Comunicazione cessione credito o sconto: come funziona la sospensione

Rosaria Imparato

2 Dicembre 2021 - 12:59

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Il provvedimento delle Entrate del 1°dicembre contiene la procedura di sospensione e annullamento della comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura per i bonus edilizi: i dettagli.

Comunicazione cessione credito o sconto: come funziona la sospensione

In quali casi l’Agenzia delle Entrate può sospendere la comunicazione relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura in riferimento ai bonus edilizi? A spiegare le modalità di sospensione (e anche di annullamento) è l’Amministrazione Finanziaria stessa, con il provvedimento del 1° dicembre 2021.

Il provvedimento, in particolare, individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, e in base ai risultati procedere con la sospensione e l’annullamento delle suddette comunicazioni.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce quindi i criteri con cui attuare le disposizioni del decreto 157/2021, il cosiddetto decreto Anti-frode.

Comunicazione cessione credito o sconto: in quali casi l’Agenzia delle Entrate può sospenderla?

Il decreto 157/2021 modifica il decreto Rilancio e introduce la possibilità di sospendere le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito riferite a superbonus 110% e agli altri bonus edilizi seguendo tre criteri:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

L’Agenzia delle Entrate in questi casi può sospendere le comunicazioni delle opzioni per un periodo che va dai 5 ai 30 giorni.

Nel provvedimento del 1° dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate stabilisce i passaggi della procedura di sospensione e dell’eventuale annullamento delle comunicazioni.

Provvedimento AdE - 1° dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34

Comunicazione cessione credito o sconto: come funziona la procedura di sospensione

In caso di sospensione, l’Agenzia delle Entrate avvisa il soggetto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La sospensione, come anticipato, non può essere superiore a trenta giorni.

La sospensione viene comunicata con una ricevuta tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e con un avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata con cui si è inviata la comunicazione sospesa.

La sospensione riguarda l’’intero contenuto della comunicazione. Se, una volta effettuati i controlli, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione, e la comunicazione non si considera effettuata.

Se invece dalle verifiche non vengono confermati gli elementi di rischio che hanno portato alla sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate.

Dopo il tempo massimo previsto per la sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti. In questi casi il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione
stessa.

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