Bonus ristrutturazione: chi invia la comunicazione per la cessione del credito?

Anna Maria D’Andrea

14/12/2021

02/12/2022 - 15:09

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Bonusi ristrutturazione: chi può inviare la comunicazione per la cessione del credito? Regole e istruzioni post DL 157/2021 spiegate dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus ristrutturazione: chi invia la comunicazione per la cessione del credito?

Bonus ristrutturazione, chi deve inviare la comunicazione per la cessione del credito?

Per effetto delle novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, è il soggetto che appone il visto di conformità a dover trasmettere la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per i lavori su edifici singoli.

L’adempimento passa quindi dal soggetto che ha effettuato il primo controllo documentale sui requisiti per la fruizione del bonus ristrutturazione, passaggio che legittima l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Più flessibili le regole per i lavori in condominio: la comunicazione potrà essere inviata anche dall’amministratore, direttamente o tramite intermediario.

Bonus ristrutturazione: chi invia la comunicazione per la cessione del credito?

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 157/2021, non sarà più il contribuente a poter inviare autonomamente la comunicazione per la cessione del credito relativamente al bonus ristrutturazione, così come a tutte le altre agevolazioni ordinarie sui lavori in casa.

Il tutto passa dal soggetto che appone il visto di conformità, ossia ad esempio commercialisti e consulenti del lavoro abilitati dall’Agenzia delle Entrate.

A fare il punto sulle novità e su uno dei riflessi pratici delle misure anti-frode nel settore edilizio introdotte con decorrenza dal 12 novembre 2021 è la stessa Agenzia delle Entrate, tramite la rivista telematica Fisco Oggi.

La comunicazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate:

  • esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità o in alternativa dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario, per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

Bonus ristrutturazione, per la cessione delle rate residue invio solo da chi rilascia il visto di conformità

Un chiarimento specifico meritano le regole previste in caso di cessione del credito in relazione alle rate residue non fruite del bonus ristrutturazione.

Come indicato nella circolare n. 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo di rilascio del visto di conformità e, in parallelo, dell’attestazione di congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito relative alle rate delle detrazioni fiscali non fruite, per le spese sostenute nel 2020, in caso di accordo per la cessione perfezionato dal 12 novembre 2021.

Di conseguenza, anche in questo caso è il soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità, sia per gli interventi effettuati sugli edifici singoli che in condominio, a dover trasmettere la comunicazione per la cessione del credito.

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