Bonus 3.000 euro per le famiglie con colf e badanti: cos’è e a chi spetta

Simone Micocci

8 Giugno 2023 - 11:36

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In arrivo un bonus di 3.000 euro l’anno (per 3 anni) rivolto alle famiglie che assumono colf e badanti per l’assistenza di persone non autosufficienti.

Bonus 3.000 euro per le famiglie con colf e badanti: cos’è e a chi spetta

Buone notizie per le famiglie che quest’anno hanno dovuto farsi carico di costi maggiorati per il pagamento dello stipendio di colf e badanti, nonché per il versamento dei relativi contributi: è in arrivo, infatti, un bonus che servirà ad azzerare una parte delle spese dovute sull’assunzione di un lavoratore domestico, ma solo per quelli che svolgono perlopiù mansioni di assistenza nei confronti di persona non autosufficiente (con più di 64 anni).

Del bonus colf e badanti se ne era già parlato nei giorni che hanno preceduto l’approvazione del decreto Lavoro, tuttavia alla fine il Consiglio dei ministri ha scelto di non prevedere alcuna misura che consentirebbe alle famiglie di risparmiare su una parte dei costi dovuti. Ma l’iter legislativo non si è ancora concluso visto che il decreto Lavoro in questi giorni è in fase di conversione in Parlamento: ed è proprio qui che ritorna una sorta di “bonus” che tuttavia è differente rispetto a quello che era stato pensato originariamente.

Vediamo perché, a chi si rivolge e cosa può cambiare con l’istituzione del nuovo bonus colf e badanti rivolto alle famiglie.

Cosa prevedeva inizialmente il bonus colf e badanti

Oggi i contributi previdenziali e assistenziali che le famiglie versano per conto di colf e badanti alle loro dipendenze sono, per la sola parte a carico del datore di lavoro, deducibili dal reddito complessivo nel limite massimo di 1.500 euro l’anno.

Ebbene, l’idea originaria prevedeva d’innalzare a 3.000 euro la soglia, per il solo periodo d’imposta 2023, della deducibilità dal reddito per i contributi versati per conto dei lavoratori domestici regolarmente assunti. Alla fine, però, questa novità non è stata inserita nel decreto Lavoro, venendo così accantonata.

Come vedremo di seguito, però, il bonus colf e badanti potrebbe comunque arrivare, anche se di fatto quello che verrà introdotto con la legge n. 685 di conversione del decreto n. 48 del 2023, sarà molto differente da quella pensata in origine.

Come sarà davvero il bonus colf e badanti

L’emendamento firmato dai senatori 5 stelle, Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua, che nella giornata di mercoledì 7 giugno ha ottenuto il via libera della Commissione affari sociali del Senato, introduce un bonus che di fatto si rivolge solamente a quelle famiglie che assumono con contratti di lavoro domestico negli anni 2023, 2024 e 2025, le quali avranno diritto per 36 mesi a un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 3.000 euro l’anno.

Di fatto, sul costo previsto per l’assunzione di colf e badanti non bisognerà considerare i contributi dovuti fino a 3.000 euro l’anno e per un totale di 3 anni.

Su quali colf e badanti spetterà lo sgravio contributivo

Come anticipato, è necessario che l’assunzione avvenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, deve trattarsi di assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro domestico, o comunque di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

Lo sgravio viene introdotto al fine di supportare le famiglie nell’assistenza agli anziani ed è per questo motivo che non si rivolge a tutti i lavoratori domestici ma esclusivamente a quelli che vengono assunti con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di 65 anni.

Inoltre, il beneficio non spetterà nei casi in cui tra lavoratore e datore di lavoro, o comunque qualsiasi altra persona del suo nucleo familiare, sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi. Non spetta neppure in caso di assunzione di parenti o affini, a meno che non svolgano le seguenti mansioni:

  • assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  • assistenza dei mutilati e invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  • assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche e integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  • prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  • prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

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