Come si fa il calcolo del capital gain, noto anche come plusvalenza o guadagno in conto capitale? Ecco di cosa si tratta e le tasse previste in Italia.
Il capital gain rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di uno strumento finanziario. Quando un investitore vende azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari realizzando un profitto, questo guadagno viene tassato generalmente al 26% in Italia. Per i titoli di Stato come BOT, BTP e CCTeu l’aliquota è più vantaggiosa, pari al 12,5%, mentre dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su bitcoin e sulle altre cripto-attività scontano il 33%.
Il significato di capital gain, infatti, è strettamente legato alla plusvalenza generata dalla compravendita di strumenti finanziari. Le perdite, però, non vanno sprecate: gli investitori possono compensare le minusvalenze con futuri guadagni nell’anno in cui sono realizzate e nei 4 anni successivi. Nel 2026 questa regola ha una scadenza precisa: le minusvalenze realizzate nel 2022 si perdono definitivamente il 31 dicembre 2026.
Cosa si intende per capital gain?
Nel linguaggio finanziario, il termine capital gain identifica la differenza positiva tra il prezzo di vendita (o rimborso) e il prezzo di acquisto (o sottoscrizione) di uno strumento finanziario. Questo concetto è fondamentale per comprendere la tassazione degli investimenti e merita un’analisi approfondita.
Il capital gain, tradotto in italiano come «guadagno in conto capitale» o «plusvalenza», rappresenta l’incremento di valore realizzato dalla vendita di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni convertibili, warrant, opzioni o operazioni a premio.
Il termine si riferisce esclusivamente a situazioni in cui la differenza tra prezzo di vendita e acquisto risulta positiva. In ambito fiscale italiano, il capital gain rientra nella categoria dei «redditi diversi» di natura finanziaria disciplinati dall’art. 67 del TUIR, come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 52/E/2004. Questa plusvalenza costituisce solo una parte del rendimento totale di un investimento, poiché non considera l’eventuale percezione di frutti periodici come i dividendi o le cedole.
Differenza tra capital gain e capital loss
Quando si vende uno strumento finanziario a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, la differenza negativa viene definita «minusvalenza» o «capital loss». Questa distinzione è fondamentale anche dal punto di vista fiscale.
Per chiarire con un esempio pratico: se un investitore acquista azioni per 10.000 euro e le rivende a 12.000 euro, realizza una plusvalenza di 2.000 euro. Al contrario, se il valore scende a 8.000 euro e decide di vendere, registrerà una minusvalenza di 2.000 euro, che non genera imposte ma confluisce nel cosiddetto zainetto fiscale, utilizzabile per abbattere le plusvalenze future.
Quando si realizza un capital gain
La plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza, in linea generale, in occasione di operazioni che comportano un trasferimento a titolo oneroso o di altre fattispecie espressamente individuate dalla normativa fiscale, come:
- compravendita di strumenti finanziari;
- conferimento in società;
- datio in solutum (cessione di beni in pagamento);
- costituzione o cessione di diritto d’usufrutto.
Le successioni e le donazioni, in quanto trasferimenti a titolo gratuito, non realizzano di per sé una plusvalenza da cessione; la successiva vendita da parte dell’erede o del donatario segue invece le specifiche regole fiscali previste per la determinazione del costo di acquisto. In presenza dei presupposti previsti dalla normativa fiscale, non producono capital gain nemmeno il concambio di azioni in caso di fusioni o scissioni, le operazioni di recesso tipico, la riduzione del capitale o la liquidazione di un ente soggetto a IRES.
Dal punto di vista temporale, la plusvalenza viene determinata al momento del trasferimento della proprietà, ma concorre alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa, quindi in funzione dei corrispettivi effettivamente percepiti. Per gli acconti, l’imponibilità si verifica al perfezionamento della cessione; in caso di pagamento dilazionato, la plusvalenza è tassata man mano che le somme vengono incassate.
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Come si calcola il capital gain
Il calcolo del capital gain parte dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario: un’operazione apparentemente semplice, che però si complica quando lo stesso titolo viene comprato più volte a prezzi diversi.
