Credito d’imposta formazione 4.0, decreto attuativo: ecco come funziona

Anna Maria D’Andrea

26/06/2018

26/06/2018 - 17:14

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Con la pubblicazione del decreto attuativo sul credito d’imposta formazione 4.0 arrivano tutte le istruzioni su come funziona il bonus e quali sono le spese ammissibili. Ecco i dettagli.

Credito d’imposta formazione 4.0, decreto attuativo: ecco come funziona

Credito d’imposta formazione 4.0: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto attuativo del bonus per le imprese introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

Le imprese che intendono investire nella formazione del personale dipendente beneficiando degli incentivi fiscali riconosciuti, parte dell’ampio progetto Industria 4.0, hanno ora a disposizione tutti gli elementi utili per capire come funziona il bonus formazione e per quali spese spetta.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 l’incentivo è finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

L’agevolazione, riconosciuta nella forma di credito d’imposta, è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Il bonus formazione 4.0 sarà riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Credito d’imposta formazione 4.0: ecco il decreto attuativo

Il decreto attuativo sul credito d’imposta formazione 4.0, firmato il 14 maggio da MEF, MISE e Ministero del Lavoro, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto dal 22 giugno 2018 prende finalmente il via il bonus sulle spese per i corsi di formazione.

Nel decreto sono elencati i soggetti che potranno beneficiare dell’incentivo e vengono individuate anche le fattispecie al ricorrere delle quali gli enti non commerciali, come ad esempio le università, che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta.

Le imprese che potranno fruire del bonus formazione 4.0 sono tutte quelle residenti in Italia ovvero con stabile organizzazione, senza particolari requisiti relativi ad attività economica esercitata, regime contabile nonché modalità di determinazione del reddito.

Nell’allegare di seguito il testo del decreto attuativo, vediamo come funziona il bonus formazione 4.0 e per quali spese è riconosciuto.

Bonus formazione 4.0 - decreto attuativo
Scarica il testo del decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 con le regole per fruire del credito d’imposta per le spese di formazione

Bonus formazione 4.0: come funziona il nuovo credito d’imposta

L’articolo 1 comma 46 della Legge di Bilancio 2018 prevede che venga attribuito, a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d’imposta è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Il costo aziendale è calcolato in base alla retribuzione del lavoratore dipendente, al lordo di ritenute e contributi, ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono ammesse al credito d’imposta anche le spese relative a personale dipendente che partecipa come tutor o docente in attività di formazione; le spese ammissibili, in questo caso, non potranno eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Bonus formazione 4.0: spese e attività di formazione ammesse

Potranno usufruire del credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 sono le seguenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

Per usufruire del nuovo credito d’imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione. La certificazione dovrà poi essere allegata al bilancio.

Le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti per usufruire del bonus e in tal caso è riconosciuto in aumento del credito d’imposta, un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro fermo restando il limite di 300.000 euro.

Bonus formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo, il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne concluda l’utilizzo.

Credito d’imposta formazione 4.0: slegato da super e iper ammortamento

In occasione del webinar del MEF che si è tenuto il 22 febbraio 2018 sono stati chiariti ulteriori aspetti relativi al bonus formazione 4.0.

In particolare è stato precisato che il credito d’imposta formazione 4.0 pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0” è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’Iper ammortamento.

Per ciò che concerne l’ambito soggettivo invece è stato chiarito che il bonus formazione 4.0, essendo rivolto a tutte le imprese, si applica anche alle imprese artigiane e alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

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