Bonus prima casa, sull’affitto è scontro tra Agenzia delle Entrate e Cassazione

Anna Maria D’Andrea

11 Settembre 2019 - 16:55

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Bonus e affitto della prima casa, due diverse interpretazioni tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione sulla possibilità di richiedere una seconda volta le agevolazioni fiscali. L’ultimo chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello n. 378 de 10 settembre 2019.

Bonus prima casa, sull’affitto è scontro tra Agenzia delle Entrate e Cassazione

Se la prima casa è in affitto si può richiedere il bonus per l’acquisto di una seconda abitazione? Le opinioni sono discordanti tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione.

La risposta all’interpello n. 378 del 10 settembre 2019 nega la possibilità di richiedere il bonus sulla seconda casa quando la prima, situata nello stesso Comune, è data in affitto ed è pertanto “non idonea” a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare.

Era stata la Corte di Cassazione ad aprire a tale possibilità, con un’ordinanza dello scorso 27 luglio 2018. Arriva ora la controbattuta dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus prima casa, sull’affitto è scontro tra Agenzia delle Entrate e Cassazione

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate non è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dal bonus prima casa nel caso di titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

È questo il punto di partenza della risposta all’interpello n. 378 del 10 settembre 2019.

Chi è già proprietario di un immobile non può chiedere quindi il bonus per l’acquisto di una seconda casa, esclusione che per l’Agenzia delle Entrate si applica anche qualora la casa posseduta sia in affitto.

L’interpretazione fornita è in totale disaccordo con quanto invece disposto dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 19989 ha invece ammesso la possibilità per il contribuente titolare di una prima casa in affitto con regolare contratto di locazione di beneficiare del bonus per l’acquisto di una seconda casa.

Secondo la Cassazione:

“l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.

Il vincolo giuridico del contratto in essere rende l’immobile non idoneo al soddisfacimento delle esigenze abitative del contribuente e quindi consente di richiedere il bonus non solo per la prima ma anche per la seconda casa.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 19989 del 27 luglio 2018
Bonus per la seconda casa se la prima è in affitto: la posizione della Cassazione

È tuttavia sul concetto di inidoneità che l’Agenzia delle Entrate punta il dito: affittare la prima casa non è un obbligo, ma una scelta. Per dire che l’immobile posseduto non è idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare è necessario che vi siano criteri oggettivi (come l’inagibilità all’uso abitativo dell’immobile già posseduto).

Niente bonus se la prima casa è in affitto: l’Agenzia delle Entrate blinda le agevolazioni

Che tra Cassazione ed Agenzia delle Entrate vi siano alcuni punti di disaccordo era chiaro da tempo. Ma sul bonus prima casa la questione assume conseguenze rilevanti, vista la portata dell’agevolazione.

Contraddicendo la suprema Corte, nella risposta del 10 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, senza giri di parole, ritiene che:

“non possa attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” (ad esempio, in virtù del contratto di locazione) di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto.”

Insomma, alle Entrate non importa se il contribuente che ha concesso la prima casa in affitto si trovi “costretto” a dover comprare una seconda casa: niente bonus fiscali, le imposte si pagano in misura piena.

L’Agenzia arriva a tale conclusione constatando che una diversa interpretazione non troverebbe riscontro nelle regole alla base del bonus prima casa, secondo cui chi acquista l’immobile accedendo alle agevolazioni fiscali deve dichiarare in atto:

“di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Una posizione chiara, e di gran lunga differente rispetto a quella della Corte di Cassazione. Nel mezzo, restano i contribuenti per i quali le agevolazioni fiscali rischiano di trasformarsi in un vero e proprio percorso ad ostacoli.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 378 del 10 settembre 2019
Inapplicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune concesso in locazione. - Nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

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