Prezzo di acquisto e prezzo di vendita
Per determinare il capital gain è necessario stabilire due valori fondamentali: la base (prezzo di acquisto) e il corrispettivo percepito (prezzo di vendita). Il calcolo avviene sottraendo il prezzo di acquisto dal prezzo di vendita, ottenendo così il capital gain in termini assoluti. È possibile esprimere questo valore anche in termini percentuali, utilizzando la formula:
- capital gain (%) = (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) / prezzo di acquisto × 100
Ad esempio, se un’azione acquistata a 10 euro viene rivenduta a 15 euro, il capital gain sarà di 5 euro in termini assoluti, corrispondente al 50% in termini percentuali.
Calcolo medio ponderato in caso di più operazioni
Quando si effettuano più acquisti dello stesso titolo a prezzi diversi, il costo fiscale da contrapporre al prezzo di vendita dipende dal regime scelto.
- Metodo LIFO (Last In First Out): nel regime dichiarativo si applica il criterio previsto dall’art. 67, comma 1-bis del TUIR, secondo cui «si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente».
- Metodo del costo medio ponderato: nel regime del risparmio amministrato l’intermediario determina il costo fiscale utilizzando il costo medio ponderato per ciascuna categoria omogenea di titoli, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 461/1997. Se in un solo giorno vengono effettuate più operazioni, il prezzo medio viene calcolato ponderando i prezzi di ogni transazione per le rispettive quantità.
Capital gain: un esempio pratico nel 2026
Un investitore acquista azioni a gennaio 2026 per 10.000 euro e le rivende a settembre 2026 a 15.000 euro. La plusvalenza sarà di 5.000 euro e verrà tassata al 26%, quindi con un’imposta di 1.300 euro. Il guadagno netto, al netto delle imposte, sarà quindi di 3.700 euro.
Ora si ipotizzi che lo stesso investitore abbia chiuso nel 2022 una posizione in perdita, vendendo a 5.000 euro titoli acquistati a 10.000 euro. Quella minusvalenza di 5.000 euro resta utilizzabile fino al 31 dicembre 2026: se entro quella data realizza una plusvalenza di 13.000 euro, pagherà le tasse solo su 8.000 euro (13.000 - 5.000), cioè 2.080 euro anziché 3.380, con un risparmio di 1.300 euro. Se la stessa plusvalenza arrivasse a gennaio 2027, la perdita del 2022 sarebbe ormai scaduta e l’imposta tornerebbe piena.
Nel caso di acquisti multipli dello stesso titolo, il calcolo può diventare più complesso. Si consideri questa sequenza di operazioni con il metodo del costo medio ponderato:
- acquisto di 500 azioni a 1,2 euro (15/01/2026): 600 euro
- acquisto di 1.000 azioni a 1,5 euro (27/02/2026): 1.500 euro
- vendita di 500 azioni a 1,8 euro (30/06/2026): 900 euro
Il valore di carico delle azioni vendute sarà
×500 = 700 euro, generando una plusvalenza di 200 euro e un’imposta di 52 euro.
Tassazione del capital gain in Italia
La normativa fiscale italiana prevede aliquote diverse in base alla tipologia di strumento finanziario. Il regime è stato modificato più volte: l’aliquota ordinaria è salita dal 20% al 26% dal 1° luglio 2014 con il Dl 66/2014, dal 2019 è stata estesa anche alle partecipazioni qualificate e le ultime modifiche, con le leggi di Bilancio 2025 e 2026, hanno riguardato le cripto-attività e l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Aliquota del 26% su strumenti finanziari
Dal 1° gennaio 2019, il capital gain è assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate. Questa aliquota si applica alle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni, obbligazioni, certificati, futures e altri strumenti finanziari.
Per la determinazione della plusvalenza imponibile, si effettua la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’eventuale imposta di successione e donazione. Il regime fiscale prevede tre possibili modalità di tassazione:
- regime dichiarativo: il contribuente assolve agli obblighi tributari tramite la dichiarazione dei redditi;
- regime del risparmio amministrato: un intermediario residente determina plusvalenze e minusvalenze e versa l’imposta al posto del cliente;
- regime del risparmio gestito: un intermediario applica l’imposta sul risultato positivo maturato nel periodo.
Per alcune operazioni su azioni di società italiane può inoltre applicarsi la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie che la legge di Bilancio 2026 ha raddoppiato: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è passata dallo 0,2% allo 0,4%, ridotta allo 0,2% per le operazioni concluse su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L’imposta prevede specifiche esclusioni, tra cui i trasferimenti di azioni di società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro. Non è un’imposta sul capital gain, ma quando si applica riduce il rendimento netto dell’operazione.
