Cessione del credito 2022 verso il via per edilizia libera e lavori sotto 10.000 euro

Anna Maria D’Andrea

31/01/2022

25/10/2022 - 11:55

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Cessione del credito al via dal 4 febbraio 2022 per i lavori in edilizia libera e per quelli sotto i 10.000 euro. Si va verso lo sblocco della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Cessione del credito 2022 verso il via per edilizia libera e lavori sotto 10.000 euro

Parte la cessione del credito per i lavori in edilizia libera e inferiori a 10.000 euro.

Nel corso della giornata del 4 febbraio 2022 sarà aggiornata la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate e i contribuenti potranno inviare la comunicazione per la cessione del credito.

A comunicare la novità è stata la stessa Agenzia, che alla luce delle nuove modifiche introdotte in materia dal decreto Sostegni ter sta lavorando, insieme al partner tecnologico Sogei, per la riapertura del canale telematico per cedere i crediti d’imposta.

Per i lavori in edilizia libera e per quelli di importo complessivo inferiore a 10.000 euro sarà possibile effettuare la cessione del credito senza il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese, per effetto delle semplificazioni previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Resta escluso il bonus facciate, per il quale in ogni caso si applicherà il duplice obbligo.

Cessione del credito 2022, verso il via per edilizia libera e lavori sotto 10.000 euro

Nella giornata del 4 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate aggiornerà il canale telematico per l’invio delle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura, sulla base delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Tra queste, vi è la possibilità di cedere il credito maturato o optare per lo sconto in fattura senza visto di conformità e asseverazioni di congruità per i lavori in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, ad esclusione del bonus facciate.

A comunicare l’avvio della monetizzazione dei bonus casa per il 2022 è stato il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio.

La procedura per esercitare l’opzione per la cessione del credito senza visto e asseverazioni è quindi vicina al via, anche se dovrà fare i conti con la nuova stretta prevista dal decreto Sostegni ter, che prevede una sola possibilità di cessione.

Esclusivamente per i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio, verrà consentita un’ulteriore cessione ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.

È un cantiere aperto quello relativo ai bonus casa e alla cessione del credito, oggetto di diverse modifiche introdotte con il fine di contrastare le frodi nel settore dell’edilizia.

Dopo le novità introdotte dal decreto legge antifrodi n. 157/2021, ulteriori modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, che ha previsto la possibilità di monetizzare la detrazione spettante per i numerosi lavori in edilizia libera, quali ad esempio la sostituzione degli infissi o della caldaia, senza prima passare da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità e dal tecnico tenuto ad asseverare la congruità dei prezzi.

Stesso discorso anche per i mini-interventi, quelli che comportano una spesa inferiore ai 10.000 euro.

Una semplificazione che diventerà effettiva dal 4 febbraio, seppur gravata dalla stretta prevista dal decreto Sostegni ter.

La piattaforma per la cessione dei crediti fiscali, così come il modello e le istruzioni pubblicate ad ultimo con il provvedimento del 12 novembre 2021, saranno quindi nuovamente rivisti.

Cessione del credito senza visto e asseverazione anche per le spese relative a lavori in edilizia libera o fino a 10.000 euro sostenute nel 2021

Sempre il 28 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative alla cessione del credito e, per quel che riguarda l’edilizia libera e i lavori sotto i 10.000 euro, ha chiarito che la possibilità di sfuggire all’obbligo di visto e asseverazione si applica anche alle spese sostenute prima dell’entrata in vigore delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Le novità si applicano con riferimento alle comunicazioni di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura inviate a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle misure previste dalla Manovra.

Pertanto:

“per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.”

Cessione del credito, nuovo modulo 2022 per edilizia libera e lavori sotto i 10.000 euro

In ogni caso, bisognerà attendere che si concluda l’iter di adeguamento della procedura operativa per la cessione del credito alle nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2022.

Nell’attuale versione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, si legge che:

“l’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.”

La Legge di Bilancio 2022 ha integrato il comma 1-ter dell’articolo 121, prevedendo per l’appunto che non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi per:

  • le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per quelli rientranti nel bonus facciate.

Una semplificazione per la quale il passaggio dalla teoria alla pratica avverrà nella giornata del 4 febbraio 2022. Nel frattempo, restano di fatto bloccate le cessioni relative ad interventi avviati nel nuovo anno.

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