Bonus affitto partite IVA anche nel 2021: le novità nel testo del Decreto Sostegni bis

Anna Maria D’Andrea

26/05/2021

25/10/2022 - 12:07

condividi

Bonus affitto da gennaio a maggio 2021 per i titolari di partita IVA: la novità è contenuta nel decreto Sostegni bis, che cambia i requisiti per beneficiare del credito d’imposta del 60%.

Bonus affitto partite IVA anche nel 2021: le novità nel testo del Decreto Sostegni bis

Bonus affitto da gennaio a maggio 2021 per le partite IVA: il decreto Sostegni bis conferma il credito d’imposta del 60% per ulteriori 5 mensilità.

Il testo del decreto n. 73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, conferma le modifiche sui requisiti d’accesso.

In primis, potranno richiedere il bonus affitti fino a maggio 2021 le partite IVA con ricavi e compensi fino a 15 milioni di euro nel 2019, 5 in più rispetto a quanto previsto dall’ultima bozza.

Cambia poi il periodo di riferimento per verificare la perdita subita.

Il credito d’imposta sugli affitti spetterà a patto che l’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Nessun limite di fatturato è richiesto alle attività avviate dal 1° gennaio 2019.

Sui requisiti e sui beneficiari del credito d’imposta sugli affitti, il testo del decreto Sostegni bis prevede un doppio binario: per le imprese del settore del turismo, agenzie di viaggio e tour operator, il bonus è prorogato fino al 31 luglio 2021, ma nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto Rilancio e, quindi, in caso di riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Bonus affitto partite IVA anche nel 2021: le novità nel testo del Decreto Sostegni bis

La proroga del bonus affitto è parte delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, che ha dato il via libera definitiva al testo del decreto Sostegni bis.

Rispetto alla precedente edizione del bonus affitti, introdotto dal decreto Rilancio e poi prorogato dai successivi decreti emergenziali, il Sostegni bis cambia i requisiti per l’accesso al credito d’imposta, che resta pari al 60% e al 30% in caso di affitto d’azienda.

Bonus affitto da gennaio a maggio 2021: i requisiti per le partite IVA nel decreto Sostegni bis

Per le partite IVA con ricavi e compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 e per gli enti commerciali (compresi gli enti del terzo settore), l’articolo 4 prevede il ritorno del bonus affitti del 60% o 30% in relazione ai canoni di locazione versati per i mesi da gennaio a maggio 2021.

L’accesso al bonus affitti è subordinato al rispetto del requisito del calo di fatturato: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 dovrà risultare inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Rispetto al bonus previsto dal decreto Rilancio, il decreto Sostegni bis modifica i parametri relativi al requisito del calo di fatturato: dovrà essere pari almeno al 30% su un arco temporale più lungo, e non del 50% nel mese di competenza del canone di locazione, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nessuna verifica circa il calo subito è richiesta, invece, alle partite IVA che hanno intrapreso l’attività dal 1° gennaio 2019.

Bonus affitto fino a luglio 2021 per le imprese del turismo, agenzie di viaggio e tour operator: novità nel decreto Sostegni bis

Per le imprese del turismo, le agenzie di viaggio e tour operator, il decreto Sostegni bis conferma il bonus affitti previsto dal decreto Rilancio e già prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, fino al 31 luglio.

In tal caso, non cambiano i requisiti richiesti, in quanto il testo del Sostegni bis richiama a quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del decreto n. 34/2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Per quel che riguarda l’ammontare del bonus spettante, il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione anche per le strutture turistico ricettive e, in genere, per le imprese del turismo. In caso di affitto d’azienda, invece, la percentuale di bonus spettante sale al 50%.

Per l’accesso all’agevolazione bisognerebbe in ogni caso tener conto del limite relativo agli aiuti di Stato concedibili, secondo quanto previsto dal Temporary Framework.

Iscriviti a Money.it