Cassa integrazione: novità da INPS per fare domanda. Istruzioni

Teresa Maddonni

16/10/2020

23/03/2021 - 16:15

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Cassa integrazione: arrivano novità da INPS per la domanda con il messaggio del 15 ottobre. Oltre alla nuova scadenza del 31 ottobre, l’Istituto dà istruzioni inedite per le ultime 9 settimane.

Cassa integrazione: novità da INPS per fare domanda. Istruzioni

Cassa integrazione: arrivano ulteriori novità da INPS per la domanda, o meglio le domande relative alle 18 settimane del decreto Agosto. Le istruzioni sono fornite nel messaggio n. 3729 del 15 ottobre.

Nello stesso INPS non solo conferma la proroga della scadenza per fare domanda delle prime 9 settimane al 31 ottobre, come anticipato da un precedente messaggio e come previsto dal decreto-legge n.125 del 7 ottobre, ma fornisce anche indicazioni sull’istanza per le ulteriori 9.

Ricordiamo che il decreto Agosto n.104/2020 convertito nella legge n. 126/2020, ha previsto la proroga della cassa integrazione per 18 settimane, 9 più 9 ulteriori da richiedere in due istanze, con decorrenza dal 13 luglio e fino al 31 dicembre.

Le novità riguardano proprio la domanda per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione. Il governo dovrebbe anche inserire un ulteriore periodo di cassa integrazione, retroattivo, nella prossima Legge di Bilancio. Vediamo quali sono le istruzioni INPS nel messaggio del 15 ottobre sulle domande di cassa integrazione.

Cassa integrazione: il termine del 31 ottobre

Cassa integrazione: nel messaggio del 15 ottobre INPS rammenta prima di tutto il nuovo termine del 31 ottobre per l’invio della domanda relativo alle prime 9 settimane.

In particolare INPS informa, come abbiamo anticipato, che il decreto del 7 ottobre proroga al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, come anche dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 (commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto Agosto).

INPS specifica anche che le domande e la documentazione per i pagamenti diretti della cassa integrazione, inviate dai datori di lavoro oltre le scadenze precedenti del 31 agosto e del 30 settembre, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.

INPS informa anche che sta provvedendo, con invio centralizzato massivo, a notificare tramite PEC anche le autorizzazioni riferite ai provvedimenti di cassa integrazione in deroga. INPS in merito specifica:

“A tal fine si fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, come illustrati nell’allegato al presente messaggio, deve ritenersi valida come data di notifica quella di invio della PEC; conseguentemente devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente alla pubblicazione del presente messaggio.”

Cassa integrazione: novità per le 9 settimane in più

La vera novità per la cassa integrazione comunicata da INPS riguarda le 9 settimane in più di trattamento. INPS ricorda che il messaggio n. 3525 del 1° ottobre sono state rese note le modalità operative per l’invio della domanda che ricordiamo è con causale “COVID-19 con fatturato”, perché il trattamento di cassa integrazione è senza oneri per le aziende che possono dimostrare un calo del fatturato pari o superiore al 20%.

In particolare, e questo è l’aggiornamento importante di INPS, a far data dal 15 ottobre, giorno della pubblicazione del messaggio che stiamo qui illustrando, la trasmissione delle domande per le ultime 9 settimane di cassa integrazione per periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, può già avvenire anche senza il rilascio dell’autorizzazione alle prime 9 settimane di cassa integrazione da parte delle strutture territoriali INPS come invece la normativa prevederebbe. In merito precisa INPS:

“Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.”

La verifica per entrambe le istanze avverrà quindi contestualmente in fase istruttoria. Alleghiamo di seguito il messaggio INPS del 15 ottobre e una tabella, fornita dallo stesso Istituto, con le scadenze aggiornate per la cassa integrazione.

Messaggio numero 3729 del 15-10-2020.pdf
Cassa integrazione: proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di 9 settimane di trattamento di cui al decreto Agosto.

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