Bonus busta paga: ferie, permessi, congedi e malattia fanno perdere lo sgravio contributivo?

Simone Micocci

24 Luglio 2023 - 11:31

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Sgravio contributivo in busta paga, si applica anche per i periodi non lavorati? Dipende dai casi; facciamo chiarezza.

Bonus busta paga: ferie, permessi, congedi e malattia fanno perdere lo sgravio contributivo?

Urge un piccolo chiarimento sullo sgravio contributivo - salito al 7% e 6% a partire da luglio 2023 - applicato nelle buste paga d’importo lordo inferiore rispettivamente a 1.923 e 2.692 euro. C’è chi si chiede, infatti, se questo bonus in busta paga spetta solamente nei periodi lavorati, ovvero se si perde durante ferie, permessi e congedi.

Come vedremo di seguito, non c’è una risposta che accomuna tutti i periodi non lavorati dal dipendente, in quanto in alcuni casi lo sgravio spetta mentre in altri no.

Ciò, infatti, dipende dal fatto che per alcune assenze il dipendente continua a versare la contribuzione su quanto percepito, mentre in altri casi no: e dal momento che lo sgravio contributivo si applica sui contributi che gravano sul lavoratore, è ovvio che non se ne ha diritto in quei periodi in cui la contribuzione non è comunque dovuta.

Cos’è lo sgravio contributivo?

Con la legge di Bilancio 2023 il governo Meloni ha introdotto uno sgravio contributivo riducendo la quota di contributi che in busta paga grava sul lavoratore.

Nel dettaglio, solitamente il dipendente versa una percentuale pari al 9,12% (8,80% per i dipendenti pubblici) della retribuzione imponibile lorda ai fini contributivi, mentre la parte restante - necessaria per arrivare all’aliquota di computo del 33% - grava sull’azienda.

Ebbene, con la legge di Bilancio 2023 questa percentuale viene tagliata del 3% per coloro che percepiscono una busta paga d’importo lordo fino a 1.923 euro, e del 2% per chi supera questa soglia ma resta entro il limite dei 2.692 euro. Questo per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2023, mentre tra luglio e dicembre (tredicesima esclusa) il recente decreto Lavoro lo incrementa di un ulteriore 4%.

Oggi, quindi, le aliquote contributive che gravano sul dipendente sono pari a:

  • 2,19% (sgravio del 7%) per chi guadagna fino a 1.923 euro. Per i dipendenti pubblici è dell’1,80%;
  • 3,19% (sgravio del 6%) per chi guadagna fino a 2.962 euro. Per i dipendenti pubblici è del 2,80%;
  • 9,19% per chi guadagna di più, 8,80% nel caso dei dipendenti pubblici.

La domanda è: queste percentuali valgono anche per quei periodi in cui ci si astiene dall’attività lavorativa fruendo di ferie, permessi e congedi? Facciamo chiarezza.

Bonus busta paga, quando lo sgravio contributivo non spetta?

Come visto sopra, lo sgravio si applica sui contributi che gravano sul lavoratore. Riducendone tale quota ne consegue anche un aumento dello stipendio netto, che a seconda dei casi può arrivare anche a 100 euro (qui le tabelle).

Ma se non ci sono contributi da tagliare, è ovvio che tale sgravio non spetterà.

Ne sono un esempio i periodi di assenza in cui si usufruisce degli strumenti per la tutela delle persone disabili riconosciuti dalla legge n. 104 del 1992, come i permessi retribuiti e il congedo straordinario. Su questi periodi, infatti, il lavoratore continua a percepire la normale retribuzione ma in busta paga non vengono trattenuti i contributi visto che sarà l’Inps a farsene carico (a titolo di contribuzione figurativa): di conseguenza, lo sgravio non si applica perlomeno per quelle giornate in cui si è usufruito del permesso o del congedo.

Ciò vale anche per i giorni coperti da indennità di malattia Inps, per la quale vale lo stesso discorso di cui sopra: non sono dovuti i contributi e di conseguenza non si applica neppure lo sgravio. Ed è lo stesso per tutti quei permessi non retribuiti per i quali non si versa la contribuzione.

Diverso il caso dei periodi di assenza per ferie oppure per permessi retribuiti (Rol o ex festività): in queste situazioni, infatti, nonostante l’assenza continua a procedere regolarmente tanto il rapporto retributivo quanto quello contributivo. Durante ferie e permessi, quindi, il dipendente continua a percepire della normale retribuzione (che tuttavia può essere più bassa) nonché a versarne i relativi contributi: in tal caso sì che lo sgravio contributivo continuerà a essere applicato regolarmente, riducendo così la quota di contributi che il lavoratore deve versare per i suddetti periodi.

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