Bonus formazione 4.0, chiarimenti e circolare MISE

Anna Maria D’Andrea

3 Dicembre 2018 - 17:10

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Bonus formazione 4.0: arrivano i chiarimenti del MISE con la circolare pubblicata il 3 dicembre 2018. Credito d’imposta anche per i corsi online.

Bonus formazione 4.0, chiarimenti e circolare MISE

Bonus formazione 4.0: il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle domande di imprese e professionisti con la circolare pubblicata il 3 dicembre 2018.

All’interno del documento vengono fornite alcune importanti istruzioni sulla fruizione del credito d’imposta per la formazione introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Tra queste, particolare rilevanza assumono i chiarimenti circa il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali, l’ammissibilità della formazione online e la possibilità di cumulo con altri bonus per la formazione.

Il bonus formazione 4.0, grande assente della Legge di Bilancio 2019, rappresenta uno degli incentivi per la trasformazione in ottica digitale delle imprese italiane.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Proprio in virtù della natura innovativa del bonus formazione, che non si applica in relazione a costi materiali bensì su un’investimento umano verso lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’azienda, la circolare del MISE pubblicata il 3 dicembre 2018 fornisce alcuni utili chiarimenti, che saranno completati dalle indicazioni operative che verranno rese note dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus formazione 4.0, i chiarimenti nella circolare MISE del 3 dicembre 2018

Sono tre i punti sui quali si sofferma la circolare pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2018 in merito al credito d’imposta formazione 4.0:

In sintesi, rimandando ai paragrafi dedicati per gli approfondimenti, la circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

In materia di cumulo, viene inoltre chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

Bonus formazione 4.0 - circolare MISE 3 dicembre 2018
Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - Chiarimenti concerneti il “credito d’imposta formazione 4.0”.

Bonus formazione 4.0: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali

Per poter accedere al bonus formazione 4.0 è necessario che le attività formative da far concorrere al beneficio siano espressamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Lo svolgimento delle attività formative, per poter accedere al credito d’imposta del 40%, dovrà essere previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Nei contratti collettivi dovranno essere contenute le attività formative e dovrà esser esplicitamente contenuto l’impegno ad effettuare investimenti in attività di formazione.

Tale previsione, chiarisce la circolare MISE, potrà essere successivamente integrata al fine di specificare le modalità di realizzazione delle attività formative.

Bonus formazione 4.0 anche per corsi online o in e-learning

Tra i chiarimenti forniti nella circolare del 3 dicembre 2018, rientrano le regole in merito all’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”.

La norma che ha istituito il bonus per la formazione non prevede limitazioni e pertanto devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”.

Le problematiche in tal caso riguardano gli oneri che l’impresa dovrà rispettare per quanto concerne il requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell’agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività
formative.

In tal senso, quindi il Ministero prevede la proposizione di domande circa il contenuto della lezione: è necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre.

In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile.

Tali indicazioni saranno applicabili per le attività di formazione online realizzate dopo la giornata di pubblicazione della circolare, ovvero a partire dal 4 dicembre 2018.

Bonus formazione 4.0, cumulo con altri incentivi

In chiusura, la circolare del MISE chiarisce che il credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile per legge con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

Le richieste di chiarimenti inoltrate al Ministero hanno riguardato diverse agevolazioni finanziate, ad esempio, dal Fondo Sociale Europeo o da Fondi interprofessionali.

In tal senso, il MISE chiarisce che nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, il cumulo tra benefici che riguardano costi ammissibili identificabili è ammesso unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base allo stesso regolamento n. 651/2014.

Analoghe regole anche nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime “de minimis”. Sarà necessario quindi verificare che il cumulo degli incentivi non superi i limiti previsti per legge.

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