Imposta sostitutiva capital gain su titoli di Stato (12,5%)
I titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT) beneficiano di un’aliquota agevolata del 12,5%. Questo trattamento fiscale favorevole si applica sia agli interessi percepiti che alle plusvalenze realizzate dalla compravendita. Tecnicamente, plusvalenze e minusvalenze su questi titoli vengono computate nella misura del 48,08% (pari al rapporto tra 12,5 e 26) e poi tassate al 26%: il risultato è proprio un prelievo effettivo del 12,5%. Per approfondire, è disponibile la guida alla tassazione dei titoli di Stato.
La riduzione dell’aliquota rappresenta un incentivo per gli investitori a finanziare il debito pubblico. Lo stesso trattamento agevolato si estende ai titoli emessi da enti pubblici (regioni, province, comuni), ai titoli di Stato dei Paesi inclusi nella white list e alle obbligazioni di organismi internazionali come la World Bank e la BEI.
ETF, fondi comuni e white list: il trattamento fiscale differente
Gli ETF e i fondi comuni d’investimento sono generalmente soggetti al 26%, ma il trattamento può cambiare in base alla natura e alla residenza fiscale dell’OICR. Per gli strumenti armonizzati il rendimento positivo è normalmente tassato al 26%, mentre per quelli non armonizzati possono applicarsi le regole della tassazione ordinaria IRPEF. In entrambi i casi esiste un’eccezione importante: la componente investita in titoli di Stato o titoli emessi da Paesi inclusi nella «white list» beneficia dell’aliquota ridotta del 12,5%.
La cosiddetta white list individua gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione fiscale italiana, elencati con apposito decreto ministeriale: i titoli di Stato da essi emessi beneficiano, alle condizioni previste dalla normativa, del trattamento agevolato riservato ai titoli pubblici italiani. La stessa lista consente anche un regime di esenzione quasi generalizzato per i capital gain non qualificati realizzati da soggetti non residenti in quei Paesi.
Criptovalute ed ETP: il 33% dal 2026
Per le cripto-attività il conto si è fatto più salato. Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati su bitcoin, ether e altre cripto-attività scontano un’imposta sostitutiva del 33%, prevista dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e applicabile a quanto realizzato dal 1° gennaio 2026, a prescindere dalla data di acquisto. Già dalle plusvalenze realizzate nel 2025, inoltre, non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro. Su una plusvalenza di 5.000 euro l’imposta passa così da 1.300 a 1.650 euro.
La legge di Bilancio 2026 ha poi introdotto un regime più favorevole per i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento europeo MiCA, che restano tassati al 26%. La semplice conversione tra euro e questi token, così come il loro rimborso in euro al valore nominale, non costituisce realizzo fiscalmente rilevante. Lo scambio di bitcoin o di altre cripto-attività con un token ancorato all’euro, invece, resta un realizzo imponibile al 33%. Tutti i dettagli sono nella guida alla tassazione delle criptovalute.
Diverso il caso degli ETP che replicano l’andamento delle criptovalute: un ETP non diventa una cripto-attività solo perché ha bitcoin come sottostante. Ai fini fiscali resta uno strumento finanziario e la tassazione segue la disciplina di quest’ultimo, normalmente al 26%. Lo stesso vale per ETC ed ETN, i cui guadagni da compravendita rientrano tra i redditi diversi e sono compensabili con le minusvalenze.
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Simulatore di capital gain: quanto resta su 10.000 euro di guadagno
La tabella mette a confronto, a parità di plusvalenza lorda pari a 10.000 euro, l’imposta dovuta oggi per le principali categorie di strumenti, senza considerare eventuali minusvalenze compensabili, commissioni e Tobin tax.
| Strumento | Aliquota | Imposta | Guadagno netto |
|---|---|---|---|
| Azioni, obbligazioni societarie, certificati, ETC/ETN | 26% | 2.600 euro | 7.400 euro |
| ETF e fondi armonizzati (componente non governativa) | 26% | 2.600 euro | 7.400 euro |
| ETF con il 40% del portafoglio in titoli di Stato (quota rilevante a fini fiscali) | 20,6% effettiva | 2.060 euro | 7.940 euro |
| BOT, BTP, CCT e titoli di Stato white list | 12,5% | 1.250 euro | 8.750 euro |
| Bitcoin e cripto-attività | 33% | 3.300 euro | 6.700 euro |
| Token di moneta elettronica in euro (MiCA) | 26% | 2.600 euro | 7.400 euro |
| ETP su criptovalute | 26% | 2.600 euro | 7.400 euro |
L’aliquota effettiva dell’ETF misto si ottiene ponderando le due componenti: 40% × 12,5% + 60% × 26% = 20,6%. La quota agevolata da considerare è quella determinata a fini fiscali dal gestore del fondo, non la composizione del portafoglio osservata in un singolo giorno.
