valore molto variabile o attrezzature distribuite su più siti, la clausola a primo rischio assoluto è un’arma preziosa. Infatti, con questa formula l’assicuratore indennizza l’intero danno fino al massimale scelto, senza applicare la regola proporzionale dell’art. 1907 c.c. che taglia i risarcimenti in caso di copertura insufficiente.

La clausola a primo rischio assoluto produce effetti soltanto quando il massimale è calibrato sui reali valori dei beni. Se la cifra è troppo bassa, si accetta in partenza di restare scoperti per una parte del rischio. Pensiamo a una PMI metalmeccanica con copertura di 10 milioni e scoperto del 10%: un’alluvione provoca un danno diretto di 4 milioni, ma l’indennizzo si ferma a 3,6 milioni, perché 400 mila restano a carico dell’impresa. Se però quella stessa azienda avesse fissato un massimale di soli 3 milioni, il rimborso non avrebbe superato quella soglia, indipendentemente dal danno reale. In pratica, scegliere un tetto troppo basso equivale a firmare una polizza che dichiara da sola i tuoi limiti, pertanto, l’assicurazione non pagherà mai oltre il massimale, anche se i beni valgono molto di più.

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