Contributi a fondo perduto, domande luglio e agosto: scarto per “controlli contabili”

Anna Maria D’Andrea

13/11/2020

25/10/2022 - 11:55

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Domanda per i contributi a fondo perduto inviata a luglio e agosto, parte lo scarto delle istanze da parte dell’Agenzia delle Entrate per controlli contabili. Dopo l’avvio dei pagamenti previsti dal decreto Ristori 137/2020, si sblocca la lavorazione delle vecchie domande. Ancora da sciogliere il nodo delle risorse.

Contributi a fondo perduto, domande luglio e agosto: scarto per “controlli contabili”

Parte lo scarto delle domande dei contributi a fondo perduto inviate a luglio ed agosto 2020. L’avvio dei pagamenti relativi al decreto Ristori sblocca la lavorazione delle pratiche rimaste in standby.

Come segnalato da alcuni titolari di partita IVA, l’Agenzia delle Entrate ha avviato lo scarto per molte delle istanze relative al fondo perduto del decreto Rilancio. La motivazione riportata nella ricevuta parla di “controlli contabili”, senza ulteriori dettagli.

Il blocco delle procedure di accoglimento o rigetto delle istanze relative al decreto Rilancio è stato causato dalla mancanza di fondi sufficienti a copertura di tutte le richieste di contributi a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto, domande luglio e agosto: scarto per “controlli contabili”

Sono le domande presentate dal 20 luglio e fino alla scadenza di agosto quelle per le quali l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’esame ed il pagamento. Il perché non è un mistero, ed è stato lo stesso Ministro Gualtieri a dichiarare che i 5 miliardi di euro stanziati per il primo contributo a fondo perduto si sono rilevati insufficienti rispetto alle domande trasmesse.

Servirebbero alcune centinaia di milioni, ha affermato il MEF, per il pagamento delle domande relative ai contributi a fondo perduto. Le nuove restrizioni, e la necessità di predisporre nuovi strumenti di tutela per le partite IVA, hanno messo la questione in secondo piano.

Nel decreto Ristori così come nel Ristori bis non c’è uno specifico stanziamento per le domande inviate dalla seconda metà di luglio e ad agosto. Sarà forse per questo che l’Agenzia delle Entrate sta procedendo con lo scarto delle domande inevase?

Il dubbio di partite IVA ed intermediari che si stanno vedendo recapitare le ricevute di scarto per controlli contabili è legittimo, ma si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo alcune informazioni fornite dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, i controlli preventivi all’accredito dei contributi a fondo perduto si stanno facendo più accurati per le domande presentate fino al 10 agosto 2020.

Al setaccio vi sono i dati presenti nelle Lipe e nelle dichiarazioni IVA; in tal caso, se lo scostamento è minimo, la domanda sarà elaborata ed accolta, con successivo pagamento dell’importo spettante. In tutti gli altri casi, al contribuente viene data la chance dell’autotutela, secondo le indicazioni contenute nella risoluzione n. 65/E.

Una soluzione c’è, se il fondo perduto è effettivamente spettante. Sta di fatto che il ritardo nel pagamento della prima quota di bonus per le partite IVA blocca di conseguenza il pagamento automatico del nuovo contributo previsto dal decreto Ristori. Al danno, si aggiunge la beffa.

Domanda fondo perduto scartata, come richiedere il riesame in autotutela

La motivazione specifica dello scarto dovrebbe essere comunicata in maniera più dettagliata al contribuente, con la seconda ricevuta che verrà messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per contestare lo scarto della domanda e richiederne il riesame è ammessa l’autotutela, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 65 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2020.

Se dall’esame effettuato dalle direzioni provinciale dovesse emergere la correttezza dell’esito comunicato in relazione alla domanda iniziale trasmessa, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.

Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

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