Bonus sanificazione 2020, nuova percentuale del credito d’imposta nel Cassetto Fiscale

Anna Maria D’Andrea

17/12/2020

12/04/2021 - 17:27

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Bonus sanificazione, sale la percentuale del credito d’imposta: a darne notizia è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 dicembre 2020. La novità è già visibile nel Cassetto Fiscale delle partite IVA beneficiarie.

Bonus sanificazione 2020, nuova percentuale del credito d’imposta nel Cassetto Fiscale

Bonus sanificazione, sale la percentuale del credito d’imposta spettante: dal 15% circa si passa al 47,16%. La novità, frutto delle nuove risorse stanziate per il 2020, è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre.

Il nuovo importo del bonus per le spese di sanificazione e per l’acquisto di DPI è già disponibile nel Cassetto Fiscale dei contribuenti che l’hanno richiesto.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ufficializza la nuova ripartizione delle risorse, passate dagli iniziali 200 milioni di euro a 603 milioni di euro per effetto dell’incremento previsto dal Decreto Agosto.

Attenzione però: la nuova percentuale del bonus sanificazione dovrà essere calcolata non in base alle spese sostenute, bensì al credito d’imposta richiesto. Di fatto quindi, il credito d’imposta spettante è pari poco più che al 28% del totale dell’onere sostenuto.

Non cambiano le modalità di utilizzo. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a soggetti terzi fino al 31 dicembre 2021.

Bonus sanificazione 2020, sale la percentuale del credito d’imposta: si passa dal 15% al 47,16%

Il bonus sanificazione del 60% era stato ridotto a poco più del 9%.

A riparametrare l’importo effettivo del credito d’imposta è stata l’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento dell’11 settembre 2020, ha rideterminato la percentuale spettante in considerazione delle risorse disponibili e del totale dei crediti d’imposta richiesti.

Il rapporto tra risorse e bonus complessivamente richiesti dalle imprese aveva portato al risultato del 15,6423%, da calcolare sulla base del credito d’imposta richiesto (e non delle spese sostenute). In parole povere, alle imprese che avevano sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per l’acquisto di DPI era stato riconosciuto il 9,38% della spesa complessivamente sostenuta.

Il decreto Agosto, per superare la beffa causata da uno stanziamento rivelatosi ben inferiore alle richieste da parte delle imprese, ha stanziato ulteriori 403 milioni di euro per il 2020, portando l’ammontare complessivo delle risorse a 603 milioni.

Il rapporto tra crediti richiesti e risorse disponibile è passato quindi al 47,1617% e, di conseguenza, il credito d’imposta effettivamente spettante ammonta al 28,3% della spesa sostenuta. La novità è stata ufficializzata dal provvedimento del 17 dicembre.

Il calcolo è effettuato sulla base di quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2020. L’importo massimo del credito d’imposta fruibile è pari alla somma richiesta, da moltiplicare per la percentuale disposta dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova percentuale del bonus sanificazione, confermata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 dicembre 2020, è già disponibile nel Cassetto Fiscale.

Bonus sanificazione, nuova percentuale credito d’imposta
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2020

Bonus sanificazione, uso in compensazione o cessione entro il 31 dicembre 2021

Non cambiano le regole per l’utilizzo del bonus sanificazione, che può essere compensato o ceduto a soggetti terzi, banche comprese.

Per quel che riguarda la cessione del credito d’imposta riconosciuto, la comunicazione dovrà essere effettuata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.

Dopo l’accettazione, il cessionario potrà usare il bonus ceduto:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione,
  • in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La prima scadenza è quindi dietro l’angolo.

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