Minusvalenze e compensazione fiscale
Il sistema fiscale italiano prevede meccanismi specifici per gestire le perdite derivanti dagli investimenti finanziari. Quando un investitore vende uno strumento finanziario a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, genera una minusvalenza che può essere utilizzata per ridurre l’imponibile di future plusvalenze.
Le minusvalenze possono essere portate in deduzione nell’anno in cui sono realizzate e nei quattro anni successivi. In pratica: le perdite del 2022 scadono il 31 dicembre 2026, quelle del 2023 il 31 dicembre 2027 e quelle realizzate nel 2026 resteranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2030. Dopo tale data lo zainetto fiscale si azzera definitivamente. Le minusvalenze da titoli di Stato, quando compensano plusvalenze tassate al 26%, valgono solo per il 48,08% del loro importo.
Nel regime amministrato, inoltre, le minusvalenze restano legate al singolo dossier titoli: non possono compensare plusvalenze realizzate presso un altro intermediario, salvo chiusura del rapporto, quando la banca rilascia una certificazione che consente di utilizzarle in dichiarazione o in un altro rapporto intestato agli stessi soggetti.
Per ottimizzare il vantaggio fiscale, è possibile adottare strategie specifiche. Ad esempio, se si possiede un titolo in perdita e uno in guadagno, vendendo prima quello in perdita e successivamente quello in guadagno, si può compensare subito la minusvalenza e potenzialmente azzerare la tassazione.
Redditi diversi vs redditi da capitale
Il fisco distingue nettamente tra:
- redditi diversi: plusvalenze e minusvalenze derivanti da compravendita di azioni, obbligazioni, ETC, ETN, certificati e derivati;
- redditi di capitale: dividendi, cedole, interessi e proventi positivi derivanti da ETF e fondi comuni.
Questa distinzione è fondamentale perché solo i redditi diversi permettono la compensazione con minusvalenze pregresse. I redditi di capitale sono tassati «al lordo» (senza riconoscimento di spese o perdite), mentre i redditi diversi sono tassati «al netto» (con riconoscimento di spese e minusvalenze).
Cosa non è compensabile: dividendi e cedole
Non tutti i profitti possono essere compensati con minusvalenze pregresse: i redditi di capitale non sono compensabili con i redditi diversi, con l’unica eccezione del regime del risparmio gestito, dove l’imposta si applica sul risultato complessivo maturato. Fuori da questo regime, non è possibile utilizzare minusvalenze per ridurre la tassazione su:
- dividendi azionari;
- cedole obbligazionarie;
- interessi su conti correnti e depositi;
- proventi positivi da ETF e fondi comuni.
Una peculiarità importante riguarda i fondi comuni e gli ETF: il risultato positivo è trattato come reddito di capitale, mentre quello negativo costituisce una minusvalenza, cioè un reddito diverso. Questo significa che se un investitore vende un fondo realizzando +100 euro e un altro fondo realizzando -100 euro, non potrà compensare i due valori, dovendo versare le imposte sul guadagno. La perdita, però, resta utilizzabile contro plusvalenze future su azioni, obbligazioni o certificati.
Riforma dei redditi finanziari: la compensazione unica resta sulla carta
La delega fiscale (Legge 111/2023, articolo 5) prevedeva di superare questa asimmetria creando un’unica categoria di redditi finanziari, così da consentire anche ai piccoli investitori di compensare le perdite con dividendi e cedole, mantenendo l’aliquota del 12,5% sui titoli di Stato. Alla scadenza del termine per i decreti attuativi, fissata al 29 agosto 2026, non è stata introdotta una disciplina generale che unificasse redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Restano quindi applicabili le regole attuali sulla compensazione delle minusvalenze, compreso il limite dei quattro anni. Le modifiche della legge di Bilancio 2026 su dividendi e plusvalenze da partecipazioni riguardano invece imprese e società, non gli investitori privati.